LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30295-2019 proposto da:
***** SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA 2, presso lo studio dell’avvocato CESARE BERTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTINO RUGGIERI;
– ricorrente –
contro
SOGET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLA DANIELA PUTIGNANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO TORRICELLA;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 13/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 19/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
la ***** s.r.l. ricorre per cassazione, con cinque motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, che ne ha respinto il reclamo ai sensi dell’art. 18 L. Fall.;
la creditrice istante Soget s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi per conto (tra gli altri) del comune di Martina Franca, ha replicato con controricorso;
la curatela del fallimento non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
I. – la ricorrente denunzia: col primo mezzo la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L. Fall., comma 7, in relazione agli artt. 276 e 116 c.p.c., all’art. 3 Cost. ed all’art. 111 Cost., all’art. 6 Cedu, perché nella fase di reclamo si sarebbe dovuta constatare la tardiva costituzione della curatela e la conseguente tardiva produzione documentale; col secondo la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L. Fall., comma 8, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., agli artt. 3,24 e 111 Cost., all’art. 6 Cedu, perché nella fase di reclamo si sarebbe dovuto verificare che il contratto, datato *****, tra il comune di Martina Franca e la Soget non era stato ritualmente depositato; sicché la corte d’appello aveva infine giudicato sul falso presupposto che il contratto fosse in atti; col terzo l’omesso esame del fatto decisivo dell’inesistenza di un affidamento del carico fiscale al concessionario, ai fini della legittimazione alla riscossione del credito; col quarto la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 L. Fall. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza a proposito della rilevanza dell’attestazione telematica dell’avvenuta notifica del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare; infine col quinto la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 15 L. Fall. e l’omesso esame di fatti decisivi in ordine alla posizione delle parti nel reclamo fallimentare, essendo stata contestata l’idoneità degli atti prodotti ex adverso per fornire la prova dell’esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili;
II. – è prioritario l’esame del quarto motivo, che attiene alla ritualità della fase prefallimentare per un’asserita mancata convocazione della società, la quale in effetti non era comparsa all’udienza;
la corte d’appello ha affermato che la fase suddetta era stata correttamente instaurata previa notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) della società ***** quale risultante dalla visura camerale;
la ricorrente censura la sentenza affermando che l’attestazione telematica della cancelleria non possiede effetto sostitutivo (fidefacente) in merito alla prova di un’effettiva rituale notifica, e assume di non aver potuto investire in tecnologie o strumenti telematici tali da consentire a una simile forma di notificazione il raggiungimento dello scopo;
la censura è manifestamente infondata;
in tema di notifiche telematiche, quella eseguita all’indirizzo pec dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell’attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria;
tale notifica non può esser ritenuta invalida se, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l’indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all’uso da parte sua (v. tra le molte Cass. n. 16365-18);
né rileva la ragione di tale carenza conseguente a un deficit di investimento della destinataria nelle (ben vero assai semplici a tal riguardo) tecnologie digitali; essendo pacifico, nella specie, l’esito positivo della ricevuta di avvenuta consegna (Rac), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata della destinataria, non è conducente l’affermazione che essa (Rac) non costituisca prova fidefacente;
difatti la Rac costituisce in ogni caso un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur senza assurgere alla “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso (Cass. n. 1503516, Cass. n. 26705-19);
cosicché pur sempre la destinataria è onerata della prova contraria, e la prova non può in questi casi essere costituita da contestazioni in ordine alla non attivazione di strumenti telematici idonei a prendere contezza dell’invio di atti a mezzo pec;
III. – i restanti motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione;
IV. – la corte d’appello ha premesso che la ***** aveva contestato, col reclamo, la legittimazione della Soget quale ente di riscossione;
tale contestazione è stata disattesa perché la concessionaria aveva documentato, tra l’altro, che il comune l’aveva espressamente autorizzata, con atto *****, a portare a compimento la riscossione dei ruoli ricevuti entro il 31-5-2015, che erano appunto i ruoli ai quali si riferiva il credito (abbondantemente superiore alla soglia dei 30.000,00 EUR di cui all’art. 15 L. Fall.) posto al fondo dell’istanza di fallimento;
tale affermazione integra un accertamento di fatto di per sé non sindacabile;
V. – la ricorrente assume che l’accertamento sia da considerare invalidato dalla tardiva costituzione del Fallimento e dal conseguente tardivo deposito della documentazione afferente, che quindi non poteva entrare “nel bagaglio conoscitivo del giudice”; assume inoltre che il contratto datato ***** (costituente l’atto di rinnovo della concessione di servizio) non era stato ritualmente depositato da Soget;
sennonché il presupposto della prima critica è completamente infondato, perché il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, a cui consegue l’inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c.: sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale;
in pratica, il devolvibile non incontra i limiti previsti dalle predette norme mentre il devoluto resta quello definito dal reclamo (v. Cass. n. 6306-14, Cass. n. 6835-14, Cass. n. 12706-14);
ne segue che non assume alcuna rilevanza che la documentazione fosse stata prodotta in esito a costituzione fatta in udienza anziché, come eccepito, dieci giorni prima di questa;
la seconda critica è incentrata su rilievo, generico e altrettanto infondato per le ragioni già dette, che l’atto del ***** non era stato “ritualmente” prodotto; ed è inammissibile nella parte in cui (alquanto contraddittoriamente) riferisce di un documento in effetti non entrato “nella disponibilità delle parti”;
invero la corte d’appello ha dato atto che le risultanze erano state documentate da Soget; sicché in proposito la doglianza si risolve nella deduzione, al più, di un errore revocatorio;
VI. – la deduzione relativa alla non avvenuta documentazione di un credito certo, liquido ed esigibile non può trovare ingresso perché si risolve in una palese critica al merito della valutazione probatoria; essa è peraltro in netto contrasto con la previa affermazione della corte d’appello circa l’avvenuta iscrizione a ruolo dei carichi tributari;
VII. – in conclusione il ricorso è rigettato e le spese, relative al rapporto processuale incorso con Soget s.p.a., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali quanto al rapporto con la Soget, liquidando dette spese di 5.200,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021