LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21711-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.P.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 144/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dei 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 18643/16, sez. 15, accoglieva il ricorso proposto da G.P.F. e T.E. avverso l’avviso di accertamento ***** per estimi catastali.
Avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello innanzi alla CTR Lazio.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 144/6/2019, accoglieva l’impugnazione ritenendo non sussistere la congruità della motivazione dell’atto, in quanto non teneva conto delle caratteristiche tipologiche dell’immobile e non conteneva alcuna effettiva comparazione con le unità immobiliari ritenute similari e non argomentava sull’innalzamento della classe catastale Avverso la detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
I contribuenti non hanno resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione sostiene che l’atto impugnato era correttamente motivato in quanto riportava i presupposti giuridici e fattuali del nuovo classamento (fonte normativa, provvedimento direttoriale del 2015, delibere comunali di richiesta di revisione della microzona, i valori medi di mercato delle microzone, tra cui quello della microzona per cui è causa, il relativo scostamento rispetto al rapporto dell’insieme delle microzone etc.) di cui ha riportato nel ricorso i brani significativi.
Con il secondo motivo sostiene che ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non è necessario indicare le specifiche caratteristiche dell’immobile oggetto del riclassamento.
I due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.
La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass. 27180/2019).
Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta in particolare ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).
L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione – anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. 249/17).
E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).
Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il predetto provvedimento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019).
In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e, se del caso, contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.
La motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto del tutto corretta avendo argomentato sulla incongruità della motivazione del provvedimento amministrativo sia rispetto alla mancata individuazione degli elementi suscettibili di incidere sul diverso classamento (qualità urbana del contesto in cui è inserito l’immobile, qualità ambientale della zona stessa etc) e sia rispetto alla comparazione con i fabbricati similari sottolineando altresì che non era stata fornita alcuna argomentazione circa le caratteristiche tipologiche dell’immobile nonché circa l’innalzamento della classe catastale.
A proposito della comparazione con i fabbricati analoghi, va rammentato che questa Corte, ha chiarito che l’atto impositivo deve indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione. (Cass. 25037/17).
Il ricorso va quindi rigettato.
In ragione della incertezza giurisprudenziale esistente si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021