Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30198 del 27/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15040-2020 R.G. proposto da:

POLAM ARREDI s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore, A.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Francesco CARDONE, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza della Cancelleria, n. 85, presso lo studio legale dell’avv. Francesca IOCULANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3677/06/2019 della Commissione tributarla regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA, depositata il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno d’imposta 2006, che l’amministrazione finanziaria effettuava con metodo analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 rideterminando i ricavi conseguiti dalla Polam Arredi s.r.l. anche sulla base dell’applicazione degli studi di settore, D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 bis e art. 62 sexies, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che gli elementi presuntivi indicati dall’ufficio quali l’irregolare tenuta del libro degli inventari, il comportamento antieconomico della società contribuente che aveva dichiarato rilevanti perdite per più anni d’imposta, il divario tra costi e ricavi – fossero idonei a suffragare la rettifica del reddito d’impresa con il ricorso all’accertamento analitico-induttivo.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 censurando la statuizione impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo il ricorso dell’ufficio finanziario all’accertamento analitico indittivo in assenza dei relativi presupposti, in particolare per avere ritenuto sufficiente a tal fine il “solo scostamento tra gli standards e la realtà contabile”.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

3. Al riguardo pare opportuno richiamare la giurisprudenza della Corte, secondo la quale “In tema di rettifica dei redditi d’impresa, l’accertamento analitico induttivo presuppone, a differenza di quello induttivo “puro”, che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile, sicché la ricostruzione fondata sulle presunzioni semplici, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), non ha ad oggetto il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi attivi e passivi, dei quali risulta provata “aliunde” la mancanza o l’inesattezza” (Cass. n. 7025 del 2018) e che “In tema di accertamento dei redditi di impresa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 la ricorrenza dei presupposti per l’accertamento induttivo (anche nella ipotesi di inattendibilità dell’intera contabilità) non comporta l’obbligo dell’ufficio di avvalersi di tale metodo di accertamento, ma costituisce una mera facoltà che non preclude, pertanto, la possibilità di procedere ad una valutazione analitica dei dati comunque emergenti dalle scritture dell’imprenditore” (Cass. n. 18934 del 2018). Si è quindi precisato che “L’accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata” (Cass. n. 20060 del 2014) e che “l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (Cass. n. 26036 del 2015).

4. Pare opportuno ricordare anche il principio in base al quale “In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa” (Cass. n. 7071/2020, Cass. n. 30803/2017), in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive (cfr. Cass. n. 8484/2009).

5. Orbene, nella specie la CTR si è attenuta ai predetti principi avendo ritenuto legittimo il ricorso dell’amministrazione finanziaria all’accertamento analitico-induttivo non soltanto sulla base del rilevato scostamento tra ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, ma anche su altri e rilevanti elementi presuntivi, quali l’irregolare tenuta del libro degli inventari, l’antieconomicità del comportamento della società contribuente, che aveva dichiarato rilevanti perdite per più anni d’imposta, nonché l’ampio divario riscontrato tra i costi sostenuti ed i ricavi conseguiti.

6. Le argomentazioni svolte esaminando il primo motivo consente di pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte dei giudici di appello della regolare tenuta del libro degli inventari, posto che non è dimostrata la decisività del fatto della cui omessa valutazione la ricorrente si duole. Invero, anche in presenza di una tenuta regolare di tale libro contabile, non verrebbe meno la legittimità dell’accertamento, così come condotto, alla stregua degli altri elementi presuntivi addotti dall’ufficio finanziario, che la società contribuente neppure contesta.

7. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472