LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18011/2019 proposto da:
F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO AIELLO, ANDREA CIRCI, MARIA MATILDE BIDETTI, GIACOMO SUMMA;
– ricorrente –
contro
ALMAVIVA CONTACT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO FALASCA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1582/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2019 R.G.N. 3357/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati FILIPPO AIELLO, CARLO DE MARCHIS, MARIA MATILDE BIDETTI;
udito l’Avvocato GIAMPIERO FALASCA.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1582/2019, depositata l’8 aprile 2019, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva respinto le domande proposte da F.C. e altri ricorrenti per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento loro intimato da Almaviva Compact S.p.A. il 22/12/2016, unitamente agli altri lavoratori già addetti alle Divisioni 1 e 2 della unità produttiva di *****, a seguito di procedura L. 23 luglio 1991, n. 223, ex artt. 4 e segg., avviata con lettera del 5/10/2016.
2. La Corte di appello, a sostegno della propria decisione: – ha escluso che la datrice di lavoro si fosse obbligata a non procedere ai licenziamenti per un periodo di sei mesi in virtù dell’Accordo concluso in data 30/5/2016, che, nel revocare una prima procedura di licenziamento collettivo, aveva previsto, con decorrenza 1/6/2016, il ricorso al contratto di solidarietà per la durata di sei mesi, ed inoltre escluso che, con il medesimo Accordo, si fosse obbligata a fare ricorso alla CIGS per la gestione di eventuali esuberi successivi; – ha ritenuto che la comunicazione di avvio della procedura contenesse tutti gli elementi richiesti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, anche riguardo alla dimensione degli esuberi dichiarati e all’inesistenza di misure alternative ai licenziamenti, rilevando come nella medesima comunicazione fosse stata segnalata l’impossibilità tecnico-organizzativa di operare trasferimenti di personale; – ha ritenuto, ai fini della comparazione con i dipendenti addetti ad altre sedi, che fosse fungibile la professionalità che consente l’assegnazione immediata a mansioni diverse mentre quella degli operatori telefonici interessati dalla procedura di licenziamento era correlata alla specifica commessa cui erano stati adibiti nelle unità di appartenenza, come era dimostrato dalle risultanze istruttorie acquisite in controversie analoghe; – ha ritenuto che a conclusione dell’incontro in sede ministeriale del 21-22/12/206 fosse intervenuto un accordo per entrambe le sedi di ***** e di *****, nel quale era stata concordata l’applicazione dei criteri di scelta legali per la sede di *****, e che, ove pure fosse escluso che il Verbale redatto in esito alla trattativa potesse integrare un accordo anche per quest’ultima, sarebbe stata da considerarsi comunque legittima la mancata comparazione con gli operatori telefonici impiegati nelle altre unità produttive in ragione dell’inesistenza di una piena fungibilità della professionalità; – ha infine escluso la sussistenza di un comportamento ritorsivo o discriminatorio nei confronti della RSU di *****, consistito nella decisione di non richiedere la CIGS anche per i lavoratori dell’unità produttiva di ***** e di procedere invece al loro licenziamento, in relazione al rifiuto di trattare nuove condizioni lavorative, diversamente dalla RSU di *****.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.C. con sette motivi, cui ha resistito la società con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sulla specifica ragione di doglianza con cui era stata dedotta la illegittimità del licenziamento perché intimato all’esito di una procedura avviata prima della scadenza del semestre di moratoria al cui rispetto la società si era impegnata in occasione della stipula del contratto di solidarietà.
2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367 c.c., nonché dell’art. 1375 c.c., in relazione all’Accordo del 30 maggio 2016, avendo la Corte erroneamente ritenuto che con esso la società datrice di lavoro non avesse né assunto l’obbligo di astenersi dall’adottare licenziamenti collettivi nel periodo di sei mesi dalla stipula del contratto di solidarietà, né assunto l’obbligo di fare ricorso alla CIGS per la gestione di eventuali esuberi successivi.
3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, nonché degli artt. 1375 e 2727 c.c., per essersi la Corte di appello arrestata ad una lettura formalistica della comunicazione di avvio della procedura, quanto all’indicazione degli esuberi effettivi e alle possibili misure alternative ai licenziamenti, senza compiere alcuna verifica della effettività delle ragioni esposte dall’impresa a tale riguardo.
4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost. e L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, in combinato disposto con gli artt. 1375 e 2103 c.c., per avere la Corte, nell’escludere la comparabilità dei lavoratori licenziati con quelli di altre sedi, applicato un concetto di fungibilità delle mansioni erroneo, in quanto sinonimo di professionalità polifunzionale idonea all’impiego indifferenziato ed istantaneo anche alle mansioni non da sopprimere o da ridurre, mentre l’equivalenza professionale, nel vigente ordinamento, è da ricondurre (non alla sovrapponibilità delle mansioni ma) ai parametri definiti dalle fonti collettive.
5. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, per avere la sentenza di appello ritenuto che, con il Verbale redatto all’esito dell’incontro del 21-22 dicembre 2016, le parti avessero realizzato un accordo sui criteri di scelta, concentrandone ed esaurendone gli effetti nelle Divisioni 1 e 2 della sede di *****, senza considerare che le organizzazioni sindacali possono bensì stipulare criteri alternativi a quelli legali, ma non hanno la disponibilità del bacino di riferimento la cui nozione è indisponibile e riguarda le mansioni fungibili del “complesso aziendale”.
6. Con il sesto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367, nonché dell’art. 1375 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere configurato, nel Verbale di incontro del 21-22 dicembre 2016, un accordo, con riferimento ai lavoratori della sede di *****, invece, e chiaramente, insussistente.
7. Con il settimo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5,D.Lgs. n. 148 del 2015, artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 216 del 2003, artt. 2 e 3 e artt. 1343, 1344, 1345, in combinato disposto con l’art. 1375 c.c., la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha escluso un comportamento ritorsivo e discriminatorio nei confronti dei lavoratori di ***** a causa del dissenso manifestato dalla RSU di tale sede.
8. Il primo motivo è infondato, poiché la Corte di appello si è pronunciata sulla questione che si reputa omessa, là dove ha rilevato che la clausola di cui all’art. 6 dell’Accordo del 30/5/2016 “non statuisce a carico di Almaviva un divieto di intimazione di licenziamento nei sei mesi successivi” (cfr. sentenza, p. 9).
9. Il secondo motivo è infondato.
9.1. La Corte di appello ha osservato (cfr. ancora p. 9) che nell’Accordo del 30 maggio 2016 “semplicemente è prevista la possibilità di gestire gli esuberi attraverso il ricorso alla integrazione salariale” e non un obbligo in tal senso a carico del datore di lavoro: conclusione, come la precedente (n. 8), alla quale la Corte perviene sulla base di una complessiva e coordinata valutazione degli altri articoli dello stesso Accordo (e, in particolare, dell’art. 5), del contenuto della lettera 5 ottobre 2016 di avvio della seconda procedura di licenziamento collettivo e del comportamento tenuto successivamente dalle parti, in tal modo facendo applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c..
9.2. Come più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n. 28319/2017; conforme, da ultimo, Cass. n. 16987/2018).
10. Anche il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
10.1. E’ stato invero ripetutamente affermato che la comunicazione, di cui della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale seguito dal datore di lavoro per l’individuazione dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall’impresa; con la precisazione che la verifica di adeguatezza, a tali fini, della comunicazione di avvio della procedura costituisce oggetto di valutazione devoluta al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se assistita da congrua motivazione (Cass. n. 15479/2007, fra le molte conformi).
10.2. Tale valutazione di adeguatezza risulta nella specie compiuta dalla Corte di appello, la quale ha motivatamente disatteso i rilievi di incompletezza della comunicazione in data 5/10/2016, accertando come in essa fossero presenti gli elementi conoscitivi necessari ad un effettivo e proficuo confronto tra le parti, con riguardo all’andamento economico delle sedi di ***** e di *****, alla dimensione degli esuberi programmati e alla impossibilità di attuare trasferimenti o altre misure alternative ai licenziamenti.
10.3. D’altra parte, è del tutto consolidato il principio, secondo il quale, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5, la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda; sicché i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale ma la correttezza procedurale dell’operazione (ivi compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra progettato ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso), con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, né fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (cfr., da ultimo, fra le molte conformi, Cass. n. 30550/2018).
11. La decisione della Corte territoriale si sottrae, inoltre, alle censure formulate con il quarto, il quinto e il sesto motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono, nei cui termini si ritiene di dover correggere la motivazione della sentenza impugnata (art. 384 c.p.c., u.c.).
11.1. E’ risalente e ampiamente consolidato l’orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale, in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o a uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale (Cass. n. 10590/2005).
11.2. Su tale premessa è stato precisato che, in tal caso, il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione della L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3, sia le ragioni alla base della limitazione dei licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritiene di ovviare ad alcuni licenziamenti con il trasferimento ad unità produttive geograficamente vicine a quella soppressa o ridotta, onde consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. n. 22655/2012).
11.3. Lo stretto collegamento tra delimitazione del bacino di comparazione e lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo ha trovato ulteriore conferma in Cass. n. 4678/2015, la quale ha stabilito il principio, per il quale, ove il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva, le esigenze di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, pur riferite dalla norma al “complesso aziendale”, possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, L. cit., sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. n. 4678/2015; conforme, fra altre, n. 22178/2018).
11.4. Nella specie, e come sopra già rilevato (10.2.), la Corte di appello ha accertato, con ampia motivazione, la presenza nella comunicazione in data 5/10/2016 degli elementi necessari a definire le ragioni tecnico-produttive e organizzative che giustificavano la concentrazione dei lavoratori da licenziare nelle Divisioni 1 e 2 della sede di ***** (oltre che di *****, sede per la quale, tuttavia, l’esito del confronto è stato diverso) e così gli elementi funzionali ad una effettiva informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali, nell’ottica di puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione già sottolineata dalla giurisprudenza cit. (10.3.).
11.5. Non risulta, d’altronde, contestato che le unità produttive interessate dal progetto di ristrutturazione e ridimensionamento costituissero articolazioni dell’azienda caratterizzate da condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa, esaurendosi in esse il ciclo produttivo dato dalle commesse (Cass. n. 13705/2012; conforme Cass. n. 26376/2008).
12. Il settimo motivo è inammissibile.
12.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che la mancata collocazione in CIGS e la conseguente intimazione dei licenziamenti fosse soltanto diretta conseguenza del rifiuto delle RSU di ***** di accettare la prosecuzione delle trattative (a differenza delle RSU di *****) e non celasse alcun intento discriminatorio o ritorsivo: conclusione cui la sentenza giunge sulla base di una pluralità di rilievi, attinenti al contenuto del Verbale di incontro del 22/12/2016, ad accertamenti di fatto e alla genericità di talune deduzioni (cfr. pp. 1516), non censurati attraverso l’indicazione di canoni ermeneutici violati, la denuncia di un vizio motivazionale, la riproduzione degli scritti difensivi erroneamente letti e valutati.
13. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
15. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021
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