LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7890-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
GESTIONI PATRIMONIALI MIGNANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA BOZZELLI;
– controricorrente –
contro
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, REGIONE LAZIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4450/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La soc. Gestioni Patrimoniali Migliano srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’intimazione pagamento riferito dodici cartelle di pagamento per tributi erariali, camerali e regionali non pagati.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso in quanto l’Agente di Riscossione aveva fornito la prova documentale della notifica delle cartelle.
3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regione del Lazio accoglieva l’appello rilevando la nullità della costituzione in primo grado dell’Agente di Riscossione poiché avvenuta mediante avvocato del libero foro e, quindi, privo dello ius postulandi, dichiarando l’inutilizzabilità della documentazione depositata.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. La contribuente si è costituita depositando controricorso mentre Agenzia delle Entrate, Regione Lazio e Camera di Commercio non si sono costituite.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, e art. 12, comma 1, art. 15, comma 2 sexies, del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, nonché D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR nel dichiarare l’inammissibilità della costituzione nel giudizio di primo grado proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni (subentrata ad Equitalia Sud spa) avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge 2. Il motivo è fondato.
2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:” impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal citato R.D., richiamato art. 43, comma 4 – di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. n. 193 del 2016, art. 1,comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (cass. S.U. n. 30008 del 2019) 2.2 Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.
3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte:
– Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021