Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.30135 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21026/2017 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORONZO MAZZOTTA;

– ricorrente –

contro

B.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO LICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1533/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 29/05/2017 R.G.N. 563/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SAVERIO CASULLI;

udito l’Avvocato VINCENZO LICCI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1533/2017, pubblicata il 29 maggio 2017, la Corte di appello di Lecce, accolta l’impugnazione del lavoratore, ha respinto, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, l’opposizione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti del decreto ingiuntivo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento del Premio aziendale di rendimento (PAR) per l’anno 2011 in favore del quadro direttivo B.M..

2. La Corte, richiamati l’art. 44 del c.c.n.l. e l’art. 24 del Contratto integrativo aziendale attuativo dell’art. 44, nonché esaminata la “Relazione di Remunerazione” ex art. 123-ter T.U.F. approvata dall’Assemblea dei soci il 27 aprile 2012, ha ritenuto che il diritto al Premio in questione non dipendesse dal raggiungimento di specifici obiettivi, fissati dalla datrice di lavoro, ma dalla previsione in bilancio di un impegno di spesa, trattandosi di emolumento legato al solo fatto che il dipendente occupi una posizione lavorativa ritenuta strategica per la Banca e di conseguenza rilevando, ai fini della sua erogazione, soltanto la coerenza del comportamento realizzato con il contenuto della prestazione richiesta.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca, con unico motivo, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del c.c.n.l. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’interpretazione dello stesso art. 44, dell’art. 24 del Contratto integrativo aziendale e della Delib. del proprio Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2011, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte erroneamente ritenuto che l’erogazione del Premio fosse unicamente subordinata alla presenza in bilancio di un impegno di spesa, in contrasto con il tenore letterale delle previsioni collettive, che ne indicavano chiaramente i presupposti nel conseguimento di specifici obiettivi, preventivamente e discrezionalmente fissati dalla Banca (nell’anno 2011 non raggiunti); per avere altresì errato nel considerare “dirimente” la mancata attivazione della procedura informativa, quale argomento che dimostrerebbe il carattere di obbligatorietà del Premio, l’art. 44 del c.c.n.l., che disciplina la procedura, indicando solo un obbligo di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali e non un obbligo a contrarre sui criteri e sulle modalità di erogazione del Premio.

2. Il motivo è fondato.

3. La Corte territoriale ha rilevato, a sostegno della propria decisione, come sia “evidente che la norma pattizia nazionale” – art. 44 c.c.n.l. – “non fa discendere l’attribuzione del PAR da una valutazione personalizzata, calibrata sul rendimento individuale in rapporto agli obiettivi di impresa, bensì dalla considerazione della tipologia delle mansioni che, per la loro peculiarità, contribuiscono indirettamente al raggiungimento di obiettivi ritenuti essenziali”; in sostanza, ad avviso della Corte, il PAR si configura “come emolumento legato al solo fatto che il dipendente occupi una posizione lavorativa considerata strategica per la banca, sicché la sua erogazione è condizionata esclusivamente dal comportamento del quadro, che deve manifestarsi coerente con il contenuto della prestazione richiesta; l’an va individuato nella sussistenza del budget, quindi nell’impegno di spesa contenuto in bilancio” (cfr. sentenza, p. 6, 2 e 3 capoverso).

3.1. La tesi è ribadita nel seguito della motivazione, là dove la Corte, esaminato il contenuto della Relazione sulla remunerazione del 27 aprile 2012, ha considerato che “la conclusione cui giunge la Relazione al punto 5”, e cioè “di non corrispondere il Premio Aziendale di Rendimento per l’anno 2011 a causa del mancato raggiungimento della condizione prestabilita in termini di utile netto – appare distonica rispetto all’an del PAR che, ai sensi dell’art. 44 del c.c.n.l. è da individuarsi nel budget, inteso come preventivo di spesa in bilancio, non nella redditività complessiva dell’impresa stessa, per contro rilevante ai fini del Premio Aziendale” (cfr. p. 8, 1 capoverso).

4. Peraltro, l’art. 44 del c.c.n.l. (“Sistema incentivante”) dispone, al comma 1, che “L’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 41”; prevede poi, al comma seguente, che “L’impresa stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi”.

5. L’art. 44 prevede e disciplina anche una procedura di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali sulla determinazione e sui criteri di attribuzione dei premi, per consentire la formulazione di “considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise”: procedura al termine della quale, tuttavia, “l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati” (comma 4).

6. L’art. 24 del Contratto integrativo aziendale, nel regolare il Premio di rendimento per i Quadri Direttivi, richiama anzitutto le previsioni di cui all’art. 44 c.c.n.l.; dispone che “L’azienda stabilisce l’ammontare complessivo del premio correlato al raggiungimento del budget”, precisando che lo stesso ammontare “potrà ovviamente subire, a consuntivo, modifiche in relazione agli scostamenti riscontrati rispetto agli obiettivi di budget previsti”; rinnova, fornendo indicazioni di dettaglio sulla informativa alle organizzazioni sindacali, il collegamento fra gli importi da erogare e il “conseguimento degli obiettivi di budget”.

7. Ciò posto con riguardo alle fonti collettive che regolano l’istituto, si deve rilevare, in primo luogo, che il Premio aziendale di rendimento è ricondotto, secondo la formulazione letterale dell’art. 44 c.c.n.l., alla sfera unilaterale e discrezionale dell’impresa, la quale può prevedere l’istituzione dell’incentivo (ma anche evidentemente non prevederla, secondo le proprie valutazioni) ed ha altresì piena facoltà (stabilisce) di determinarne l’ammontare globale, i criteri di attribuzione e i tempi di pagamento, in relazione al raggiungimento di prefissati specifici obiettivi (nella specie, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l’anno 2011 in un utile netto di esercizio del Gruppo pari ad almeno 500 milioni): con il limite del rispetto dei canoni di “oggettività” e di “trasparenza” nella definizione dei criteri di determinazione e di attribuzione e della osservanza degli obblighi di informazione, prima, e di consultazione, poi, con le organizzazioni sindacali, se queste ne richiedano l’esperimento.

8. La sentenza impugnata, tuttavia, non compie una puntuale, e pur necessaria, analisi del testo della disposizione collettiva, trascurando così di applicare il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362 c.c., comma 1), quale primo momento del processo di interpretazione, e di valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici.

9. Analoghe violazioni delle regole del processo interpretativo si riscontrano nell’esame del Contratto integrativo, poiché la Corte di merito trascura di considerare il (dichiarato ed esplicito) porsi di tale contratto quale strumento di attuazione delle previsioni del contratto nazionale, come risulta dal preliminare richiamo all’art. 44, presente nell’incipit dell’art. 24 del contratto in esame, in tal modo confinando in un cono d’ombra proposizioni e rimandi, che invece dimostrerebbero il filo di continuità e di coerenza con le previsioni della disposizione di livello nazionale; inoltre trascura di fare applicazione tanto del già ricordato criterio letterale, come del criterio di cui all’art. 1363 c.c., omettendo di interpretare le clausole dell’art. 24 del Contratto integrativo le une per mezzo delle altre.

10. Le rilevate carenze della sentenza impugnata sul piano del metodo interpretativo si riflettono anche nell’assegnazione di un carattere dirimente alla mancata attivazione della procedura di informazione prevista dall’art. 44 del c.c.n.l. e richiamata nell’art. 24 del Contratto integrativo aziendale, risultando confermata, ad un esame testuale della norma collettiva di livello nazionale, la unilateralità e discrezionalità dell’istituzione dell’incentivo, da parte dell’impresa, e del suo regolamento applicativo: conclusione alla quale riportano il carattere eventuale della procedura di consultazione, i tempi brevi di avvio (a iniziativa delle organizzazioni sindacali) e di espletamento e, soprattutto, la chiara previsione, per la quale al termine della procedura l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.

11. In conclusione, l’impugnata sentenza n. 1533/2017 della Corte di appello di Lecce deve essere cassata, in accoglimento del motivo proposto, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale procederà a esaminare le fonti collettive regolatrici del Premio aziendale di rendimento nel quadro di una lettura coordinata delle stesse e facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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