Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.30138 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 36310/2018 proposto da:

LIDL ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, R.K., già Presidente del Consiglio di Amministrazione della LDL ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO PISA, OSVALDO CANTONE, LORENZO CANTONE, ANDREA DELL’OMARINO, GILDA PISA, CLAUDIO DAMOLI;

– ricorrenti –

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CALTANISSETTA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 12/06/2018 R.G.N. 343/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 12 giugno 2018, la Corte d’Appello di Caltanissetta chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta sull’opposizione proposta R.K., già Presidente della Lidl Italia S.r.l., quale asserito trasgressore e dalla stessa Lidl Italia S.r.l., quale obbligato in solido nei confronti della Direzione territoriale del Lavoro di Caltanissetta avverso l’ordinanza-ingiunzione dalla stessa emessa a carico dei predetti a seguito del verbale di contestazione di illecito amministrativo relativo alla violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 68 del 1999, per non aver provveduto a coprire la quota d’obbligo di lavoratori disabili trascorsi 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo di assunzione per cause imputabili al datore di lavoro, in parziale riforma della predetta decisione, annullava la statuizione della sentenza del primo giudice dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della Società confermando nel resto il rigetto dell’opposizione;

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in rito, la legittimazione passiva della Società, alla quale pure, quale obbligata solidale, era stato ingiunto il pagamento della somma e nel merito infondate le censure sollevate relativamente al difetto di motivazione del verbale, per essere stati puntualmente indicati i dati della violazione accertata, la condotta sanzionata,gli articoli di legge non osservati, le modalità ed i termini per il pagamento della sanzione ed i mezzi di difesa, oltre che alla denunciata violazione di legge, dovendosi ritenere, in conformità con il principio di diritto affermato da questa Corte, il datore di lavoro obbligato a specificare nei prospetti informativi i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili, nonché alla non imputabilità del fatto illecito al soggetto datore; infine ha ritenuto inammissibile per genericità la censura concernente l’erroneità del conteggio;

Per la cassazione di tale decisione ricorrevano il R. e la Società, affidando l’impugnazione a sette motivi, cui l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Caltanissetta faceva seguire un controricorso tardivamente notificato;

Fissata l’udienza di discussione in adunanza camerale entrambe le parti depositavano memoria.

Alla predetta udienza del 15.9.2020 il Collegio riteneva la non ricorrenza dei presupposti per la decisione della causa in Camera di consiglio e rimetteva la causa sul ruolo per la pubblica udienza. Nelle more il Pubblico Ministero faceva pervenire la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

A ciò i ricorrenti facevano seguire una ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputano alla Corte territoriale di non aver attribuito rilevanza all’aver l’Amministrazione procedente, a suo dire, mutato i fatti costitutivi dell’illecito contestato tra gli atti predisposti in via amministrativa e l’ordinanza-ingiunzione successivamente emessa.

Con il secondo motivo, denunciando con riferimento alla censura di cui al motivo che precede un ulteriore vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., i ricorrenti imputano alla Corte territoriale di non aver attribuito rilevanza alla mancata formulazione di una domanda di accertamento dell’asserito nuovo fatto costitutivo della contestata violazione, finendo per pronunziarsi in spregio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione di norma di legge sono state prospettate con riferimento ancora all’omessa considerazione da parte della Corte territoriale della mancata contestazione di quello che, a suo dire, doveva ritenersi il nuovo fatto costitutivo dell’illecito.

Con il quarto motivo, rubricato con riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 2697 c.c., i ricorrenti imputano alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle stesse per aver omesso di considerare l’essere l’Amministrazione procedente gravata della prova del nuovo fatto costitutivo.

Nel quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, art. 9, commi 1 e 3, in relazione alla formulazione della norma per cui la richiesta di avviamento al lavoro del disabile si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro, ritenuta tale da escludere la violazione contestata.

Con il sesto motivo i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 15, comma 4, lamentano la conformità a diritto della sancita applicabilità nella specie della predetta norma sanzionatoria;

Nel settimo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, sono prospettati, in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale dell’inconfigurabilità a carico dei ricorrenti di una condotta colposa per non aver l’Amministrazione procedente mai contestato l’incompletezza dei prospetti informativi inviati.

Rilevata l’infondatezza dei primi quattro motivi, esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, non essendo logicamente sostenibile che, se pur diversamente formulata, tra gli atti predisposti in sede amministrativa dall’Amministrazione procedente (“non aver proceduto a coprire le quota d’obbligo di cui all’art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui è insorto l’obbligo, per cause imputabili al datore di lavoro”) e l’ordinanza-ingiunzione successivamente emessa (“aver omesso di inviare al competente UPL, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo la richiesta di avviamento di una unità di personale disabile”), la contestazione rivolta alla Società non evidenzia un contenuto difforme, è a dirsi come risultino parimenti infondati il quinto, il sesto ed il settimo motivo, anch’essi da esaminarsi congiuntamente essendo fra loro connessi, dovendo ritenersi la violazione effettivamente sussistente ed imputabile a colpa del datore di lavoro alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 15058/2010 e Cass. n. 6017/2009), secondo cui “le specifiche finalità sottese al disposto della L. n. 68 del 1999, art. 9 e la lettera dell’art. 2 della stessa legge – nella parte in cui fa riferimento a strumenti che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità “nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto” nonché ad “analisi di posti di lavoro… e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro” portano ad escludere un’opzione ermeneutica volta ad assegnare al termine “qualifica”, di cui al summenzionato art. 9, comma 2, una portata astratta ed indefinita, rendendo di contro doverosa una interpretazione che – in conformità delle linee guida della vigente normativa sul lavoro dei disabili – assegni al suddetto termine un significato più concreto, da intendersi cioè come specificazione delle capacità tecnico/professionali, di cui deve essere provvisto l’assumendo, che siano richieste per la sua collocazione lavorativa”, orientamento in relazione al quale i prospetti informativi fatti pervenire al competente UPL dalla Società datrice, limitati alla specificazione della mera “qualifica” corrispondente al posto di lavoro disponibile per il disabile, devono qualificarsi incompleti, così da rendere il mancato avvio al lavoro di una unità di personale disabile ad integrazione della quota d’obbligo imputabile alla condotta colpevole del datore di lavoro. Il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per essere stato il controricorso tardivamente notificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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