Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30052 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33029-2019 proposto da:

ALFA 3000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2225/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

che:

1.Alfa 3000 srl impugnava l’avviso di contestazione, notificato in data 23/11/2015, dell’importo di Euro 43.683,00 per irregolarità della fatturazione relativa ad un contratto di appalto stipulato tra la società contribuente e la Acmar scpa.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale del Lazio rigettava l’appello compensando le spese dei giudizi di primo e secondo grado in ragione della natura della controversia e della peculiarità della questione trattata.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società ricorrente deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, per aver la CTR disposto la compensazione delle spese con motivazione del tutto apparente.

2. Il motivo è fondato.

2.2 Nel caso di specie la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini: “…tenuto conto della natura della presente controversia e della particolare peculiarità della questione trattata”.

2.3 Le ragioni della compensazione – individuate nella “natura della controversia” e nella “particolare peculiarità della questione trattata” – si risolvono in formule generiche e di mero principio del tutto inidonee a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. (cfr. Cass. n. 25594/2018) 3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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