Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30059 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10477-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

LASA PER L’INDUSTRIA DEL MARMO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO MARCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLZANO, depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.

RILEVATO

che:

1.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 123/01/2018, 2182/12/2018, depositata il 6 dicembre 2018, con la quale la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, che aveva accolto il ricorso della Lasa per l’industria del marmo s.r.l. contro l’avviso d’accertamento induttivo emesso, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 55, comma 2, in materia di Ires, Iva ed Irap di cui all’anno d’imposta 2010, all’esito di verifica fiscale, con relativo processo verbale di constatazione, nella quale venivano riscontrate irregolarità contabili in ordine alle quantità ed alla valorizzazione delle giacenze finali di magazzino.

La contribuente si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, la controricorrente ha eccepito la tardività, rispetto al termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, del ricorso, notificato a mezzo p.e.c. il 6 marzo 2020, contestando esclusivamente l’applicazione della sospensione di nove mesi D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 11, sul presupposto che essa sarebbe limitata ai termini per l’impugnazione del contribuente, per cui non avrebbe sospeso il decorso del termine per il ricorso in Cassazione dell’Amministrazione.

Tuttavia, tale ipotetica limitazione soggettiva della sospensione legale dei termini (in disparte ogni valutazione delle sue conseguenze in ordine alla certezza delle situazioni giuridiche sostanziali e processuali) non trova supporto nel dettato normativo richiamato, che ancora l’effetto sospensivo all’oggetto dello stesso (i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione) e non ne seleziona l’efficacia tra le parti che debbono rispettarli. L’eccezione va quindi respinta.

2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, comma 2, e art. 39, comma 2; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55; e del D.P.R. n. 570 del 1996, art. 1.

Assume infatti la ricorrente Agenzia che il giudice a quo ha errato nel ritenere che le violazioni riscontrate all’esito della verifica e del p.v.c. non fossero tanto gravi da inficiare la contabilità e da legittimare pertanto il ricorso all’accertamento induttivo praticato, atteso che la contribuente non aveva presentato alla Guardia di finanza il prospetto utilizzato per la determinazione del prezzo unitario attribuito alle giacenze di magazzino; e comunque erano emerse “ulteriori incongruenze gravi ed ingiustificate”, incontestate.

Inoltre, secondo la ricorrente Agenzia, il ricorso alla ricostruzione reddituale induttiva, nel caso di specie, consentiva l’utilizzo di presunzioni anche non gravi, né precise e concordanti, e comunque l’Ufficio si era servito dei parametri di cui allo studio di settore, derivandone elementi sintomatici per la ricostruzione reddituale.

2.1. E’ fondata, nei limiti che seguono, l’eccepita carenza di specificità del motivo di ricorso.

Invero, nel corpo del motivo, la censura relativa ai presupposti del ricorso all’accertamento induttivo è specifica esclusivamente con riferimento alla mancata presentazione del prospetto unitario per la determinazione del prezzo attribuito alle giacenze di magazzino e, comunque, all’inattendibilità delle scritture contabili che non consentivano di individuare i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze. Non può, invece, considerarsi sufficientemente specifica la formula relativa alle “ulteriori incongruenze gravi ed ingiustificate”, che non consente di individuare quali siano, rispetto a quelle individuate nell’esposizione sommaria dei fatti di causa premessa al motivo, le mancanze o le irregolarità la cui valutazione da parte della CTR venga criticata dalla ricorrente con il vizio denunciato.

Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda la generica deduzione della ricorrente in ordine all’inutilizzabilità, nel giudizio di merito, di documentazione che la contribuente non abbia esibito già in sede di accertamento, invitata dall’Ufficio.

Premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento tributario, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 27069 del 27/12/2016, ex plurimis), deve darsi atto che, come eccepito dalla controricorrente, nel motivo la ricorrente non deduce puntualmente tali presupposti e non individua quali sarebbero i documenti che, prodotti in giudizio, sarebbero tuttavia inutilizzabili; né, comunque, specifica quali conseguenze decisive la loro valutazione avrebbe avuto sulla ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata.

Pertanto, nei limiti di cui si è appena detto, il motivo è inammissibile, per il resto essendo invece sufficientemente specifico.

2.2. E’ infondata l’eccezione di parte controricorrente in ordine alla pretesa novità della questione relativa all’omessa tenuta delle scritture ausiliare di magazzino. Invero, nel corpo del motivo, la questione non assume il mero rilievo della contestazione di un inadempimento formale, ma si inserisce in una più ampia censura che investe comunque il presupposto dell’accertamento induttivo, ovvero l’inattendibilità delle scritture contabili tenute, rispetto al fine di consentire la ricostruzione del valore delle rimanenze. Questione, quest’ultima, non nuova nel contenzioso di merito, visto che su di essa la stessa CTR si è pronunciata, dando atto che “realmente ci sono state delle irregolarità nell’acquisizione delle giacenze delle merci da parte dell’azienda” e che “l’azienda non era in grado di consegnare alla Guardia di Finanza gli elenchi dell’inventario con l’indicazione dei prezzi unitari al 31/12/2010.”, ma che le violazioni in questione, non essendo “numerose e ripetute”, non sarebbero state idonee a consentire all’Ufficio di procedere all’accertamento induttivo praticato.

2.3. E’ fondata l’eccezione, ulteriore, di inammissibilità del motivo, formulata dalla controricorrente sul presupposto della sussistenza, nella sentenza impugnata di due rationes decidendi, tra loro distinte, sebbene intersecate nel corpo della motivazione, e sull’affermazione che il ricorso erariale non avrebbe attinto integralmente entrambe.

La prima ratio attiene l’insussistenza dei presupposti perché l’Amministrazione procedesse all’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 55, comma 2, per irregolarità formali delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente. Al riguardo la CTR assume che “le violazioni riscontrate non possono essere considerate come “numerose e ripetute”.”.

Tale conclusione è attinta dal motivo di ricorso dell’Ufficio, nella parte in cui lo stesso è stato ritenuto sufficientemente specifico.

La seconda ratio, invece, rileva l’insussistenza, in fatto (in considerazione dell’effettiva natura “inservibile ed invendibile” dei blocchi di materiale mancanti nelle giacenze) dell’oggetto della ricostruzione e della valutazione del magazzino operata con l’accertamento induttivo di maggiori ricavi, e quindi l’insussistenza dei presupposti della maggiore imposizione pretesa dall’Amministrazione.

Tale accertamento, invero, ha un contenuto fattuale che non può essere attinto, in questa sede di legittimità, se non nei limitati spazi consentiti dal vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (peraltro ulteriormente limitato dalla c.d. doppia conformità di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c.), nel caso di specie non denunciato. E comunque il motivo di ricorso non attinge puntualmente la predetta seconda ratio, neppure nella parte in cui fa riferimento all’utilizzabilità, in sede di accertamento induttivo (qualora si ritenesse ammissibile nel caso di specie) delle presunzioni anche non gravi, precise e concordanti, e degli studi di settore. Si tratterebbe infatti di strumenti indiziari che, comunque, non precluderebbero, in sede giudiziaria, l’accertamento dell’effettiva consistenza e del reale valore del magazzino, cui la CTR è pervenuta positivamente sulla base degli atti di causa e non in ragione di un ipotetico mero mancato assolvimento dell’onere della prova imputato all’Amministrazione.

L’accertamento dell’inesistenza del presupposto della maggiore imposizione, non puntualmente attinto dal motivo erariale, determina pertanto l’inammissibilità del ricorso, anche nella parte in cui censura la dichiarata insussistenza dei presupposti per procedere all’accertamento contabile.

Infatti, “In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata ” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, ex plurimis) e “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018).

2.4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, dissentendo il Collegio dalla diversa proposta del relatore. Va, al riguardo, ricordato che, in tema di giudizio di cassazione, la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica udienza allorché “non ricorrono le ipotesi previste all’art. 375”, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), ben può essere definita con rito camerate anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375 c.p.c., n. 5) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7605 del 23/03/2017).

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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