LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11374-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENIO QUIORINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato ILARIA CONTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLA LUCIANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8045/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 22473/16, sez. 45, accoglieva il ricorso proposto da M.M.L. avverso l’avviso di accertamento n. ***** per estimi catastali.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.
Il giudice di seconde cure, con sentenza n. 8045 del 2018, dichiarava inammissibile l’appello.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione sulla base di un motivo.
La contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di censura, l’Agenzia deduce la validità della notifica effettuata a mezzo di operatore postale privato e che l’atto era stato spedito tempestivamente.
Il motivo merita accoglimento nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio, 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”. (Cass. sez. un. n. 299 del 2020).
La medesima sentenza ha altresì precisato che “la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).
Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c., e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.
Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare la sussistenza della prova della tempestività dell’appello.
Infatti, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di ufficio, si è potuto constatare che la sentenza di primo grado è stata depositata il 7.10.16 e che il recapito dell’appello è avvenuto in data 6.4.17 come risulta dalla attestazione di recapito recante la firma ” L.” difensore della contribuente.
Da ciò discende che nel caso di specie non ricorre una ipotesi di inesistenza della sentenza ma di nullità della notifica che non risulta sanata dalla costituzione in giudizio dell’appellato (Cass. sez. un. n. 299 del 2020).
Da ciò consegue che la Commissione regionale avrebbe dovuto applicare il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, che rinvia alle norme del codice di procedura civile e, nel caso di specie, alle disposizioni degli art. 164 e 359 c.p.c., secondo cui, in caso di mancata costituzione del convenuto in appello, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone, al fine di assicurare il contraddittorio, la rinnovazione entro un termine perentorio. In tal caso la sanatoria del vizio ha efficacia ex tunc e l’atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica, così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia già decorso il termine per impugnazione al momento del rinnovo. (ex plurimis Cass. n. 11549 del 2019).
Il motivo va quindi accolto nei precisati termini, dovendosi cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale affinché disponga il rinnovo della notifica dell’appello al contribuente e provveda alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR Lazio affinché disponga il rinnovo della notifica dell’atto di appello al contribuente e provveda alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021