Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30091 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2866-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.M.G. DI R.A. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, R.A., R.G., in qualità di soci della suddetta società, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato MANCINI FRANCESCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 653/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

Considerato che:

La CTR del Molise, con sentenza nr 653/2018,respingeva l’appello dell’Ufficio proposto nei confronti di I.M.G. di R.A. & C. s.n.c., nonché di R.A. e R.G. avverso la pronuncia della CTP di Campobasso con cui era stato accolto il ricorso dei contribuenti avente ad oggetto il recupero a tassazione dell’importo di Euro 72.720,000 per imposte dirette, Iva e sanzioni relative all’anno 2002 e la somma di Euro 162.020,00 per imposte dirette, Iva e sanzioni relative all’anno 2003.

Rilevava che la fatturazione classificata come fittizia dall’Ufficio doveva invece ritenersi legittima ed operante ai fini fiscali in quanto regolarmente registrata e riportata nella contabilità societaria e dunque attendibile ai fini impositivi Iva generando un credito Iva riferito alle annualità di imposta in discussione. Osservava di conseguenza che ai contribuenti R.A. e R.G. non poteva essere imputata alcuna acquisizione di un maggior reddito di partecipazione societaria non dichiarato ai fini Irpef per le annualità di imposta in contestazione, trattandosi in realtà di importi mai percepiti stante le risultanze contabili emerse dai documenti regolarmente tenuti dalla società.

La CTR riteneva pertanto che il recupero a tassazione operato dall’Ufficio dovesse considerarsi illegittimo in assenza di ogni presupposto giustificativo.

Avverso tale pronuncia l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistono con controricorso i contribuenti eccependo l’inammissibilità dei motivi di ricorso per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c.

Ritenuto che:

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta che nella decisione impugnata non sarebbe contenuta l’esposizione delle ragioni sostenute dall’Ufficio nonché dei contribuenti ed i motivi per i quali la CTR abbia ritenuto di condividere la tesi di questi ultimi.

Con il secondo motivo l’amministrazione finanziaria si duole della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che la CTR non avrebbe potuto rigettare la tesi delle operazioni inesistenti sulla base della loro regolare registrazione e contabilizzazione ritenendo che in tal modo i contribuenti avessero assolto al loro onere probatorio. In primo luogo va rigettata la tesi dell’inammissibilità dei motivi di ricorso per difetto di specificità.

Entrambi i motivi intercettano le argomentazioni svolte dai giudici di appello nell’impugnata sentenza ove si consideri l’ampia esposizione che ha preceduto la formulazione delle censure.

Il primo motivo è infondato.

Va rammentato che: “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019). “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).

La motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali e pertanto, non concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente” ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sopra del “minimo costituzionale”.

La CTR, invero, ha fondato la propria decisione sul rilievo probatorio attribuito alla regolarità della documentazione contabile della società che, ad avviso del giudice, portava a ritenere realmente esistenti le operazioni descritte nelle fatture che erano state registrate nella contabilità societaria Tale circostanza è stata ritenuta decisiva ai fini del rigetto del gravame.

Non vi è motivazione apparente, posto che il giudice di appello ha chiaramente tracciato il percorso motivazionale nei termini sopra esposti.

Il secondo profilo di censura è invece fondato e va esaminato alla luce dei principi in materia di riparto dell’onere della prova ove sia stata contestata alla società contribuente l’illegittimo utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Sul punto va ricordato che in tema della distribuzione, tra Amministrazione finanziaria e contribuente, dell’onere probatorio, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, questa Corte (Cass. 5/07/2018, n. 17619; conf.: Cass. 04/07/2019, n. 17981), anche di recente, ha avuto modo di precisare che, poiché la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente, ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA (e alla deducibilità dei costi), spetta all’Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto.

Detta dimostrazione può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. 6/06/2012, n. 9108).

Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA o come nella specie la deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera” o una società “fantasma”) e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 30/10/2013, n. 24426; Cass. n. 26340 del 2020).

Quest’ultima prova non può consistere, però, nell’esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di fare apparire reale un’operazione fittizia (ex multis: Cass. Cass. 14/05/2020, n. 8919, Cass. n. 26790 del 2020; Cass. 3/12/2001, n. 15228, 10/06/2011, n. 12802; Cass.30/10/2018, n. 27554, Cass. 05/07/2018, n. 17619, Cass. 11/05/2018, n. 11873; Cass.19/12/2019, n. 33915; Cass.05/07/2018, n. 17619).

La C.T.R., non si è attenuta alle suaccennate regole in punto di ripartizione, tra Amministrazione e contribuente, dell’onere della prova circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni.

Va osservato infatti che, nel suo percorso motivazionale, la pronuncia censurata ha: in primo luogo, considerato (implicitamente) che gli elementi presuntivi addotti dall’Agenzia delle entrate fossero idonei all’assolvimento dell’onere di prova su di essa gravante ed in secondo luogo, con riferimento alla prova contraria della società, ha ritenuto che la mera produzione delle fatture esibite dalla contribuente fosse sufficiente a dimostrare l’effettiva realizzazione delle operazioni ivi descritte e ciò malgrado l’Amministrazione finanziaria avesse contestato, sulla base degli specifici elementi indicati in ricorso, la natura fittizia delle fatture.

La prova contraria posta a carico del contribuente non può consistere – come innanzi accennato – nella mera esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il secondo motivo va accolto, con il rigetto del primo, e la decisione impugnata va pertanto cassata e rinviata alla CTR del Molise per un nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Molise, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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