LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4881/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
P.d.P.P.F.;
– intimata –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 20 giugno 2019 n. 2682/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il D. 2 novembre 2020) del 7 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 20 giugno 2019 n. 2682/05/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro su sentenza civile, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti di P.d.P.P.F. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 6 novembre 2017 n. 6201/18/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia, rilevando che l’atto di appello era stato notificato presso il domicilio eletto del difensore costituito della contribuente dopo il sopravvenuto trasferimento dello studio professionale. P.d.P.P.F. è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, artt. 291 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello per l’inesistenza della notifica eseguita presso il luogo di precedente ubicazione dello studio professionale del difensore costituito della controparte, ove la stessa aveva eletto domicilio.
RITENUTO CHE:
1. Il motivo è fondato.
1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, del citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 12, ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed e’, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (in termini: Cass., Sez. 5, 7 settembre 2010, n. 19134; Cass., Sez. 65, 29 maggio 2013, n. 13366; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2017, n. 28712; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29507).
1.2 Tale regola risulta essere riferita all’elezione di domicilio presso qualsiasi difensore di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, atteso che relativamente a tutte le categorie ivi contemplate sono soddisfatte le esigenze di pubblicità dei relativi studi (Cass., Sez. 5, 5 febbraio 2009, n. 2776).
Dunque, la notifica dell’atto di appello avrebbe dovuto essere eseguita presso il nuovo studio del difensore, anche in assenza della notifica della variazione. Non può, difatti, ritenersi perfezionata la notifica dell’appello all’originario indirizzo dello studio, successivamente trasferito, trattandosi di un luogo inidoneo ad assicurare la conoscibilità dell’atto al destinatario. Ne’ può trovare applicazione l’art. 291 c.p.c., trattandosi non di notifica nulla, ma di omessa notifica (Cass., Sez. 5, 30 novembre 2017, n. 28712).
1.3 Va, peraltro, ricordato che la notificazione dell’appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest’ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l’eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivamente proposto, atteso che la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell’albo professionale (Cass., Sez. 1, 19 dicembre 2016, n. 26189).
Del resto, come è stato recentemente ribadito (Cass., Sez. 5, 7 giugno 2017, n. 14083), qualora la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l’ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall’istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l’impugnazione, che, in quanto perentorio, non è prorogabile, né soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell’istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso.
Infine, anche laddove la notifica non fosse andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, avrebbe dovuto riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594).
1.4 Ad ogni modo, è inesistente la notificazione eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario ovvero quando omessa la consegna dell’atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia comunque materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. Pertanto, in coerenza con tale distinzione, questa Corte ha precisato che la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata al difensore al domicilio inizialmente indicato, mediante consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo quale collaboratore, è nulla e non inesistente, senza che rilevi l’avvenuta comunicazione, da parte del difensore domiciliatario, della variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di una relazione, da cui presumere che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell’atto notificato (affermando questo principio, la Corte ha ritenuto nulla, e sanata, la notificazione dell’atto di appello presso l’iniziale domicilio eletto, successivamente variato, eseguita con consegna a persona qualificatasi al servizio del destinatario, che ne ha avuto sicura conoscenza, come desumibile dalla tempestiva costituzione nel giudizio di appello) (Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2013, n. 28285; Cass., Sez. 5, 3 marzo 2017, n. 5412).
1.5 Nella specie, l’atto di appello era stato comunque consegnato presso il precedente domicilio eletto (come si desume dall’avviso di ricevimento riportato nel ricorso per cassazione, dal quale risulta che il plico era stato ritirato per conto del destinatario il 14 dicembre 2017). Per cui, la costituzione dell’appellata (mediante memoria depositata il 29 marzo 2018) prima della scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. (nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, applicabile ratione temporis) (il 7 maggio 2018, per effetto del computo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di prime cure il 6 novembre 2017) era stata idonea a sanare (per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.) la nullità della notifica dell’atto di appello.
1.6 Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno del principio enunciato, ritenendo l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che la notifica presso il precedente domicilio eletto fosse affetta da inesistenza o, comunque, da nullità insanabile.
2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021
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