LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18174-2019 proposto da:
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e fende, ope legis;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AGRICOLA UMANA NATURE DI G.E. & C. SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5528/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 12/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 2114/16, sez. 7, rigettava il ricorso proposto dalla Furiana Energy di G.E. e C s.a.s. avverso l’avviso di accertamento ***** per Irap 2011.
Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia 5528/01/18 che, con sentenza /2017, accoglieva parzialmente l’impugnazione ritenendo che la società appellante non potesse considerarsi società di comodo ma che, peraltro, la stessa non poteva qualificarsi come società agricola.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.
La contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la società contribuente non potesse considerarsi società di comodo valutando esclusivamente l’attività di coltivazione del fondo in relazione alla creazione in atto all’epoca di serre senza considerare l’ulteriore attività di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili.
Il motivo è fondato.
L’Agenzia delle Entrate, premesso che la società contribuente ha per oggetto sociale “la coltivazione in serra per la produzione di piante” e “la produzione e commercializzazione di energia” riporta nel suo ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza, il testo della sentenza di primo grado ove si afferma che ” sull’ampiezza dell’attività agricola e sulla strumentalità dell’impianto fotovoltaico si osserva che la relazione tecnica che descrive minutamente le colture è carente sotto due profili…”.
Sulla base di questa premessa la sentenza di primo, dopo avere esaminato nel merito le censure della contribuente relativamente alla attività agricola ed al reddito dichiarato, ha concluso nel seguente modo:” pertanto a prescindere dal rispetto della soglia di 200 KW di potenza nominale ai fini della connotazione di strumentalità alla attività agricola, si conferma l’imponibile accertato dall’Ufficio”.
In altri termini, la sentenza di primo grado aveva ritenuto che la contribuente fosse una società di comodo sulla base della sola verifica della attività agricola ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento sull’attività di produzione di energia.
A fronte, quindi, dell’appello della contribuente che richiedeva il riconoscimento della natura agricola nonché la tassazione del reddito su base catastale e che deduceva la non operatività della società, la Commissione regionale, che ha escluso la natura di società di comodo della contribuente, nel valutare tale natura, avrebbe dovuto prendere in esame non solo l’attività agricola svolta (che sarebbe stata non produttiva di reddito in quanto ancora nella fase preliminare e non produttiva della costruzione delle serre) ma anche l’attività di produzione di energia rientrante nell’oggetto sociale il cui accertamento era stato ritenuto superfluo dalla sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente; ciò tanto più che la sentenza in esame ha dato anch’essa atto che l’oggetto sociale era “la coltivazione in serra per la produzione di piante” e “la produzione e commercializzazione di energia”.
A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in materia di società di comodo, i parametri previsti dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito nella L. n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni ed attività patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto. (Cass. n. 21358/15).
L’accertamento quindi di tutte le attività svolte dalla società contribuente al fine di accertarne la natura di comodo o meno costituisce un fatto decisivo per la controversia il cui omesso esame comporta l’accoglimento del motivo di ricorso.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021