Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3014 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29017-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO COSTABILE per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A., volontariamente rappresentata nel presente giudizio dalla BCC GESTIONE CREDITI SPA, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO MORRONE per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 604/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Ad P.E. venne donato un immobile ipotecato. Il donante in seguito morì.

La Banca di Credito Cooperativo di Tarsia (che in seguito muterà ragione sociale in Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito; d’ora innanzi, per brevità, “la Banca”), essendo creditrice del donante e garantita da un’ipoteca iscritta sull’immobile donato, notificò ad P.E. precetto e pignoramento, indicandolo in tali atti “quale erede” del donante.

Il donatario, tuttavia, pur essendo erede del donante aveva rinunciato all’eredità.

2. Nel 2011 P.E. propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Cosenza, assumendo che:

-) essendo egli non già erede del debitore, ma terzo proprietario dell’immobile ipotecato, l’esecuzione si sarebbe dovuta svolgere con le forme dell’espropriazione presso terzi;

-) la circostanza che nel precetto e nel pignoramento egli fosse indicato “quale erede” del debitore (e quindi debitore egli stesso), e non quale “terzo proprietario” dell’immobile ipotecato, aveva determinato la segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi interbancaria, con conseguenti gravi danni patrimoniali e non patrimoniali, dei quali intendeva essere risarcito.

3. Con sentenza 19 febbraio 2016 il Tribunale di Cosenza rigettò l’opposizione.

Ritenne che la circostanza che nel pignoramento e nel precetto il proprietario dell’immobile pignorato fosse indicato quale “erede” del debitore, e non quale terzo proprietario, costituisse “una mera irregolarità”, e che in conseguenza di essa l’opponente non avesse subito alcun danno.

4. La sentenza venne appellata dal soccombente, il quale si dolse in appello unicamente del rigetto della sua domanda di risarcimento del danno.

Con sentenza 30 marzo 2018 n. 604 la Corte d’appello di Catanzaro rigettò il gravame.

La Corte d’appello fondò la propria decisione su due diverse rationes decidendi:

-) da un lato osservò che la trascrizione del precetto e del pignoramento contro il proprietario espropriato non costituisce un atto illecito;

-) dall’altro lato osservò che non vi era prova di un valido nesso di causa tra l’inesattezza contenuta nel pignoramento (come s’è detto, l’attribuzione al proprietario della qualità di “erede” del debitore) e i danni che l’appellante assumeva di avere subito.

Osservò la Corte d’appello che, anche se l’atto di pignoramento avesse contenuto l’esatta indicazione di “terzo proprietario”, P.E. comunque ben difficilmente avrebbe potuto ottenere l’erogazione di un mutuo da una banca, dal momento che in garanzia non avrebbe avuto altro da offrire che un immobile già ipotecato.

5. Ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello P.E. con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito con ricorso la BCC Gestione Crediti, nella veste di rappresentante volontaria della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente, prospettando la violazione di sette diverse norme del codice civile, lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto “non illecita” la trascrizione del pignoramento e del precetto per come compiuta dalla Banca creditrice.

Sostiene che l’indicazione in quell’atto di P.E. quale erede del debitore, invece che come terzo proprietario, non costituì una semplice irregolarità, ma un vero e proprio fatto illecito.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.

Infatti, poichè per quanto si dirà è corretta la valutazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto insussistente la prova del nesso di causa fra l’errore commesso dalla Banca ed il danno lamentato dall’attore, diventa irrilevante stabilire se l’imprecisione contenuta nell’atto di pignoramento e nel precetto costituisca o meno una condotta illecita.

2. Col secondo motivo il ricorrente dichiara espressamente di voler censurare la sentenza d’appello nella parte in cui “non ha correttamente valutato o ha omesso di valutare le prove documentali qfferte” (così il ricorso, foglio 12).

Il motivo è dunque manifestamente inammissibile ex ore suo.

Una censura di questo tipo infatti cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n.. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutatone e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

2.1. Nè può rilevare la circostanza, sulla quale il ricorrente ha insistito nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che formalmente il motivo in esame prospetti la nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ed il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

E’ infatti pacifico che ai fini dell’amrnissibilità del ricorso per cassazione non rileva la qualificazione formale data dal ricorrente alle proprie censure, ma rileva il contenuto effettivo di esse, per come argomentato ed illustrato nel ricorso.

E nel caso di specie il contenuto effettivo del secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la richiesta di rivisitazione d’una valutazione squisitamente di fatto compiuta dal giudice di merito, e cioè l’accertamento dell’esistenza del nesso di causa tra la condotta della Banca ed il danno lamentato dall’odierno ricorrente.

3. Col terzo motivo il ricorrente investe la sentenza nella parte in cui ha escluso il nesso di causa fra l’errore commesso dalla Banca ed i danni lamentati dall’attore.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il suddetto nesso di causa; che le prove raccolte invece ne dimostravano l’esistenza.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, perchè censura un giudizio di fatto, quale è quello di esclusione della sussistenza della prova d’un valido nesso di causa tra l’errore commesso dalla banca e l’esistenza di danni patrimoniali e/o non patrimoniali.

E’ pacifico infatti nella giurisprudenza di questa Corte che solo l’eventuale errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Per contro l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata. (Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014, Rv. 630127 – 01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019, Rv. 653576 – 01).

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna P.E. alla rifusione in favore della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., come in epigrafe rappresentata” delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.E. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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