LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10021-2019 proposto da:
LOGITA SRL, in persona dell’Amministratore unico pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO BIZZARRO;
– ricorrente –
contro
COMUNE MADDALONI, I.A.P. SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7993/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 21/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza n. 1385/16, sez. 3, rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla Logita srl avverso gli avvisi di accertamento ***** per Tarsu 2009 e ***** per Tarsu 2010, 2011, 2012 emessi dal Comune di Maddaloni.
Avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania.
Si costituiva in giudizio la I.A.P. srl.
Il giudice di secondo grado, con sentenza 7993/14/2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di quattro motivi.
La I.A.P. srl ed il Comune di Maddaloni non hanno resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., per omesso esame del motivo di appello concernente la mancata istituzione ed effettuazione della raccolta dei rifiuti nell’area dell’interporto da parte del Comune di Maddaloni.
Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 59, 62 e 63, e dell’art. 2697 c.c., per non avere la sentenza dichiarato la mancanza del presupposto impositivo del tributo anche in relazione all’onere della prova spettante al Comune.
Con il terzo motivo deduce che, producendo essa imballaggi secondari e terziari, era consentito effettuare lo smaltimento degli stessi direttamente tramite imprese senza ricorrere al servizio pubblico comunale.
Con il quarto motivo deduce la formazione del giudicato sulla questione relativa alla mancata effettuazione del servizio da parte del Comune in base alle sentenze 1563/19 della CTR Campania e 2190/18 della CTP Caserta relative rispettivamente a Tarsu 2016 e Tarsu 2017.
Il primo motivo è fondato.
La stessa sentenza impugnata dà atto nella parte narrativa che con l’atto di appello la società contribuente censurava la sentenza di primo grado per “la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il difetto di motivazione per l’omessa pronuncia su circostanze decisive per il giudizio sulla mancata attivazione del servizio pubblico di raccolta rifiuti nell’area interporto evidenziando di aver prodotto in primo grado contratto di servizi con locazione stipulato con interposto Sud Europa per la fornitura di servizi… di raccolta rifiuti.”
Nonostante ciò, la sentenza di appello non esamina in alcun modo nella parte motiva siffatta doglianza e non emette alcuna pronuncia in proposito.
Ciò costituisce una evidente omessa pronuncia su un fatto decisivo poiché occorreva valutare, in punto di diritto, se l’attivazione del servizio pubblico costituiva presupposto per l’imposizione del tributo e, in concreto, se detta attivazione era intervenuta o meno.
Il motivo va quindi accolto.
Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo.
Il quarto motivo, con cui si deduce l’esistenza del giudicato sulla questione dianzi esposta, è infondato.
Invero, la società ricorrente ha prodotto nel presente giudizio copia della sentenza della CTP Caserta n. 2190/18, con attestazione del passaggio in giudicato della stessa, da cui risulta l’accoglimento del ricorso in ragione del fatto che in relazione alla TARI 2017 l’Ente non aveva fornito la prova della istituzione e della effettuazione del servizio di smaltimento di rifiuti speciali.
Tale pronuncia non può tuttavia costituire giudicato in relazione alla fattispecie in esame.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie “tendenzialmente permanenti”, in quanto suscettibili di variazione annuale. (Cass. n. 25516 del 2019; Cass. n. 17760 del 2018; Cass. n. 9710 del 2018; Cass. n. 21395 del 2017; Cass. n. 4832 del 2015; Cass. n. 6953 del 2015; Cass. n. 4832 del 2015; Cass. n. 2029 del 2011; Cass. n. 22941 del 2013).
Nello stesso senso, sia pure riguardo ad una ipotesi di qualità soggettive (ma il principio deve ritenersi valido anche per quelle oggettive), è stato ritenuto che, riguardo alle ipotesi in materia di obbligazioni contributive, l’accertamento concernente una qualità soggettiva della parte obbligata, che sia elemento costitutivo dell’obbligazione a carattere tendenzialmente permanente e comune a vari periodi del rapporto obbligatorio, non può assumere valore di giudicato rispetto ai periodi contributivi cronologicamente anteriori a quello oggetto di accertamento, ma esclusivamente rispetto a quelli successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima qualità.(Cass. n. 2130 del 2018).
Nel caso di specie l’esistenza della istituzione ed effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti costituisce una fattispecie tendenzialmente ma non necessariamente permanente poiché è possibile che lo stesso sia istituito a partire da un certo anno e venga poi interrotto, oppure che sia in precedenza inesistente e venga istituito solo a partire da un certo anno successivo.
Nel caso di specie dunque la mancanza del servizio per l’anno 2017 o 2016 non esclude che lo stesso sia stato effettuato in anni precedenti quali quelli (2009, 2010, 2011 e 2012) concernenti la presente controversia.
In conclusione dunque va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo e rigettato il quarto.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, on conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
PQM
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo e rigettato il quarto, cassa la sentenza impugnata e, in relazione al motivo accolto, rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021