Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30046 del 26/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17977-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

COSIPE SRL, in persona del legale rappresentante pro tepore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO TARANTO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 452/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 763/12, sez. 6, accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla Cosipe srl avverso gli avvisi di accertamento ***** e *****, rispettivamente per Irpef, Iva e Irap 2005 e 2006;

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 452/13/19, rigettava l’impugnazione;

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta che il giudice di appello abbia rigettato l’impugnazione nonostante nel caso di specie si fosse trattato di un accertamento a tavolino per il quale non erano necessarie le garanzie procedimentali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e, in particolare, non doveva essere rispettato il termine ordinatorio di 60 giorni previsto da detta norma.

Con il secondo motivo lamenta che riguardo all’IVA il contraddittorio preventivo, in quanto tributo armonizzato, andava osservato solo qualora il contribuente avesse indicato, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo. Il mancato assolvimento di detto onere nel caso di specie aveva escluso la necessità del rispetto del termine di 60 giorni in questione.

Con il terzo motivo contesta la condanna al pagamento delle spese di lite.

Il primo ed il secondo motivo, tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi sono fondati nei termini che seguono.

Occorre premettere che nel caso di specie si verte nel caso di Irpef Irap ed Iva. Come è noto, mentre il tributo IVA è un tributo armonizzato in quanto esiste una normativa comunitaria in materia, altrettanto non può dirsi riguardo all’Irpef ed all’Irap che sono disciplinati unicamente dalla legislazione nazionale.

Ciò premesso si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”(Cass. Sez Un. n. 24283/15; Cass. n. 27420/18; Cass. n. 11560/18).

In aggiunta a tali principi questa Corte ha altresì precisato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, qualora si verta in ambito di indagini cd. “a tavolino” (Cass. sez un n. 24823/15).

La sentenza impugnata si pone in palese contrasto con quest’ultimo principio laddove ha affermato che anche in caso di accertamenti a tavolino ” il Fisco è tenuto ad emettere il relativo avviso non prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del PVC di chiusura delle operazioni”.

Tenuto quindi conto della dianzi evidenziata differenza tra contributi armonizzati e non armonizzati, il primo motivo di ricorso merita accoglimento riguardo alle imposte non armonizzate Irpef ed Irap.

Quanto all’imposta Iva, il secondo motivo merita anch’esso accoglimento in ragione del fatto che la sentenza impugnata non si è data carico di verificare e valutare se il contribuente avesse assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non avesse proposto un’opposizione meramente pretestuosa.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTP Sicilia perché accerti l’esistenza o meno delle predette circostanze relativamente al credito Iva e valuti altresì il carattere effettivo di accertamento “a tavolino” in relazione allo svolgimento del predetto come rappresentato nel ricorso dall’Amministrazione.

Il terzo motivo resta assorbito, dovendo la Commissione regionale effettuare la liquidazione delle spese a seguito del complessivo esito finale della controversia.

In conclusione quindi i primi due motivi vanno accolti con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia che dovrà fare i dianzi evidenziati accertamenti attenendosi ai principi enunciati da questa Corte.

Il terzo motivo resta assorbito.

PQM

Accoglie i primi due motivi del ricorso nei termini di cui in motivazione con cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio; resta assorbito il terzo motivo.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472