Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3005 del 08/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25866-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

Contro

R. POLIMERI SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO N. 8, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO MARCHESELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2044/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, SEZ. DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

Ritenuto che:

Con sentenza nr 2044/2018 la CTR della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bergamo con cui era stato accolto il ricorso della società R.Polimeri s.p.a. in liquidazione nei riguardi di avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad Iva ed Ires per gli anni 2010,2011,2012 e 2013.

La controversia riguardava la rideterminazione del reddito di impresa dichiarato con il recupero a tassazione di costi per canoni di locazione finanziaria e dei relativi interessi passivo ritenuti dall’Amministrazione finanziaria non deducibili per mancanza di strumentalità del fabbricato.

La CTR rilevava che l’immobile in questione negli anni oggetto di contestazione era nella disponibilità della contribuente e non concesso in locazione a terzi a titolo di liberalità risultando utilizzato nell’ambito dell’attività aziendale quale deposito-magazzino della parte.

Riteneva inoltre che l’inerenza del costo non poteva dirsi esclusa anche per gli anni precedenti quando il bene era stato dato in uso a terzi in considerazione dell’oggetto sociale della R. Polimeri s.p.a. che comprende anche la locazione di immobili senza che potesse assumere un qualche rilievo la circostanza che l’ammontare del canone locatizio fosse notevolmente inferiore a quello di leasing stante la diversa natura dei due corrispettivi.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso la contribuente eccependo l’inammissibilità dell’impugnativa sotto plurimi profili.

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 43,comma 2 e art. 109,comma 5, nonchè dell’art. 2697 c.c. del TUIR, art. 65,comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si critica in particolare il ragionamento della CTR che si sarebbe limitata a riconoscere l’inerenza del costo per il solo fatto che l’immobile dovesse considerarsi strumentale all’attività di impresa e che negli anni in contestazione fosse stato utilizzato dalla contribuente come magazzino merci.

Si rileva pertanto che la sentenza avrebbe fatto mal governo dei principi in tema di riparto degli oneri probatori secondo cui spetta al contribuente dimostrare l’inerenza dei costi all’attività di impresa.

Con un secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si lamenta infatti che la CTR avrebbe omesso di valutare gli elementi di fatto apportati dall’Amministrazione in ordine alla natura antieconomiche delle locazioni effettuate a favore di società terze.

Il primo motivo è inammissibile.

In termini generali, è utile ricordare che, per il consolidato orientamento della Corte (cfr., ex multis, Cass. 30/05/2018, n. 13591, in motivazione; 27/12/2018, n. 33504):

(a) il principio d’inerenza del costo, ai finì della sua deducibilità, è stato ricondotto, sul piano normativo, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 5, (in precedenza, TUIR, art. 75, comma 5) che stabilisce che: “Le spese e gli altri componenti negativi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.”;

(b) il giudizio sull’inerenza del costo va riferito all’oggetto sociale dell’impresa, nel senso che esso è deducibile se è funzionale alle singole attività sociali o, comunque, se apporta all’impresa un’utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata (Cass. 4/10/2017, n. 23164, ha espresso tale principio in merito alla deducibilità dei costi – ai fini delle imposte dirette e per la detrazione dell’IVA contestualmente assolta – per i servizi resi e per le attività prestate dalla “capofila” a favore delle società appartenenti al medesimo gruppo);

(c) l'”inerenza” non integra un nesso tra costo e ricavo, ma si sostanzia nella correlazione tra costo e attività d’impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile;

(d) in tema d’imposte dirette, l’inerenza del costo (specie nel caso di rapporti infragruppo), ricondotta ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, è agganciata ai concetti di coerenza e utilità economica, interpretati come indìci della sussistenza o meno dell’inerenza, più che come suoi requisiti essenziali, per così dire, “normativi”. Sicchè, l’ipotetica antieconomicità di una spesa (ad esempio: perchè sproporzionata sul piano quantitativo) va interpretata come un significativo sintomo (come una “spia”) della non inerenza (totale o parziale) e della (conseguente) indeducibilità (anch’essa totale o parziale) del costo (Cass. 27/10/2017, n. 25566);

(e) in materia di determinazione dei redditi d’impresa, l’onere del contribuente di dimostrare l’inerenza dei costi sostenuti sussiste anche per i beni “normalmente necessari e strumentali” all’esercizio dell’attività di impresa. Nella fattispecie concreta, la commissione regionale ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto e, senza contravvenire all’obbligo di spiegare le ragioni del proprio convincimento, ha qualificato, alla stregua di un accertamento di fatto, i predetti costi deducibili e per inerenza in relazione all’attività svolta dalla società contribuente.

Le CTR in particolare ha accertato, sulla scorta delle risultanze di causa, che l’immobile per il quale erano stati corrisposti i canoni di locazione era rimasto nella disponibilità della contribuente ed utilizzato nell’ambito dell’attività aziendale quale deposito-magazzino.

Ha altresì rilevato che anche negli anni precedenti a quelli contestati il bene era stato dato in locazioni a terzi in base ad un idoneo contratto di locazione che rientrava nell’oggetto sociale.

Il Giudice di appello ha correttamente applicato le regole di riparto dell’onere probatorio la cui violazione ricorre, unicamente laddove il giudice di merito inverta la ripartizione degli oneri probatori, gravando una parte della prova di un fatto il cui onere probatorio gravava in realtà su una parte diversa (Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018 Rv. 649038 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 – 01) e la censura mira nella sostanza dietro lo schermo della violazione di legge a una rivalutazione del merito non consentita in questa sede (Cass. 2020/14980).

Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso.

Va premesso, con riguardo all’ancoramento delle censure all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non può prescindersi dalla previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”.

Nel caso in esame entrambe sia la sentenza di primo grado che quella di appello avevano ritenuto alla luce degli elementi probatori in atti che la contribuente avesse dimostrato di aver effettuato una operazione coerente con la propria attività istituzionale documentata dall’oggetto sociale e di aver in concreto usato l’immobile come magazzino.

Va rilevato che, comunque, si tratta di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le tante Cass. n. 23940 del 2017; Cass. 2020 nr. 12032).

D’altro canto, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053) deve trattarsi di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non integrando di per sè l’omesso esame di elementi istruttori il vizio di omesso esame quando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice come è avvenuto nel caso di specie, nel quale, anzi, la CTR ha esaminato, ampiamente e con motivazione immune da vizi logici, gli elementi fattuali dedotti dall’Amministrazione spiegando come l’importo notevolmente inferiore del canone di locazione rispetto a quello previsto per leasing era giustificato dalla diversa natura dei due corrispettivi. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di legge vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 13.000,00 oltre s.p.a.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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