Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30197 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24987-2019 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALMIRO TOGLIATTI 1601, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CHIANESE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA TOMBINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 646/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Lodi, con sentenza n. 69/17, sez. 29, rigettava il ricorso proposto da T.A. avverso le intimazioni di pagamento ***** per Irpef 2003-2009 nonché per Iva 2003, 2004 e 2007 e per Irap 2003, 2004 e 2006.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 649/2019, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo con memoria.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente contesta la decisione impugnata per avere ritenuto applicabile ai tributi erariali il termine decennale di prescrizione anziché quello quinquennale.

Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass. SU 23397/16; Cass. 930/18; Cass. 11800/18).

Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.

In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, ovvero altro termine breve.

Nel caso di specie si controverte in tema di tributi erariali relativi ad Irpef, Iva ed Irap.

In ordine a siffatti tributi questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007) (Cass. 24322/14).

Con la memoria il ricorrente ha dedotto che comunque la prescrizione si sarebbe dovuta applicare alle sanzioni ed agli interessi.

Tale questione è inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo, non risulta che la stessa sia stata proposta con i motivi di appello poiché la sentenza di secondo grado non ne fa cenno né il ricorrente deduce con il ricorso di averla dedotta con il proprio atto di impugnazione.

In secondo luogo, il contribuente avrebbe dovuto proporre la questione in esame con il ricorso per cassazione e non già tardivamente con la memoria.

In terzo luogo, non risultano indicati quali intimazioni sarebbero contenuti gli interessi e le sanzioni né sono specificati i loro importi.

Il ricorso va in conclusione rigettato.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 300,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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