LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9949/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.A., S.R. e T.P.P., rappresentati e difesi dall’Avv. Maurizio Vincenzo Vannucci, con studio in Ascoli Piceno, e dall’Avv. Luca Bontempi, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrenti –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 20 settembre 2019 n. 1684/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’8 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 20 settembre 2019 n. 1684/11/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA” in relazione ad un fabbricato sito in *****, ha accolto l’appello proposto da S.A., S.R. e T.P.P. nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini il 9 giugno 2016 n. 197/01/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’avviso di accertamento non fosse stato adeguatamente motivato, mancando un riferimento comparativo a fabbricati con caratteristiche similari. S.A., S.R. e T.P.P. si sono costituiti con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. I controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 6, del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 1, 3 e 20, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 1939 n. 1249, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale fosse affetto da nullità per difetto di motivazione.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della disciplina dettata per il classamento catastale dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, dal D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la rettifica di una variazione del classamento catastale su iniziativa dei contribuenti dovesse essere motivata a mezzo di comparazione con immobili limitrofi o di stima diretta del valore.
Ritenuto che:
1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono fondati.
1.1 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura “DOCFA”, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17016).
1.2 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dai contribuenti non sono stati contraddetti, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della categoria ed alla determinazione della rendita catastale degli immobili compresi nel medesimo fabbricato.
Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura “DOCFA” derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta dei contribuenti (Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3104).
1.3 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo accolto l’appello dei contribuenti sul presupposto che l’avviso di accertamento dovesse contenere, ai fini di un’adeguata motivazione, anche la comparazione con le caratteristiche di fabbricati similari con ubicazione nella medesima strada, e che tali valutazioni non potessero essere dedotte dall’amministrazione finanziaria come mere difese in sede di costituzione dinanzi al giudice di prime cure. Là dove, invece, a fronte del frazionamento catastale di un unico fabbricato di categoria “A/8” e di classe 1 in quattro appartamenti di categoria “A/2” e di classe 1 ed un’autorimessa di categoria “C/6” e di classe 2, l’attribuzione agli appartamenti della categoria “A/7” e della classe 6 ed all’autorimessa della categoria “C/6"e della classe 2 era coerente con l’immutata situazione di fatto degli immobili e non esigeva una specifica motivazione in carenza di opere strutturali.
2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021