LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15688-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5799/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Agrigento con sentenza n. 177/12, sez. 5, accoglieva il ricorso proposto da S.P. avverso il rigetto definitivo della definizione dei carichi di ruolo per Irpef – add.reg. 1997.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 5799/14/2018, rigettava l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.
La contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza della CTR della Sicilia, in tema di condono “clemenziale”, L. n. 289 del 2002, ex art. 12 deducendo il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 della legge citata, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto l’illegittimità del provvedimento di diniego di definizione agevolata di carichi di ruolo pregressi di cui alla norma in rubrica, in quanto, l’adempimento era stato effettuato dal contribuente prima che la normativa primaria consentisse l’accesso alla definizione agevolata per i ruoli affidati al concessionario nel primo semestre 2001 (dall’1.1.2001 al 30.6.2001).
Il ricorso è fondato.
Va premesso in punto di fatto che il pagamento ai fini della definizione agevolata da parte della contribuente è avvenuto il 16.5.03 mentre la definizione poteva avvenire solo a decorrere dal 12.8.2003.
Ciò premesso, questo Collegio non può che attenersi a quanto già recentemente deciso da questa Corte in identica fattispecie laddove si è affermato quanto segue.
“In tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12 applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle pese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia.
Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto à quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.
L’efficacia della sanatoria, e’, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente” (Cass. n. 20746/10, 11669/16, 21416/16). Nel caso di specie, la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei ruoli affidati al concessionario nel primo semestre 2001, nel quale rientra il ruolo oggetto di controversia, si è avuta con l’entrata in vigore della relativa normativa primaria, e,cioè, a decorrere dal 12.8.2003, mentre, il pagamento della prima rata da parte del contribuente è avvenuto anticipatamente, cioè, il 10.5.2003 in un periodo non utile per la definizione agevolata, in quanto, non giustificato dalla corrispondente previsione normativa, pertanto, quanto pagato è stato ritenuto dall’ufficio un acconto sulla maggior somma originariamente dovuta (in proposito, vedi la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (MS) n. 150/E del 19 ottobre 2005), mentre, per le scadenze fissate perentoriamente dalla legge, al fine di accedere alla definizione agevolata, il pagamento del dovuto è stato considerato omesso, di qui il diniego di definizione di lite pendente, mentre, l’invocato principio di buona fede, evidenziato dalla CTR, non appare sussistente in una situazione di assenza qualsivoglia incertezza normativa, sulla tempistica prevista; infatti, trattandosi di “condono clemenziale” e non “premiale” l’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale rispetto dei termini e delle condizioni normativamente previste (Cass. n. 20746/10 citata). (Cass. 27424/18).
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., va rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero giudizio avendo comunque il contribuente provveduto al pagamento sia pure in data non consentita.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021