LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19749-2020 proposto da:
OFFSIDE INVESTMENTS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CIMAROSA 13, presso lo studio dell’avvocato PATRONE SERGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato SANCES MATTEO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6774/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 04/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la società contribuente (che svolge attività di locazione e gestione di beni immobili) impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati per 140.689,00 Euro corrispondenti alla variazione in diminuzione effettuata dalla società nel rigo RF39 del mod. UNICO SC/2010, al fine di compensare redditualmente i canoni di locazione percepiti in relazione a bene immobile strumentale e di interesse artistico: in particolare l’Ufficio contestava alla società l’indebito utilizzo, nel periodo d’imposta 2009, dell’agevolazione fiscale prevista per gli immobili di interesse storico-artistico di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, in relazione ad un immobile sito a ***** nn. 15H, 151 e 15L;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della società contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello affermando che l’immobile di proprietà della società contribuente, sito a ***** nn. 15H, 151 e 15L riguardo al quale la società ha stipulato in qualità di dante causa un contratto di locazione della durata di 72 mesi per un canone annuale di 141.000,00 Euro, non può ritenersi compreso nel novero degli immobili c.d. “patrimoniali”, cui solo può applicarsi il disposto della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, trattandosi di bene merce o strumentale all’esercizio dell’impresa.
La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e per violazione del procedimento derivante dagli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato la legittimità dell’accertamento nonostante la mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti a fondamento dello stesso e nonostante gli elementi probatori forniti in giudizio e la mancanza di contestazioni dell’Ufficio alle eccezioni della società contribuente: in particolare l’immobile sito a ***** nn. 15H, 151 e 15L non rivestiva interesse storico artistico e l’immobile indicato nel quadro delle agevolazioni inserito nella dichiarazione degli studi di settore era un altro.
Il motivo di impugnazione è inammissibile.
La sentenza impugnata ha infatti in diritto correttamente gravato le parti dei rispettivi oneri probatori secondo i normali criteri di ripartizione degli oneri probatori stesse mediante una motivazione coerente e ragionevole mentre le doglianze della ricorrente, invece, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020). Per di più la ricorrente prescinde sostanzialmente dal confutare il ragionamento logico-giuridico svolto dalla Commissione Tributaria Regionale – fondato sulla distinzione degli immobili appartenenti alle imprese in tre categorie e sulla non riconducibilità dell’immobile sito a ***** nn. 15H, 151 e 15L nella categoria degli immobili c.d. patrimoniali cui solo può applicarsi l’agevolazione fiscale prevista per gli immobili di interesse storico-artistico di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, contrapponendo piuttosto una propria versione dei fatti e una propria valutazione giuridica degli stessi che sembra semmai orientata a contestare le affermazioni dell’originario avviso di accertamento.
A tal proposito infatti, secondo questa Corte:
in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., SU, n. 23745 del 2020);
in tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. n. 4905 del 2020);
in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 14986 del 2021; Cass. n. 3340 del 2019).
Deve altresì rilevarsi che, per contestare tali circostanze fattuali affermate dalla Commissione Tributaria Regionale, la ricorrente fa riferimento a elementi che non sono trascritti nel corpo del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).
Il motivo di impugnazione difetta in effetti di specificità, in quanto fondato su emergenze non conoscibili in questa sede e ciò solo basta a rendere non scrutinabile la prospettazione di nullità, peraltro priva di lineare comprensibile sviluppo giuridico; né la “qualitas” della questione legittima accertamenti nuovi in sede di legittimità (Cass. n. 8943 del 2021).
Deve inoltre evidenziarsi che va dichiarato inammissibile il ricorso i cui motivi di impugnazione si risolvano in un indistinto coacervo di elementi di fatto e vaghe menzioni di normative, non individuate in maniera scientifica, prive di adeguato supporto argomentativo sull’erroneità della loro applicazione e sull’individuazione dell’interpretazione invece corretta, tali da rendere impossibile a questa Corte, a meno di una invece non consentita interpolazione ed integrazione dell’atto di parte, la stessa individuazione della censura mossa alla gravata sentenza (Cass. n. 18066 del 2020).
Nella specie infatti il ricorrente denuncia promiscuamente in un unico motivo la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e, con il che il motivo è specificamente inammissibile per mescolanza non scindibile dei vizi (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3554; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. n. 8943 del 2021). In effetti, nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 2016; Cass. n. 8943 del 2021).
Nella specie il ricorrente affastella – in una struttura argomentativa promiscua e confusa – una congerie di norme asseritamente violate, in un contesto narrativo non puntualmente ricollegato alla sentenza impugnata, nel mentre questa Corte ha, più volte enunciato il principio secondo il quale nel ricorso per cassazione, i motivi d’impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure” (Cass. n. 8943 e 8358 del 2021; Cass. n. 3554 del 2017).
Ritenuta dunque l’inammissibilità dell’unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021
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