LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27019/2016) proposto da:
C.C., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Filippo Di Costanzo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Raffaele Buono, in Roma, via dei Crociferi, n. 41;
– ricorrente –
contro
B.C., (C.F.: *****) e B.N., (C.F.:
*****), rappresentate e difese, in virtù di procura speciale apposta su foglio allegato al controricorso, dall’Avv. Attilio Turchetta, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Piero Frattarelli, in Roma, v. degli Scipioni, n. 268/A;
– controricorrenti –
e N.F., (C.F.: *****), B.G., (C.F.:
*****), B.P., (C.F.: *****), e B.D., (C.F.: *****);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5598/2015 (pubblicata il 9 ottobre 2015);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 6 novembre 2009 N.F., B.G., B.N., B.C., B.P. e B.D. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 626/2008, con la quale era stata rigettata la domanda formulata da D.C.M., quale erede di B.M.G., per l’accertamento della nullità dell’atto di donazione del 3 gennaio 1998, con compensazione delle spese processuali.
Gli appellanti, oltre a chiedere in via principale la riforma dell’impugnata sentenza nella parte in cui non era stata accolta l’eccezione di incompetenza e ad invocare il rigetto nel merito dell’avversa domanda con diversa motivazione, insistevano, in via subordinata e riconvenzionale – nell’eventualità della declaratoria di annullamento del citato atto di donazione – perché gli stessi venissero ritenuti divenuti proprietari per usucapione dei beni controversi.
L’appellato si costituiva in giudizio e, oltre ad invocare il rigetto del gravame principale, proponeva appello incidentale al fine dell’accoglimento della sua domanda volta all’ottenimento della dichiarazione di nullità dell’anzidetto atto pubblico di donazione, con conseguente ordine al competente Conservatore di procedere alla trascrizione della sentenza, nonché alla condanna generica della N.F. al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
2. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5598/2015 (pubblicata il 9 ottobre; 2015), in parziale accoglimento dell’appello principale, confermava con diversa motivazione l’impugnata sentenza di rigetto della domanda del D.C., respingendo l’appello incidentale e disponendo la compensazione integrale delle spese del grado.
A fondamento dell’adottata decisione la Corte laziale, riconfermata la reiezione dell’eccezione di incompetenza (non venendo in rilievo questioni appartenenti alla competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale), precisava, innanzitutto, che il D.C. (nella qualità di erede di B.M.G.) aveva agito per l’accertamento della nullità dell’atto di donazione del 3 gennaio 1998, fatto da B.A. in favore di N.F., assumendo che si trattava, in realtà, di un atto di disposizione “a non domino”, poiché si assumeva che il donante non aveva mai avuto il possesso utile all’acquisto per usucapione dei beni indicati nel predetto atto di liberalità.
Sulla base di questa puntualizzazione, la Corte territoriale riteneva che la sentenza di primo grado andasse condivisa nell’esito di merito ma con differente motivazione, ovvero sul presupposto che era emerso come i terreni oggetto di causa fossero stati posseduti per almeno venti anni dal B.A. (che era coltivatore diretto) “uti dominus” e che, viceversa, mai erano stati utilizzati e/o coltivati dalla proprietaria ed intestataria B.M.G..
3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, C.C. (nella qualità di erede di D.C.M., già avente causa da B.M.G.). Si sono costituiti con un unico controricorso B.C. e B.N., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – letteralmente – la violazione degli artt. 1158,1325,1418 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettando l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva accolto l’appello principale ritenendo fondata l’eccezione di usucapione dei beni oggetto di causa proposta dalla donataria N.F., omettendo di esaminare il fatto storico che alla data del 3 gennaio 1998, in cui era stato stipulato l’atto di donazione impugnato, non era ancora maturato il ventennio relativo all’effettivo possesso da parte di B.A. del fondo e del fabbricato in ***** di proprietà di B.M.G., in quanto non era stato provato che alla predetta data B.A. fosse già entrato nella disponibilità di tali cespiti.
2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte di appello illegittimamente dichiarato assorbita la domanda subordinata di usucapione avanzata in via riconvenzionale in primo grado e riproposta in appello dai germani B., figli del donante B.A., nell’adottare la diversa motivazione rispetto a quella individuata dal giudice di primo grado, rigettando l’appello incidentale, in quanto aveva fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dai testi introdotti nel giudizio dai germani B. a sostegno della predetta domanda riconvenzionale subordinata di usucapione da essi formulata e non esaminata in quanto ritenuta assorbita.
3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che degli artt. 949,1148,1158,1325,1418 e 1419 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sul presupposto che l’azione intentata dal D.C. (relativa all’annullamento della donazione) implicava che la proprietà, rimasta incontestata, atteneva alla legittimazione attiva, per cui era onere di parte convenuta provare l’eccepita usucapione, poiché la domanda avrebbe dovuto essere qualificata non come di rivendicazione, bensì alla stregua di un’azione negatoria ai sensi dell’art. 949 c.c. (ovvero di accertamento della proprietà, diretta al riconoscimento della libertà del bene da diritti di terzi).
4. Con il quarto ed ultimo mezzo, formulato in via subordinata rispetto al precedente, la ricorrente ha denunciato che la sentenza impugnata era incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) poiché con essa era stata illegittimamente mutata la domanda, con la qualificazione implicita di revindica dell’azione proposta in primo grado e nel disporre il rigetto dell’appello incidentale, con il quale si insisteva per l’accoglimento della domanda di annullamento della donazione dedotta nel giudizio di prima istanza, in quanto, pur laddove fosse stata qualificabile per l’appunto come revindica, essa avrebbe dovuto essere accolta essendo stato provato, da una parte, che B.M.G. era proprietaria per titoli dei beni oggetto della domanda, riconosciuti dai convenuti, essendo stato dimostrato che i fondi oggetto della donazione era stati concessi in affitto dalla B. a S.C. già 20 anni prima del 1967 e che tale rapporto agrario era durato fino al 1978 per parte dei fondi (terreno e fabbricato alla località *****).
5. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile perché, con esso, si deduce l’incompletezza, carenza ed illogicità dell’impugnata sentenza, incasellando la violazione sotto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così risultando, in effetti, prospettato un vizio di insufficiente motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che, in ordine al fondo ed al fabbricato ubicato in *****, fosse maturato un possesso ventennale a favore del B.A. tra l’anno 1978 e il 1998.
La censura si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione di una circostanza di fatto sul piano dell’asserita insufficienza motivazionale, non più deducibile alla stregua del nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., “ratione temporis” applicabile nella fattispecie.
A tal proposito si ricorda, per un verso, che l’accertamento relativo al possesso “ad usucapionem”, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (cfr. Cass. n. 4035/2007 e Cass. n. 356/2017). Per altro verso, dopo la novellazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), (“ratione temporis” applicabile nel caso di specie), va evidenziato (v. Cass. SU nn. 8053 e 8054 del 2014, nonché, fra le altre, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 22598/2018) che la riformulazione, per l’appunto, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale (insussistente nella fattispecie) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
6. La seconda censura è propriamente infondata e deve, perciò, essere rigettata.
Occorre, infatti, osservare che la Corte di appello è pervenuta al rigetto dell’appello incidentale valutando le prove ritualmente ammesse ed assunte, avuto riguardo, nel valutare la domanda del D.C., alla sussistenza o meno delle condizioni per la configurazione dell’acquisto per usucapione in favore del B.A., il quale aveva dichiarato nell’atto di donazione del 3 gennaio 1998 di essere divenuto proprietario del bene proprio per effetto del suo possesso rispondente ai requisiti di cui all’art. 1158 c.c..
Naturalmente, per identità delle circostanze, la prova sull’usucapione era funzionale anche ai fini dell’eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata spiegata dalle attuali controricorrenti. Il fatto che la Corte di appello abbia, con l’impugnata sentenza, ritenuto assorbita detta domanda riconvenzionale, avendo rigettato la domanda principale del D.C. ed adottato una diversa motivazione, non avrebbe potuto comportare l’inutilizzabilità delle prove ammesse ed espletate non solo con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione ma anche in funzione del rigetto dell’appello incidentale. Ed invero la prova testimoniale – i cui esiti risultano apprezzati con motivazione adeguata da parte della stessa Corte di appello – era stata esperita sia per dimostrare la legittimità (e, comunque, la non simulazione) dell’atto di donazione (nel quale il B.A. si era dichiarato divenuto proprietario del fondo per usucapione, circostanza contrastata dal D.C.), sia per comprovare la fondatezza della domanda riconvenzionale subordinata di usucapione.
7. Anche la terza doglianza è priva di fondamento e va, quindi, respinta.
Infatti, la Corte di appello non è incorsa in alcuna delle violazioni denunciate, avendo correttamente ritenuto, sulla scorta dell’esatta qualificazione della domanda introduttiva come riconducibile ad un’azione di annullamento del predetto atto di donazione (nel che, in effetti, consisteva il “petitum” prospettato), che andasse accolta – in base ad una valutazione dei complessivi elementi probatori acquisiti, adeguatamente motivata e, quindi, incensurabile in questa sede – l’eccezione di usucapione proposta dalla donataria N. e dalle altre parti aventi causa del B.A., così dovendosi pervenire al rigetto della domanda principale, risultando del tutto eccentrico – perché estraneo al concreto oggetto della causa – il riferimento alla supposta formulazione di un’azione da ricondursi all’art. 949 c.c..
8. Il quarto ed ultimo motivo si prospetta inammissibile e, in ogni caso, risulta infondato perché, con esso, si deduce la confutazione di una valutazione di merito, insindacabile in questa sede, avendo la Corte di appello, con adeguata motivazione (v. pagg. 6-7 della sentenza qui impugnata), effettuato come fosse da escludersi la circostanza che l’inizio del godimento dei terreni da parte del donante B.A. fosse riconducibile ad un rapporto di comodato e, quindi, ad una sua condizione di mero detentore (e non possessore) e che, perciò, non occorreva fornire alcuna prova dell’interversio possessionis. Pertanto, la difesa approntata dal B.A. era indirizzata a paralizzare – sulla scorta del prospettato acquisto per usucapione – la fondatezza della domanda principale di annullamento del citato atto di donazione, che non implicava affatto – come già sottolineato – l’esercizio di un’azione di rivendicazione (al limite potendosi ricondurre ad un’azione di accertamento dell’acquisto della proprietà a titolo di usucapione contrapposta a quella dell’invocato annullamento dello stesso atto di donazione).
9. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore delle controricorrenti per dichiarato anticipo.
Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i corrispondenti ricorsi, a norma ello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore delle controricorrenti per dichiarato anticipo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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