Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30148 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15221/2019 proposto da:

SOGESID S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio degli avvocati RENATO SILVESTRI, STEFANO MATTEI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

T.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1182/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/11/2018 R.G.N. 4256/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 1182/2018 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che in accoglimento della domanda di T.M.A. ha dichiarato la nullità del primo dei contratti a progetto stipulati dalla suddetta con Sogesid s.p.a., la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 13.8.2012 con ordine di riammissione in servizio della lavoratrice ed adibizione alle mansioni corrispondenti al 7^ livello del c.c.n.l. Gas-Acqua e condannato la società al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite dal 1.3.2015 alla data della decisione ed al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante secondo il corretto inquadramento attribuito e quanto, invece, percepito complessivamente percepito in pendenza dei contratti a progetto relativamente al periodo 13.8.2012/28.2.2015;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Sogid s.p.a. sulla base di due gruppi di motivi dei quali ciascuno articolato in più profili; l’intimata ha resistito con tempestivo controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo gruppo di motivi di ricorso parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti; nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112,115,116,132 c.p.c., omessa pronuncia;

1.1. i motivi, illustrati congiuntamente, censurano, sotto vari profili, la ritenuta illegittimità del primo contratto a progetto; in particolare parte ricorrente critica la valutazione di non specificità del progetto e l’esclusione dell’effetto novativo connesso alla stipula di successivi contratti inter partes; deduce omessa pronunzia rispetto alla deduzione che la scadenza del 31 8.2014, ovvero dell’ultimo dei contratti in controversia, prorogato fino al 28.2.2015, non era stata impugnata dalla lavoratrice e che tanto implicava la volontà delle parti di costituire un contratti di collaborazione coordinata e continuativa la cui qualificazione giuridica veniva ad innestarsi sul contratto in corso determinandone la novazione; la denunzia di violazione degli artt. 112,115, e 132, c.p.c., è fondata sulla circostanza che la Corte di merito nel fare rinvio alla propria sentenza n. 2295/2018 non ne aveva riportata richiamandone i passaggi motivazionali;

2. con il secondo gruppo di motivi parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 18 c.c.n.l. Gas-Acqua dell’11.2.2011, anche in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg.; violazione e falsa applicazione degli artt. 414,115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Censura la sentenza impugnata per avere interpretato l’art. 18 c.c.n.l. applicabile, nel senso che per l’attribuzione del 7 livello contrattuale fosse sufficiente lo svolgimento, in via alternativa e non cumulativa, di funzioni direttive e di funzioni specialistiche; contesta, inoltre, l’accertamento del giudice di merito relativo alla natura specialistica delle mansioni espletate dalla T., accertamento che aveva trascurato il contenuto delle medesime allegazioni attoree formulate in ricorso; ciò in violazione dei principi di allegazione e prova rivenienti dall’art. 414 c.p.c. e dall’art. 2013 c.c.;

3. il primo gruppo di motivi deve essere respinto. In relazione alle singole censure, per come concretamente formulate al di là della formale enunciazione in rubrica, si osserva, infatti, che:

3.1. non sussiste la dedotta apparenza di motivazione ex art. 132 c.p.c., configurabile solo allorquando, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum (Cass. 9105/2017, Sez. Un. 22232/2016 n. 9105, n. 2011272009); nel caso in esame, viceversa, le ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la affermazione di difetto di specificità del progetto risultano ampiamente argomentate; per quanto concerne le prime e’, infatti, da rilevare che il giudice di appello non si limita ad un mero rinvio ad un proprio precedente ma si sofferma direttamente su alcuni aspetti (in particolare in tema di coincidenza dell’attività dedotta in contratto, con l’attività da svolgersi presso il Ministero dell’Ambiente – sentenza, pag. 4); inoltre il rinvio al proprio precedente, compiutamente indicato con i necessari elementi identificativi, è sorretto dalla trascrizione delle parti di pertinenza del provvedimento, dopo che è stato dato atto del carattere analogo” del caso trattato in quel giudizio con quello in controversia, per cui risulta del tutto idoneo a dare contezza delle ragioni alla base del decisum; anche in relazione alla esclusione dell’effetto novativo connesso alla stipula di successivi contratti a progetto è da escludere apparenza di motivazione; ciò non solo per la puntualità del rinvio al precedente della Corte medesima ma anche perché il giudice di appello ha direttamente evidenziato in motivazione la assenza in atti di elementi deponenti nel senso dell’accordo novativo (v. sentenza, pag. 5); tanto espressamente anche in relazione al contratto di collaborazione intervenuto in corso di causa, dopo la instaurazione del giudizio di primo grado; il che, sotto altro profilo, esclude la configurabilità del vizio di omessa pronunzia dedotto a riguardo dalla odierna ricorrente;

3.2. la valutazione di non conformità del primo contratto tra le parti allo schema legale del contratto a progetto quale risultante dalla modifica introdotta all’originario testo del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, dal legislatore del 2012 (L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23) fondata sulla mancata individuazione nel testo contrattuale di un risultato produttivo, anche parziale, autonomamente apprezzabile che doveva essere assicurato dalla lavoratrice, “risultando piuttosto dedotte, quale oggetto della sua prestazione Lavorativa, generiche mansioni funzionali all’obiettivo aziendale integrato, in sostanza, dall’esecuzione della convenzione di Sogesid s.p.a. con il Ministero dell’Ambiente, sicché in ultima analisi, il progetto coincideva con l’attività ordinaria della società” è coerente con la condivisibile giurisprudenza di legittimità maturata nel vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, recepita sul punto dal legislatore del 2012;

3.3. questa Corte ha, infatti, chiarito che per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, era necessaria la riconducibilità dell’attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”. In particolare, è stato puntualizzato che la nozione di “specifico progetto”, scaturente dall’esegesi normativa, comportava tenuto conto delle precisazioni introdotte nella L. n. 92 del 2012, art. 61 cit. – la necessità di riferimento ad un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore e precisato che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (Cass. 17707/2020, 10135/2018, 24739/2017). Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi – pena il sostanziale svuotamento della portata della norma – come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività aziendali. Si e’, altresì, affermato che l’assenza del progetto di cui del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia (Cass. n. 8142/2017);

3.4. le censure che investono l’interpretazione complessiva del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono inammissibili in quanto non veicolate dalla individuazione dello specifico criterio ermeneutico violato, corredata dalla precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, come prescritto (Cass. 19044/2010, 15604/2007, in motivazione, 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione, come in concreto avvenuto, dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima in quanto intrinsecamente inidonea a dare contezza dell’errore in diritto ascritto in tesi al giudice di merito (Cass. 14318/2013, 23635/2010);

3.5. la “conversione” del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato conseguente alla verifica dell’assenza di un progetto specifico è conforme al principio giurisprudenziale secondo il quale in tali casi vi è automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. 28156/2018, 17127/2016);

3.6. la censura avente ad oggetto la negazione dell’effetto novativo connesso alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa successivi al primo è inammissibile; il relativo accertamento, posto che non viene denunziata violazione del parametro normativo di riferimento, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito (v. in particolare in tema di effetto novativo connesso alla successione di contratti a termine: Cass. 14712/2015, 17328/2012, 16038/2004), astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduzione in concreto preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., dalla esistenza di “doppia conforme”, non avendo parte ricorrente indicato, come suo onere, le ragioni poste a base decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano sono tra loro diverse (Cass. 5528/2018, 19001/2016, 26774/2016, 19001/2016, 5528/2014);

4. le censure articolate con il secondo gruppo di motivi sono da respingere;

4.1. la interpretazione dell’art. 18 c.c.n.l. in tema di declaratoria relativa al 7 livello, condivisa dalla Corte di merito. è del tutto coerente con il dato testuale della pattuizione collettiva secondo la quale al 7 livello appartiene “il personale che: – svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico; – opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard; – ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate; gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere; – possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro. La struttura sintattica del periodo ed in particolare l’uso della disgiuntiva “o” rendono, infatti, evidente che al 7^ livello sono riconducibili sia le funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti sia, in via cumulativa o alternativa alle prime, le funzioni professionali di contento specialistico;

4.2. l’accertamento del giudice di merito relativo al contenuto dell’attività espletata dalla lavoratrice, fondato sulle analitiche deduzioni del ricorso introduttivo, confortate dalla documentazione in atti non è validamente incrinato dalle deduzioni della odierna ricorrente, alla luce della preclusione scaturente da “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., secondo quanto già rappresentato al paragrafo 3.6;

4.3. è inammissibile la deduzione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la quale non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, come in concreto avvenuto, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1229/2019, 27000/2016), censure estranee alla concreta prospettazione della società ricorrente;

4.4. è inammissibile, per difetto di specificità, la denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., non sorretta dalla concreta illustrazione dell’errore di diritto ascritto in tesi al giudice di appello, risultando piuttosto le censure articolate, non supportate, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dalla integrale trascrizione dell’atto introduttivo, intese a sollecitare un diverso apprezzamento nel merito del contenuto delle mansioni della originaria ricorrente e, quindi un sindacato precluso al giudice di legittimità;

4.5. parimenti inammissibile il richiamo al principio dell’onere della prova che si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, così come verificatosi nella specie (Cass. 05/09/2006, n. 19064; Cass. 17/06/2013, n. 15107;Cass. 21/02/2018, n. 4241);

5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento, secondo soccombenza;

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.250,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, come per legge. Con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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