LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3879-2020 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENINI 46, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIAMPAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO GUIDO STRANGIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2091/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 10/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
che:
1. F.A. impugnava la cartella di pagamento, notificata in data 2/5/2011, da Equitalia Etr spa (successivamente divenuta Agenzia delle Entrate-Riscossioni) a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, per mancato versamento dell’Iva e dell’addizionale comunale e regionale relative all’anno di imposta 2007 sostenendo che la dichiarazione era stata rettificata in virtù della sussistenza di un credito Iva non riportato nella precedente dichiarazione.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria rigettava il ricorso.
3. Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello rilevando che il contribuente era incorso nella decadenza dal potere di rettifica della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8-bis.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR riconosciuto la legittimità del potere del contribuente, per reagire ad un atto impositivo dell’Ufficio, di rappresentare errori di fatto della dichiarazione, senza il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, nella sua originaria formulazione e ed in ogni caso entro il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, così come previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, per come novellato dal D.L. n. 193 del 2016, art. 5, comma 1, lett. a).
1.1 Con il secondo motivo il contribuente censura l’assenza di motivazione della sentenza della CTR che ha ritenuto inammissibile per genericità il motivo di appello a mezzo del quale il contribuente si doleva della mancato esame da parte del primo giudice dei contenuti della dichiarazione integrativa.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1 E’ ormai noto che Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13378 del 2016, alla quale si è adeguata la giurisprudenza successiva, (cfr. Cass. n. 1291 del 2019 e Cass. n. 20119 del 2018), hanno affermato il principio secondo il quale ” La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.
2.3 I legislatore, confermando l’autorevole interpretazione delle Sezioni Unite, ha con il D.L. n. 193 del 2016, art. 5, comma 1, lett. a), modificato il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, prevedendo che “resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o, comunque, di un minore credito”.
2.4 In tale giudizio, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, è onere del contribuente, che contesta la pretesa fiscale azionata sulla base della sua stessa dichiarazione, dimostrare l’esistenza e la correttezza degli elementi riduttivi e dei dati contemplati nella dichiarazione integrativa (cfr. Cass. n. 556 del 2018 e Cass. S.U. n. 13378 del 2016.
2.5 Nella fattispecie in esame la CTR non si è uniformata ai suesposti principi non riconoscendo al contribuente, a fronte della pretesa tributaria esercitata dall’Amministrazione Finanziaria attraverso la notifica di una cartella di pagamento per omesso versamento, rilevato da un controllo automatico da parte del contribuente dell’Iva e dell’addizionale Irpef, la possibilità di rappresentare l’errore di fatto in quanto fatto valere nella dichiarazione emendativa proposta oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo ma entro i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.
4. Il secondo motivo e’, parimenti, fondato in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla CTR che ha rilevato la genericità del motivo di appello, la contribuente, come si desume dall’atto di appello i cui passi che interessano sono stati, in ossequio al principio di autosufficienza, riprodotti nel ricorso aveva mosso alla sentenza la specifica censura che andrà esaminata dalla CTR, di non aver preso in considerazione il contento della dichiarazione integrativa.
5. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione la sentenza e rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, affinché compia gli accertamenti sulla sussistenza o meno del credito Iva indicato nella dichiarazione integrativa e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021