LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32625-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
VACANZE ITALIANE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, N.A. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE DE GIROLAMO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIA SALVINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 162/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 29/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui in epigrafe” con la quale la Commissione tributaria regionale della Basilicata, quale giudice del rinvio, ha accolto l’appello della Vacanze Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Matera, che aveva accolto il ricorso della medesima contribuente contro la cartella di pagamento avente ad oggetto ritenute non versate o versate in maniera insufficiente, per l’anno d’imposta 2007, oltre agli interessi, alle sanzioni ed ai compensi di riscossione.
La CTR era stata adita in riassunzione dopo che questa Corte, con l’ordinanza n. 11132, del 5 maggio 2017, aveva accolto il ricorso della contribuente, relativamente alle censure per violazione e falsa applicazione di legge, avverso la precedente sentenza d’appello, nella parte in cui si affermava che la dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente a rettifica del modello 770/2007 doveva considerarsi tardiva e che quindi era fondata la pretesa fiscale di cui alla cartella esattoriale impugnata.
Con l’ordinanza di cassazione con rinvio questa Corte ha infatti ritenuto che “Va anzitutto ribadito che “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria” (Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206). La sentenza impugnata, essendo incontestato e quindi pacifico il ricalcolo delle ritenute di cui alla dichiarazione integrativa de qua, è conforme alla seconda affermazione di tale principio di diritto, ma è invece evidentemente difforme all’ultima affermazione del principio medesimo, come denunciato con il secondo mezzo.”.
La contribuente si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112,115,132,384 e 394 c.p.c.; oltre che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che fosse ormai irrevocabile il ricalcolo delle ritenute in misura conforme alla dichiarazione integrativa della contribuente, che la stessa sentenza di cassazione con rinvio aveva considerato “incontestato e quindi pacifico”.
Il motivo è infondato.
Infatti la precedente ordinanza di cassazione con rinvio (Cass. n. 11132/2017) di questa Corte, accogliendo il ricorso della contribuente per violazione di legge, ha premesso che nella sentenza ivi impugnata era “(essendo) incontestato e quindi pacifico il ricalcolo delle ritenute di cui alla dichiarazione integrativa de qua”.
Tanto premesso, va ricordato che “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 38 c.p.c.4, comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità.” (Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 448 del 14/01/2020, ex plurimis).
Va inoltre considerato che “In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità.” (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 20887 del 22/08/2018; conformi Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19594 del 24/07/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20981 del 16/10/2015).
Nel caso di specie, nel quale la precedente sentenza d’appello è stata cassata da questa Corte accogliendo due censure di violazione legge proposte dalla contribuente, unica ricorrente in quel giudizio di legittimità, il giudice del rinvio, ritenendosi vincolato dalla premessa fattuale che era incontestato e quindi pacifico il ricalcolo delle ritenute di cui alla dichiarazione integrativa in questione, ha quindi fatto corretta applicazione dei predetti principi.
Va quindi rigettato il ricorso.
2. Le spese seguono la soccombenza.
3. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021