LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35982-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
TURISPORT MIRAMARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato PELLEGRINO CLAUDIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 321/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 18/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.
RITENUTO
Che:
1. La soc. Turisport Miramare, esercente attività di ristorazione, impugnava l’avviso di accertamento, notificato in data 18/11/2009, con il quale l’Agenzia dell’Entrate, recependo i rilievi del processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza circa l’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per l’anno 2006, recuperava a tassazione le maggiori imposte Irap, Ires ed Iva.
2 La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona accoglieva il ricorso.
3 Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l’appello rilevando che l’Ufficio non aveva fornito, a supporto dell’accertamento analitico-induttivo, elementi dotati di gravità, precisione e concordanza.
4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR ha reso una sentenza affetta dal vizio di motivazione apparente per aver ritenuto non concludenti gli elementi forniti dall’Agenzia delle Entrate senza minimamente esaminarli e valutarli.
1.1 Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2729 c.c. in relazione all’art. 2729 c.c. per aver errato la CTR nell’escludere la sussistenza delle presunzioni.
2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.
2.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 65, ord. n. 14927 del 15/6/2017).
2.2 Nel caso di specie risulta dagli atti che l’accertamento sintetico induttivo trae fondamento nelle incongruenze riscontrate nel fatturato rispetto ai dipendenti impiegati, agli acquisti contabilizzati di materie destinate ad essere fruite dai clienti (tovaglioli bevande caffe’ primi piatti) utilizzate nel corso dell’anno, nella ricostruzione del redditi effettuata sulla base dei consumi e dei prezzi medi applicabili, nella mancata corrispondenza tar importi contabilizzati e le movimentazioni dei POS nonché nelle mancata corrispondenza tra documentazione SIAE reperita e le prestazioni documentate.
2.3 Si tratta del procedimento di calcolo meglio noto come ” il tovagliometro” che, pare opportuno precisare, è metodo di accertamento presuntivo dei ricavi di un esercizio di ristorazione ritenuto legittimo dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. n. 9884 del 2002, n. 25129 del 2016, n. 20060 del 2014, n. 12438 del 2007, n. 15808 del 2006, n. 16048 del 2005 e, più recentemente n. 16981/2018).
2.4 In ordine a tale thema decidendum, rilevante ai fini della decisione della controversia in quanto afferente agli elementi presuntivi fondanti l’accertamento analitico-induttivo, i giudici di seconde cure sì sono limitati a qualificarli genericamente come modesti, di scarsa entità e in ogni caso non integranti i caratteri della gravità, precisione e concordanza senza tuttavia esaminare ed apprezzare in maniera specifica la natura e la portata inferenziale ai fini della rettifica del maggior reddito dei singoli dati e delle circostanze evidenziate nell’atto impositivo relative alla capacità recettiva del ristorante e senza dar conto del giudizio complessivo non concludenza degli elementi posti a base della rettifica fiscale.
2.6 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.
3 In accoglimento del primo motivo del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia Commissione Tributaria della Regione Marche in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021