Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30179 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5121-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

VITTORIA PARK SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4975/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 06/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, ha accolto parzialmente l’appello della Vittoria Park s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2011, in materia di Iva e di imposte dirette.

Per quanto qui ancora d’interesse, la CTR ha accolto il motivo d’appello della contribuente che attingeva il rilievo erariale afferente “l’omessa contabilizzazione e fatturazione delle opere realizzate sui terreni venduti”, fondato sulla pretesa antieconomicità della dismissione di fondi ad un corrispettivo inferiore al valore di bilancio degli stessi, che non avrebbe consentito alla contribuente di recuperare anche il valore delle opere di sistemazione da essa realizzate sui medesimi terreni, per adibirli ad area espositiva, al fine dell’attività di vendita di autoveicoli esercitata.

La contribuente è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto storico decisivo, “risultante dagli atti di causa”.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nell’accogliere il relativo motivo d’appello, avrebbe “omesso di esaminare il fatto che i terreni sono stati venduti a familiari e soci, sicché tale fatto risulta decisivo per una diversa conclusione della controversia, all’esito di rivalutazione del giudice di rinvio, atteso che costituisce elemento di fatto che, insieme all’altro indizio, grave preciso e concordante, del prezzo di compravendita – inferiore di 3/4 rispetto al valore iscritto in bilancio – avrebbe ben potuto e potrebbe ben indurre il convincimento nel giudicante che si sia raggiunta la prova presuntiva dell’occultamento di un maggior reddito rispetto al dichiarato.”

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria.

Deve, innanzitutto, rilevarsi che, relativamente all’atto di alienazione degli immobili in questione (ed in particolare al suo contenuto in punto di specifica descrizione dei beni trasferiti), non risulta adempiuto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (ex plurimis, Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726).

Lo stesso deve dirsi con riferimento all'”attività istruttoria” ed alla “documentazione prodotta dalla società”, evocata genericamente, in maniera onnicomprensiva, dalla ricorrente Agenzia nel corpo del motivo, per assumerne apoditticamente l’inidoneità a sostenere le ragioni della contribuente in ordine alla congruità del valore degli immobili alienati dichiarato.

Assume la ricorrente nella memoria che essa, con il riferimento alli “attività istruttoria” ed alla “documentazione prodotta dalla società”, contenuto nel corpo del motivo del ricorso, intendeva riferirsi non a documenti versati in giudizio, ma all’istruttoria che ha condotto all’emissione dell’atto.

Al riguardo, va premesso che la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare i motivi del ricorso, e non è pertanto idonea a far venire meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi, quoad effectum, ad essi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7260 del 07/04/2005, con particolare riferimento violazione del principio di autosufficienza del ricorso) o integrando quelli originariamente generici e, quindi, inammissibili (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7237 del 29/03/2006; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17603 del 23/08/2011; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 26670 del 18/12/2014; Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3780 del 25/02/2015; Cass. ez. 1 -, Sentenza n. 26332 del 20/12/2016). Pertanto, non può ritenersi sanata dalla memoria la genericità o l’ambiguità del riferimento, nel motivo di ricorso, a documenti comunque inerenti la fattispecie sub iudice e dedotti come fondanti le valutazioni che hanno condotto all’emissione dell’atto impositivo, in quanto reputati dallo stesso Ufficio inidonei a dimostrare la congruità del valore dichiarato.

Quanto poi alla rilevanza, ai fini del motivo che la evoca, della “documentazione prodotta dalla società” dalla quale non sarebbe stato “possibile verificare il processo estimativo e valutativo” del valore dei beni, deve considerarsi che, come dedotto nello stesso motivo e come infra si dirà, la pretesa rilevanza indiziaria decisiva del contesto familiare (peraltro, nel corpo del motivo, genericamente evocato) nel quale sono avvenute le compravendite presuppone nel caso di specie che vi siano indizi anche in ordine all’incongruità dei relativi prezzi. Tanto premesso, va quindi ribadito che, come questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, “oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonché dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (…).

In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1235 del 2019, in motivazione).

Il mancato adempimento di tale onere di contenuto-forma, nei termini che precedono, determina quindi l’inammissibilità del motivo.

Inoltre, il motivo è altresì inammissibile perché non argomenta criticamente, ma afferma solo apoditticamente, la necessaria natura decisiva della circostanza della quale si lamenta il mancato esame (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 26764 del 21/10/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021).

Invero, in tema di presunzioni di cui all’art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo, è deducibile ai sensi e nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018). E, comunque, in tema di ricorso per cassazione, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021). Può considerarsi decisiva la circostanza la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 26764 del 21/10/2019).

Deve invece escludersi che, di per sé, la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo inevitabilmente al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, spettando al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009).

Nel caso di specie, il ricorrente Ufficio non ha argomentato come e perché la cessione a familiari e soci dei terreni in questione sarebbe, di per sé sola, a fronte di tutte le altre considerazioni esposte dalla CTR in ordine alla congruità in fatto del valore di vendita dei medesimi beni, decisiva ai fini della ritenuta antieconomicità dei relativi negozi e della loro pretesa simulazione relativa, con occultamento dei maggiori ricavi derivanti dal maggior prezzo dissimulato.

E’ vero che, nel corpo del motivo, l’Agenzia ricorrente assume che le relazioni, familiari o di appartenenza societaria, che collegavano gli acquirenti all’alienante, costituirebbero un fatto indiziante, pretermesso dalla CTR, che dovrebbe essere valutato “insieme all’altro indizio, grave preciso e concordante, del prezzo di compravendita (…)”.

Tuttavia, la rilevanza di tale ultimo indizio è stata esclusa dalla sentenza impugnata e, nel corpo del motivo, tale accertamento non viene specificamente e puntualmente censurato, non essendo a tal fine sufficiente (per quanto già osservato) il generico e non autosufficiente riferimento alla “documentazione” ed all'”attività istruttoria”.

Al riguardo, dunque, deve rilevarsi che il motivo si palesa ulteriormente inammissibile, giacché comunque trascura di censurare specificamente la ratio decidendi espressa dalla CTR in ordine alla congruità del corrispettivo in questione, apprezzata oggettivamente (dunque a prescindere dalle eventuali relazioni tra i contraenti) ed in fatto, in ragione sia della realizzazione delle opere di sistemazione del piazzale in economia, della loro residua effettiva possibilità di utilizzo nel processo di produzione della contribuente in liquidazione e dell’assenza di una loro autonoma utilizzabilità produttiva, avendo “esaurito la loro funzione economica, se mai l’avessero avuta”; sia della destinazione a terreno agricolo dei fondi; sia del fatto che “il valore dei terreni è stato ritenuto congruo dall’ufficio, circostanza che l’ufficio stesso minimizza, pur contraddicendosi (…)”. Elementi tutti che hanno indotto infine la CTR a concludere esplicitamente per l’esclusione sia dell’antieconomicità delle operazioni che della loro simulazione relativa.

Il motivo di ricorso non attinge puntualmente e specificamente tale ratio decidendi, mentre “In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata.” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017).

Tanto premesso in ordine al contenuto del motivo, solo per completezza va aggiunto che comunque esso neppure potrebbe, nella sostanza, sebbene sotto la rubrica dell’omesso esame di un fatto decisivo, censurato validamente il giudizio esposto nel merito dalla CTR rispetto alla congruità oggettiva del corrispettivo dei fondi e, comunque, in ordine alla natura non antieconomica dell’operazione in questione. Tali valutazioni, nel loro contenuto di apprezzamento fattuale, non possono essere sindacate in questa sede di legittimità. Infatti “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.” (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

Tanto premesso, ne consegue che la denuncia, così come formulata nel ricorso, dell’omesso esame delle predette relazioni tra le parti dei contratti di compravendita non evidenzia la natura decisiva di tale circostanza nel caso di specie, perché non chiarisce in che modo tale fatto potrebbe essere indiziario rispetto ad un dato – l’incongruità del corrispettivo dichiarato e quindi la presunzione di maggiori ricavi – che la sentenza impugnata, non censurata specificamente sul punto, ha escluso nel merito, basandosi su una pluralità di elementi correlati logicamente, attinenti il valore oggettivo dei beni ceduti, a prescindere dall’identità dei loro acquirenti.

In sintesi, nel caso di specie non è stato spiegato dalla ricorrente perché dovrebbe comunque presumersi la simulazione del corrispettivo in ragione della relazione tra le parti, quando il prezzo dichiarato è stato ritenuto (in base all’accertamento della CTR, non puntualmente ed efficacemente censurato) comunque oggettivamente congruo e non antieconomico, sulla base di elementi che prescindono dall’identità degli acquirenti e che quindi, sotto il profilo logico, conserverebbero la loro rilevanza indiziaria a prescindere dalla considerazione di quest’ultima.

2. Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata la contribuente.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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