LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33962-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
MILANO 90 SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2068/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 08/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La soc. Milano 90 srI impugnava due avvisi di liquidazione con i quali l’Ufficio recuperava, ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 bis, l’imposta di registro, per le annualità 20092010, in relazione alla sublocazione stipulata tra la società e il Consiglio di Stato e i Tribunali Amministrativi Regionali concernenti l’immobile ubicato in *****.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso.
3 Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, come si desume dalla motivazione della pronuncia, respingeva l’appello confermando la decisione di primo grado.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il contribuente non si è costituito.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene la nullità della sentenza in quanto recante motivazione contraddittoria ed illogica.
1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 quinques, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la disposizione che ha previsto le nuove regole sulla tassabilità dei contratti di locazione aventi ad oggetto i beni strumentali trovano applicazione anche per il contratti stipulati alla data del 4 luglio 2006 purché ancora in corso di esecuzione.
2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876 / 2017 1461/2018).
2.1 Nel caso di specie la parte della motivazione della sentenza in diritto esordisce ritenendo “fondato” l’appello dell’Ufficio, espressamente dissentendo dalle argomentazioni del giudice di primo grado che aveva escluso l’applicabilità della disciplina contenuta nel D.L. n. 223 del 2006 ai contratti conclusi in epoca precedente alla sua entrata in vigore.
2.2 Proseguono i giudici di secondo grado affermando di non condividere quanto affermato “dall’appellante” (in realtà si trattava di difesa svolta dell’appellato) circa la presunta inapplicabilità del D.L. n. 223 del 2006 alla fattispecie considerata la natura del contratto, per poi concludere, in palese contraddizione con il precedente articolato motivazionale, che ” tutto ciò premesso l’appello va respinto e va confermata la decisione di primo grado”.
2.4 Anche il tenore del dispositivo – “La CTR accoglie il ricorso e compensa le spese”- non appare chiaramente intellegibile in quanto non è dato comprendere, alla luce del contraddittorio ordito motivazionale, se la statuizione di accoglimento si riferisca al ricorso originario proposto dal ricorrente o all’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.
2.3 Si tratta all’evidenza di motivazione affetta da irriducibile contrasto tra le premesse motivazionali e le conclusioni assunte nella stessa motivazione e nel dispositivo.
2.4 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico- giuridico seguito dalla sentenza.
3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte;
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021