LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19747-2020 proposto da:
S.C., S.F., SO.FE., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCEN ZIO 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSELLA SURACI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4242/06/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
a seguito della sentenza n. 23018 del 2010 della Corte di Cassazione, il comune di Scido era stato condannato al pagamento di una somma a favore dei contribuenti, somma sulla quale tuttavia il suddetto Comune aveva trattenuto la percentuale del 20% a titolo di ritenuta sul pagamento di somme derivanti da esproprio;
i contribuenti proponevano ricorso avverso detta ritenuta in quanto soggetti con qualifica di imprenditori agricoli;
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso dei contribuenti ritenendo l’inesistenza giuridica dell’impresa agricola e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello della parte contribuente in quanto il ricorso avverso il silenzio rifiuto deve essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ed entro sessanta giorni da tale data cosicché il termine complessivo per la proposizione del ricorso è di novanta più sessanta giorni e nella specie la domanda di rimborso è stata notificata all’Agenzia delle entrate in data primo febbraio 2013 con la conseguenza che il termine di novanta giorni scadeva il 2 maggio 2013, da cui decorreva il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso, che maturava il primo luglio 2013, mentre il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale è stato proposto solo il 5 luglio 2013.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo, mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che il termine per impugnare un diniego tacito opposto dall’Amministrazione interessata alla richiesta di rimborso del contribuente sia di sessanta giorni (secondo il dettato dallo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, norma però dettata per i rifiuti espliciti) decorrenti dal momento della formazione del diniego stesso, ossia dopo novanta giorni dalla richiesta.
Il motivo è fondato.
Infatti, secondo il D.Lgs. n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario) art. 21 (Termine per la proposizione del ricorso):
“1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Secondo questa Corte inoltre:
alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.. Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, laddove la richiesta al fisco di un rimborso s’intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l’ufficio si sia pronunciato (Cass. n. 1543 del 2018).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che il ricorso avverso il silenzio rifiuto deve essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ed entro sessanta giorni da tale data cosicché il termine complessivo per la proposizione del ricorso è di novanta più sessanta giorni e nella specie la domanda di rimborso è stata notificata all’Agenzia delle entrate in data primo febbraio 2013 con la conseguenza che il termine di novanta giorni scadeva il 2 maggio 2013, da cui decorreva il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso, che andava proposto entro il primo luglio 2013, mentre il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale è stato proposto solo il 5 luglio 2013 – ha erroneamente ritenuto che in caso di silenzio rifiuto dell’amministrazione fosse applicabile il termine di sessanta giorni per proporre ricorso previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, dettato per l’ipotesi di un provvedimento esplicito di diniego, mentre per la fattispecie del rifiuto tacito il successivo comma 2 detta una disciplina ad hoc che contempla solo un termine di decadenza di due anni dal pagamento per la domanda di restituzione e un termine di prescrizione del diritto alla restituzione di dieci anni.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021