Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30191 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24962/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SERVICE & SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, S.I., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Mauro DI DALMAZIO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Della Consulta, n. 1/B, dall’avv. *****;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/04/201 della Commissione Tributaria Regionale dell’ABRUZZO, depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

1. La Services & Service s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava alla società contribuente un’indebita detrazione di Iva per l’anno 2012, attraverso l’accertato sistema di interposizione di manodopera fornita dalla Adriatica Press s.r.l., con conseguente ripresa fiscale.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara rigettava il ricorso rilevando la sussistenza di un genuino contratto di appalto tra la Services & Service s.r.l. e la Adriatica Press s.r.l..

3. Sull’impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello osservando che la contribuente aveva fornito una serie di elementi che dimostravano l’esistenza dei requisiti – organizzazione produttiva, assunzione del rischio connesso all’esecuzione dell’opera e del servizio – idonei a configurare il rapporto intercorso la Services & Service s.r.l. e la Adriatica Press s.r.l. come un contratto di appalto e non una illecita interposizione fittizia di manodopera.

4. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi cui la contribuente replica con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con i primi due motivi la ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e atr. 111 Cost., sostenendo che la CTR aveva reso una motivazione apparente omettendo di valutare il complesso materiale indiziario contenuto nei processi verbali di accertamento che evidenziavano l’esistenza di un sistema volto alla realizzazione di una interposizione illecita di manodopera realizzato con l’ausilio di diversi soggetti tutti collegati con la Adriatica Press s.r.l., tra cui la società intimata.

2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati e vanno rigettati.

3. Richiamando quanto sostenuto da questa Corte nell’ordinanza n. 9299 del 2021, che ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza resa dalla medesima CTR con riferimento all’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2011, “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”.

4. “Orbene l’impugnata sentenza dopo aver dato conto delle linee guida elaborate dalla giurisprudenza per distinguere il contratto di appalto di servizi dalla interposizione fittizia di manodopera e dei principi che regolano il regime di ripartizione dell’onere probatorio in materia di fatture per operazioni inesistenti ha spiegato, argomentando in modo ampio e diffuso, le ragioni per le quali è stata riconosciuta la sussistenza di tutti i presupposti del contratto di appalto. In particolare sono stati indicati e valorizzati gli elementi offerti dal contribuente, comparati con quelli posti a base dell’avviso di accertamento, comprovanti che la soc. Service & Service srl disponeva di un’organizzazione, ed operava con rischio di impresa e i lavoratori subordinati erano sottoposti al potere direttivo e sanzionatorio della società appaltatrice. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i giudici di appello, con motivazione recante il minimo costituzionale hanno dato conto delle ragioni in fatto ed in diritto poste a base della loro decisione. Le argomentazioni fatte valere con i motivi di censura formulato come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per motivazione apparente si risolvono in realtà in una critica all’apprezzamento del materiale probatorio contenuto nella sentenza con giudizi e valutazioni che si sovrappongono all’accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54. Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR nella sentenza impugnata, l’avviso di accertamento “era senz’altro fondato su elementi probatori più che sufficienti per ritenere dimostrata (con indizi qualificati ex art. 2729 c.c.) la fittizietà dei rapporti tra la Adriatica Press e le altre società interposte”, tra cui la Service & Service s.r.l..

6. Il motivo è inammissibile ed infondato.

7. Con riferimento al primo profilo, va ricordato che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, Cass., Sez. 5, n. 26110 del 2015). E’ noto, inoltre, che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 2017; v. anche Cass., Sez. U, n. 24148 del 2013; Cass. n. 91 del 2014; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 29404 del 2017).

8. Orbene, il ricorrente nella formulazione del motivo di ricorso non si è attenuta ai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, avendo lamentato una inadeguata valutazione delle risultanze processuali e la prevalenza che i giudici di appello avrebbero attribuito alle determinazioni assunte dalla Direzione territoriale del lavoro, che aveva svolto accertamenti in merito escludendo la sussistenza di una interposizione fittizia di lavoratori, e alle argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione del procedimento penale per emissione ed utilizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti.

9. In buona sostanza la ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, richiede a questa Corte una non ammissibile (anche alla stregua della nuova formulazione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.) rivalutazione delle risultanze processuali esaminate dai giudici di appello e ritenute inidonee a giustificare l’annullamento dell’atto impositivo impugnato. Ed anche ove si volesse, in ipotesi, riqualificare la censura in vizio motivazionale, la stessa incorrerebbe nel profilo di inammissibilità di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, di c.d. “doppia conforme”.

10. Il motivo, come sopra anticipato, è anche infondato avendo la CTR esaminato gli elementi presuntivi addotti dall’amministrazione finanziaria (in particolare, la documentazione extracontabile costituita da un manoscritto che peraltro faceva riferimento a fatture di altre società cooperative e relative a diverso anno d’imposta) ritenendoli inidonei a giustificare la tesi sostenuta dall’amministrazione finanziaria, con valutazione coerente e logica che, alla stregua dei suesposti principi, avrebbe dovuto essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ove ammissibile ex art. 348-ter c.p.c..

11. In estrema sintesi il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

12. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 13.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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