LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14694-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.E., quale legale rappresentante della Società Padova Land sas, P.J., C.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MIGLIANICO 69/C, presso lo studio dell’avvocato ELENA BARTOLOMEO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO MORACHIELLO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1122/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata l’08/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Padova. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di P.J., P.E., C.R. e la s.a.s. Padova Land avverso l’avviso di accertamento IRPEF e IVA, per l’anno 2008.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che col primo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 61 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. nonché dell’art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la sentenza impugnata sarebbe stata apparente, non avendo minimamente esternato le ragioni della ritenuta equivocità, discutibilità ed inattendibilità degli elementi offerti dall’Ufficio;
che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti le ragioni per procedere all’accertamento analitico-induttivo, nonostante l’esame dell’atto impositivo avesse specificato i plurimi indici d’inattendibilità dei dati relativi ai ricavi della società;
che gli intimati si sono costituiti, svolgendo ricorso incidentale subordinato, per far valere la carenza di una valida sottoscrizione dell’atto di accertamento posto a base del giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e depositando successiva memoria ex art. 378 c.p.c.;
che i motivi del ricorso principale – che possono essere scrutinati congiuntamente, considerata la connessione logica fra loro – sono fondati;
che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Sez. 5, n. 920 del 20/01/2015; Sez. 3, n. 29721 del 15/11/2019);
che, nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver analiticamente posto in risalto le molteplici ragioni addotte dall’Ufficio col gravame, genericamente afferma “che questa Commissione ritiene fondate tutte le osservazioni del contribuente sopra riportate, che fa proprie e che mettono in luce l’inattendibilità degli accertamenti dell’Ufficio, basate su elementi non univoci, molto discutibili e soprattutto inattendibili, dato che sono stati ricavati con un metodo analitico-induttivo; tale metodo è infatti consentito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, come certo non è nel caso, ma solo quando siano emersi indici di inattendibilità, tali da invalidare una corretta tenuta della contabilità”, dove non è spiegato in quale modo la CTR abbia superato il rinvenimento (non contestato) di documentazione extracontabile, del mancato rilascio di scontrini e documenti fiscali nonché della presenza in loco di personale, asseritamente non utilizzato per prestazioni irregolari;
che, infatti, in tema d’imposte sui redditi, è legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Sez. 5, n. 22176 del 03/11/2016; Sez. 5, n. 23550 del 05/11/2014);
che in tal modo la CTR non si è conformata ai predetti principi; che il secondo motivo resta assorbito;
che il motivo di ricorso incidentale è inammissibile, giacché la questione relativa all’inesistenza dell’avviso di accertamento, perché sottoscritto da un funzionario illegittimo, non può essere prospettata per la prima volta in sede di ricorso per cassazione né di appello ma, per la particolare natura del processo tributario, deve trovare ingresso solo con l’originario ricorso introduttivo (Sez. 6-5, n. 9602 del 13/04/2017;
che il ricorso principale va dunque accolto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile;
che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Veneto, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei controricorrenti, soccombente in ordine al ricorso incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei controricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021