Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30190 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27081/2016) proposto da:

LA VILLA S.P.A., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Gabriella Piccolo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Fabio Alberici, in Roma, via delle Fornaci, n. 38;

– ricorrente –

contro

CAMST Soc. Coop. a r.l., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti Maria Ribaldone, e Giovanna Martino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, vicolo Orbitelli, n. 31;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1850/2015 (pubblicata il 21 ottobre 2015);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria della difesa della ricorrente depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. La Villa s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice designato del Tribunale di Alessandria per l’importo di Euro 68.838,94 in favore della Policoop s.c.a.r.l., a titolo di saldo della fattura n. ***** relativa al pagamento del saldo della prestazione di servizi appaltati eseguiti all’interno della struttura ***** (consistiti, in particolare, nella gestione del servizio alla persona omnicomprensivo, pulizia locali, preparazione e distribuzione dei pasti, lavanderia anziani), sostenendo l’erroneità della somma ingiunta e l’avvenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento, in quanto il corrispettivo andava diversamente determinato.

Nella costituzione della società opposta, l’adito Tribunale, con sentenza depositata il 4 aprile 2013, accoglieva parzialmente l’opposizione e, previa revoca del decreto monitorio, condannava la società opponente al pagamento, in favore dell’opposta, della minor somma di Euro 60.414,56, alla stregua della ricostruzione dei rapporti di dare-avere intercorsi tra le parti in ordine al contratto di appalto dedotto in giudizio e all’individuazione dei pagamenti solo parzialmente estintivi effettuati dall’opponente in favore dell’opposta.

2. Decidendo sull’appello formulato da la Villa s.p.a., cui resisteva l’appellata, la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1850/2016 (pubblicata il 21 ottobre 2015), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata pronunzia, la Corte piemontese, una volta ridefinito il complessivo rapporto di appalto concluso tra le parti e considerata l’integrale documentazione legittimamente acquisita, rilevava come fosse effettivamente emerso che la fattura posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo (riferita ad un importo tale di Euro 84.962,45) era stata parzialmente saldata solo con il pagamento di Euro 25.547,89, ragion per cui – avuto riguardo alle prestazioni di servizi effettuate e considerato che non era stata allegata una univoca prova circa la riduzione delle ore lavorate rispetto agli accordi contrattuali neppure per periodi antecedenti – residuava ancora a favore della società appellata la differenza a saldo dell’importo di Euro 60.414,56, così come correttamente ritenuto con la sentenza di prime cure.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la Villa s.p.a.. Ha resistito con controricorso la Camst s.c.a.r.l., nella qualità di società incorporante per fusione la Policoop s.c.r.l..

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., per aver la Corte di appello confermato l’erronea comprensione rispetto a quanto affermato e statuito dalla sentenza di primo grado, considerato che il Tribunale di Alessandria aveva, invece, ritenuto provata la riduzione delle ore per il mese di maggio 2008 e, quindi, per la rideterminazione dell’entità della contestata fattura n. *****.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonché degli artt. 324,327,329,343,346 e 112 c.p.c., sul presupposto che l’accertata riduzione, con la sentenza di primo grado, delle opere prestate dalla società Policoop in relazione all’indicata fattura non era stata fatta oggetto di impugnazione da alcuna delle parti, non avendo la Policoop proposto appello incidentale e non avendo l’appellante alcun interesse sul punto, essendo la statuizione “de qua” favorevole per la medesima e in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado.

3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa motivazione circa le censure di appello avanzate da essa ricorrente in relazione al rapporto intercorso tra le parti e al computo dell’estinzione parziale nonché al calcolo del residuo ancora ritenuto dovuto alla società Policoop.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 645 c.p.c. e art. 1193 c.c., poiché, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, era l’opposta che avrebbe dovuto provare (senza, però, che in concreto vi avesse adempiuto) che il pagamento effettuato da essa La Villa s.p.a. dovesse imputarsi all’estinzione parziale del debito complessivo, provando tutti i servizi effettivamente forniti e di cui alle fatture emesse e relative all’intercorso rapporto: ciò anche a fronte della prova fornita da essa ricorrente circa il minor numero di ore prestate in relazione alla fattura n. ***** e, quindi, con riguardo all’importo inferiore effettivamente dovuto in presenza di tale fattura per le prestazioni realmente rese a fronte delle ore concretamente impiegate dalla Cooperativa e delle pattuizioni contrattuali.

5. Con la quinta doglianza la ricorrente ha prospettato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo la Corte territoriale considerato che proprio dai rendiconti in atti redatti dalla società Policoop risultava che le ore fornite da quest’ultima società in relazione ad alcune tipologie di servizi erano inferiori a quelle minime contrattualmente previste, che i riepiloghi predisposti da essa ricorrente recepivano i dati comunicati dalla Policoop e che gli importi delle fatture emesse da parte opposta erano stati calcolati senza detrarre le somme relative alle ore prestate in meno in relazione a ciascuna tipologia di servizio e ciò in violazione di quanto previsto e pattuito contrattualmente tra le parti.

6. Con il sesto motivo ed ultimo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con ciò intendendo confutare l’assunto risultante dalla impugnata sentenza secondo cui le contestazioni relative alle fatture per i mesi di aprile e maggio erano state proposte dopo che le parti avevano già risolto il contratto e a distanza di mesi dall’invio delle stesse, ravvisando che anche tale aspetto di non contestazione poteva costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite.

7. Osserva, in via preliminare, il collegio che il ricorso – pur nella sua complessiva impostazione articolata nei richiamati motivi – tende, in concreto, a sollecitare una integrale rivalutazione di merito sulla ricostruzione dei rapporti di dare-avere intercorsi tra le parti al fine di giungere alla determinazione dell’avvenuta estinzione parziale o totale dell’importo di cui alla fattura posta a fondamento dell’originario decreto monitorio (avuto riguardo anche all’oggetto e alla durata delle prestazioni di servizio di riferimento), da ritenersi, invece, adeguatamente motivata con l’impugnata sentenza sulla base di tre decisive circostanze: la prima relativa al fatto che le prime tre fatture emesse dalla Policoop (relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo) erano state interamente e spontaneamente saldate, senza contestazioni; la seconda da ricondursi alla valutazione di inattendibilità della deposizione testimoniale del V.; la terza da ricollegare al fatto che le contestazioni riguardanti le fatture nn. ***** e n. *****, ossia per i mesi in ordine ai quali non vi era stato adempimento spontaneo, erano avvenute a distanza di mesi dalla risoluzione del contratto, circostanza questa ritenuta idonea a consentire l’applicabilità del principio di non contestazione.

Ciò premesso, rileva il collegio che il primo motivo è infondato perché, in effetti, la sentenza della Corte di appello, comunque sufficientemente motivata, si confronta con quella di primo grado e non si pone in effettiva contraddizione con la stessa.

8. La seconda censura è altrettanto priva di fondamento e va disattesa.

Osserva il collegio che, al di là dell’inadeguata specificità del motivo, non viene in rilievo la possibile formazione di un giudicato interno con riferimento alla circostanza indicata poiché, alla stregua del “decisum” di primo grado e dell’oggetto della causa, non era necessario proporre appello incidentale in ordine a possibili statuizioni sfavorevoli alla società Policoop, avendo la sentenza di appello confermato quella di prime cure, prendendo in considerazione il dato rilevante che parte opponente aveva allegato con riferimento alla circostanza che la fattura n. ***** era stata pagata per l’importo di Euro 84.962,45 perché a tanto ammontava il conteggio delle ore effettive, inferiori a quelle contrattualmente pattuite e che, in causa, tale circostanza era stata provata con l’escussione del teste V., alla stregua della cui deposizione era rimasto confermato che il calcolo era stato effettuato sulla base dell’indicazione delle ore che la stessa Policoop aveva comunicato.

9. Anche la terza doglianza non coglie nel segno e va rigettata.

Non sussiste, infatti, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte di appello ha, ancorché in modo sintetico ma sufficiente, risposto a tutte le censure del gravame circa la ricostruzione del rapporto di appalto di servizi intercorso tra le parti e alla determinazione dell’importo ancora rimasto dovuto dall’odierna ricorrente sulla scorta della somma recata dalla fattura addotta a fondamento del ricorso monitorio.

Con il proposto motivo si potrebbe, tutt’al più, ritenere prospettato un vizio di insufficiente motivazione ma questo non è più deducibile per effetto della novellazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (“ratione temporis” applicabile nel caso di specie).

Occorre, in proposito, evidenziare (v. Cass. SU nn. 8053 e 8054 del 2014, nonché, fra le altre, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 22598/2018) che la riformulazione, per l’appunto, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale (insussistente nella fattispecie) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Peraltro, va posto in risalto che, con il motivo in questione, parte ricorrente ha, in sostanza, riprodotto le stesse censure di merito già formulate avverso la sentenza di primo grado, senza specificare i motivi sui quali non vi sarebbe stata pronuncia da parte della Corte di appello, la quale – come detto – ha comunque motivato sul complessivo rapporto intercorso tra le parti e sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito residuo in favore della Policoop, avendo quest’ultima assolto il relativo onere probatorio in ordine alla sussistenza di detto credito da riferirsi esclusivamente alla somma di cui alla contestata fattura n. *****, senza che la controparte (odierna ricorrente) avesse riscontrato adeguatamente l’estinzione dell’intero credito.

10. Il quarto motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato dal momento che con esso – sotto il profilo delle indicate supposte violazioni di legge – la ricorrente sottopone l’impugnata sentenza ad una critica di merito, insindacabile in questa sede di legittimità.

Comunque, è appena il caso di sottolineare che non sussiste la dedotta violazione dell’art. 1193 c.c., poiché, risultando pacifica la circostanza che La Villa s.p.a. aveva pagato l’importo di Euro 150.658,18, non poteva essa limitarsi ad allegare l’estinzione per intero del proprio debito, dovendo invece imputare espressamente tale pagamento a specifiche fatture o causali, ragion per cui – riconfermando il percorso logico-giuridico del primo giudice – la Corte di appello ha ritenuto che, ai sensi del comma 2 della citata norma, tale pagamento si dovesse imputare ai debiti più antichi giustificati dalle precedenti fatture emesse, nel mentre era emerso come fosse rimasta insoluta parzialmente proprio solo la fattura posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.

In punto di diritto va, infatti, ribadito (v., ad es., Cass. n. 2672/2013) che, con riferimento alla questione dell’imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall’art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all’art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l’imputazione.

11. Il quinto motivo va ritenuto inammissibile.

Ed invero, sotto la formale dedotta violazione degli artt. 115-116 c.p.c., la ricorrente mette in effetti discussione la valutazione di inattendibilità della deposizione del teste V., attività, tuttavia, specificamente demandata al giudice di merito. E la Corte di appello l’ha adeguatamente motivata (v. pag. 6 dell’impugnata sentenza), ritenendo che non fosse stata riscontrata da altri elementi istruttori e, quindi, come tale idoneamente valorizzabile.

Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 23940/2017) che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Altrettanto incontestabilmente va ricordato (v., per tutte, Cass. n. 11511/2014) che la valutazione delle risultanze delle prove – e, quindi, lo stesso giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione – involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili.

12. La sesta ed ultima censura si prospetta inammissibile perché attinge una valutazione di merito sulla valorizzazione – nel contesto della complessiva motivazione – come argomento di prova della circostanza della mancata immediata contestazione delle fatture emesse per i mesi di aprile e maggio 2008.

13. In definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i corrispondenti ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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