LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3-2020 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAUDANTE;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4042/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate-riscossione propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 4042/11/2019, depositata il 13 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello della stessa Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso di D.G. avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia sud s.p.a.
2. La CTP, come risulta dalla sentenza d’appello impugnata, aveva infatti accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che non vi fosse prova della notifica della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria, né della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche rispetto a quest’ultima.
La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello principale dell’Agenzia delle entrate-riscossione, ritenendo che il difensore di quest’ultima fosse privo di ius postulandi, non essendo la parte legittimata a conferire la procura ad un avvocato appartenente al libero foro.
Contemporaneamente, la CTR ha dichiarato inammissibile, per carenza d’interesse, anche l’appello incidentale del contribuente, il quale censurava l’omessa pronuncia della CTP in ordine alla sua eccezione relativa alla mancata notifica della stessa iscrizione ipotecaria, che assumeva di aver conosciuto solo a seguito di un’ispezione ipotecaria.
Il giudice a quo ha infatti ritenuto che il contribuente, totalmente vittorioso in primo grado per effetto dell’accoglimento della sua eccezione relativa alla mancata notifica del preavviso dell’iscrizione ipotecaria, con conseguente assorbimento della questione relativa alla mancata notifica anche della stessa iscrizione, non avesse interesse a proporre appello incidentale sul punto.
3. Il contribuente controricorrente si è costituito ed ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi.
4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione “del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, e art. 15, comma 2-sexies, e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 22 del 2016, nonché D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito nella L. n. 58 del 2019".
Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato nel ritenere che l’Agenzia delle entrate-riscossione non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro.
1.1. Preliminarmente, il ricorso, al contrario di quanto eccepito dal controricorrente, è tempestivo, risultando notificato (con ricevute di accettazione e consegna) a mezzo p.e.c., al difensore del contribuente in appello, in data 14 dicembre 2019 (oltre che, successivamente, il 16 dicembre 2019), quindi tempestivamente rispetto al termine semestrale, applicabile in mancanza di deduzione della notifica della sentenza impugnata, decorrente dal deposito di quest’ultima, avvenuto il 13 maggio 2019; prorogato di 31 giorni in ragione della sospensione legale in coincidenza con il periodo feriale di agosto 2019; scaduto pertanto sabato 14 dicembre 2019 e quindi ulteriormente prorogato ex lege al successivo lunedì 16 dicembre 2019.
Sempre preliminarmente, il ricorso, al contrario di quanto eccepito dal controricorrente, è specifico ed autosufficiente, ricavandosi dall’atto, in relazione anche alla sentenza impugnata ed alla natura processuale del vizio denunciato, tutti gli elementi necessari e sufficienti per la sua decisione.
Lo stesso ricorso è anche procedibile (sulla pretesa necessità che la ricorrente, difesa in questa sede dall’Avvocatura dello stato, producesse procura speciale, si veda la giurisprudenza di legittimità -Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019- che sarà infra citata, secondo cui ” la costituzione dell’Agenzia (…) postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.”).
Tanto meno il ricorso è inammissibile per il preteso contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte, la cui giurisprudenza è invece conforme alla tesi della ricorrente, come infra si dirà.
1.2. Il motivo è fondato.
Infatti, come questa Corte ha recentemente chiarito, ” Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019; conforme Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 31240 del 29/11/2019).
In materia, il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225 del 2016, dispone che: “L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del presente art., comma 5, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2.”.
Successivamente è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-nonies, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, la quale prevede che “il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione del T.U. di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate- Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
L’interpretazione autentica offerta da quest’ultimo articolo chiarisce quindi, ex tunc, che la delibera motivata è necessaria soltanto nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all’Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle.
Secondo la richiamata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, già il tenore letterale originario del ridetto D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225 del 2016, era chiaro ed univoco, sia nel prevedere l’ammissibilità del patrocinio c.d. autorizzato espressamente ed esclusivamente su base convenzionale, con la consueta eccezione dei casi di conflitto, sia nell’impiego dell’avverbio “altresì” per fondare la facoltà dell’Agenzia di avvalersi degli avvocati del libero foro, opzione posta sullo stesso piano della difesa a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
Il legislatore ha quindi voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell’art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validitàll del mandato difensivo. Il R.D. n. 1611 del 1933, art. 1 – con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza – opera dunque solo nel caso in cui l’Agenzia delle entrate-riscossione, nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell’Avvocatura dello Stato, non intenda avvalersi di quest’ultima.
Pertanto, se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia può1 evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4 (adottando una delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), o infine ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile; se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.
Afferma inoltre il citato arresto delle Sezioni Unite che ” un simile evidente automatismo della sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità), tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell’atto da parte dell’Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell’Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, cit., punto 27 della motivazione).
Tanto premesso, deve aggiungersi che nel caso di specie, al contrario di quanto eccepisce il controricorrente, la circostanza che l’Agenzia non abbia ottemperato alla costituzione in appello con un proprio funzionario nel termine concessole dalla CTR ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2, non esclude la fondatezza del ricorso, non potendo trarsi ipotetiche conseguenze processuali, per l’appellante, dal mancato adempimento di un invito a sanare un vizio della costituzione che invece non sussisteva.
Pertanto, in ragione dei principi sopra esposti, il ricorso principale è fondato e, non essendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate-riscossione inammissibile, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo.
2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccepita nullità della notifica della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria.
Assume il ricorrente incidentale che il giudice a quo avrebbe dovuto pronunciarsi anche sull’eccepita nullità della notifica del preavviso in questione, che l’Agenzia avrebbe documentato per la prima volta in appello, dopo essere rimasta contumace in primo grado, con la conseguenza che la CTP aveva, a monte, escluso molte aie fosse provata la stessa notifica.
Il motivo è infondato, nei termini che seguono.
Infatti, nell’ottica della decisione adottata dalla CTR, secondo cui era inammissibile l’appello principale dell’Agenzia, ed era quindi inutilizzabile la documentazione da quest’ultima prodotta per provare la notifica del preavviso, la conferma della decisione di primo grado, che aveva in radice accertato la mancata notifica dello stesso atto, era logicamente e giuridicamente assorbente la questione dell’eventuale invalidità della medesima notificazione.
Pertanto, nella sostanza, sulla questione vi è stato, nella decisione impugnata, assorbimento, per quanto implicito, e non l’omessa pronuncia censurata.
Ovviamente, essendo venuto meno l’inammissibilità dell’appello principale, la questione dell’eventuale invalidità della notifica del preavviso dell’iscrizione ipotecaria – che dalla stessa sentenza impugnata risulta proposta dal contribuente in appello ed è stata riproposta in questa sede- potrà essere riproposta dalla parte interessata anche nel giudizio di rinvio, che prenderà le mosse dal presupposto della rituale costituzione della stessa Agenzia e dovrà quindi prendere in considerazione le difese e le prove da quest’ultima prodotte in secondo grado, anche in ordine alla contestata notifica del preavviso.
3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR dichiarato inammissibile il suo appello incidentale, con il quale aveva censurato l’omessa pronuncia della CTP in ordine all’eccepita mancata notifica al contribuente della stessa iscrizione ipotecaria, trascritta senza alcuna comunicazione o notificazione al contribuente, che assumeva di esserne venuto a conoscenza solo occasionalmente.
Il motivo è infondato, nei termini che seguono.
Infatti, risulta dalla stessa sentenza qui impugnata che il contribuente aveva sollevato con il ricorso introduttivo anche la questione della mancata notificazione o comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, sulla quale la CTP non si è pronunciata, avendo a monte ritenuto che non fossero stati notificate le cartelle presupposte ed il preavviso della stessa iscrizione.
Il contribuente, con l’appello incidentale, sostanzialmente condizionato all’eventuale accoglimento dell’appello principale dell’Agenzia, ha censurato la mancata decisione sul punto come omissione di pronuncia. Tuttavia, anche in quel caso, vi era stato, nella sentenza della CTP, un assorbimento, per quanto implicito, della questione, a seguito dell’accoglimento integrale del ricorso introduttivo. La stessa questione è rimasta ulteriormente assorbita, in appello, dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello principale.
Pertanto – come evidenzia la stessa motivazione resa sul punto dalla CTR, a prescindere dalla formula decisoria dell’inammissibilità dell’appello incidentale- nella sostanza la sentenza d’appello sul punto ha dato atto che sulla questione della mancata notificazione o comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, che il contribuente aveva proposto nel ricorso introduttivo e riproposto nel giudizio d’appello, non vi era stata omessa pronuncia, poiché essa era rimasta assorbita in primo grado e permaneva assorbita dalla conferma, in appello, della decisione della CTP.
Essendo venuta meno, con l’accoglimento del ricorso principale dell’Agenzia, l’inammissibilità dell’appello principale, la stessa questione, che il contribuente ha riproposto in questa sede, potrà quindi essere riproposta dalla parte interessata anche nel giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021