Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30174 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13840-2018 proposto da:

ERVED SERVICES SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PINCIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4354/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che la s.r.l. ERVED Services in liquidazione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP, per l’anno 2007.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: l’avviso di accertamento si sarebbe fondato non su una rettifica delle entrate dell’impresa, ma sul mancato riconoscimento di alcuni costi, portati in detrazione dal reddito d’impresa;

che, attraverso il secondo motivo, la società assume omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su una circostanza rilevante ai fini della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacché con la sentenza impugnata sarebbero stati considerati e confermati come indeducibili costi mai dedotti dalla società sia nel conto economico, sia successivamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007, senza verificare le scritture contabili, così violando e stravolgendo il principio dell’onere della prova;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che entrambi i motivi – che possono essere trattati congiuntamente, per la loro intrinseca connessione – sono destituiti di fondamento;

che la questione relativa alla falsità delle fatture – già delibata in senso positivo dalla CTP – non è stata riproposta in fase di appello incidentale, stante la contumacia dell’allora società appellata;

che pertanto non si pone alcun problema inerente una violazione di legge o il mancato esame di un fatto storico, decisivo per il giudizio, che la ricorrente neppure ha curato di individuare (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 10.200, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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