Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30209 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6131-2020 proposto da:

D.V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARIODANTE FABRETTI, 8, presso lo studio dell’avvocato DESIDERIA BOGGETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CARRETTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1294/3/2018 del 01 -10-2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

D.V.S., che esercita l’attività di trasportatore, propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso in materia di Irpef, Irap ed Iva relative all’anno d’imposta 2011, con il quale erano stati recuperati a tassazione sia i costi relativi alla manutenzione di automezzi; sia le differenze negli importi delle fatture emesse dal ricorrente, rispetto a quelle registrate nella contabilità di una s.n.c. sua cliente.

L’Amministrazione si è costituita senza articolare difese.

La proposta formulata dal relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alle parti.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il contribuente ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “l’omessa pronuncia su domanda/questione oggetto di specifica doglianza del ricorrente; violazione dell’art. 112 c.p.c.; conseguente nullità della sentenza. Error in procedendo. “. Assume il ricorrente che sarebbe mancata un pronuncia sulla questione, che aveva posto nei giudizi di merito, della veridicità delle fatture che egli aveva registrato nella sua contabilità e della corretta imputazione delle corrispondenti somme che la cliente gli avrebbe pagato con assegni. Riprodotta nel mezzo la ricostruzione dell’imputazione dei pagamenti ricevuti esposta nel ricorso di primo grado, il ricorrente lamenta che la CTR non si sarebbe pronunciata sul punto, benché decisivo.

Il motivo non è fondato.

Infatti, sulla questione dei pagamenti della cliente e della loro correlazione delle fatture la sentenza impugnata, per quanto con motivazione sintetica, si è pronunciata espressamente in sede di decisione del primo motivo d’appello, per cui non sussiste l’omessa pronuncia.

Ove poi, con il mezzo in questione, il ricorrente abbia inteso nella sostanza censurare anche, o piuttosto, che la CTR non avrebbe fatto riferimento a documenti provenienti dal contribuente (invero non specificati nel motivo), va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, mentre il secondo presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021). E comunque, qualora il ricorrente avesse inteso affermare l’omesso esame (non meramente di un documento, ma) di un fatto storico, commessa da parte della CTR nel valutare la correlazione tra pagamenti e fatture, avrebbe dovuto proporre il motivo di cui al ridetto art. 360 c.p.c., n. 5.

Invero, dalla lettura dell’intero corpo del motivo si ricava che l’intenzione effettiva del ricorrente è quella di contestare la conclusione con la quale, all’esito dell’esame in fatto compiuta dalla CTR, è stato accertato che non vi era totale corrispondenza tra i due dati correlati, per sostituire a tale ricostruzione quella sostenuta dal contribuente. Ma non è ammissibile attingere il giudizio di fatto in questa sede di legittimità, neppure sotto l’apparente deduzione di uno dei vizi tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1 (cfr. da ultimo Cass. Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

2. Con il secondo motivo il contribuente ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, per avere erroneamente il giudice a quo, decidendo sul motivo d’appello relativo al rilievo attinente l’inerenza dei costi per riparazioni di automezzi del contribuente, escluso di poter valutare le “dichiarazioni sostitutive” rese dai terzi riparatori, pena il sostanziale aggiramento del divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

Il motivo è fondato.

Infatti, in tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, è riconosciuta – in attuazione del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell’attuazione del diritto di difesa – la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9903 del 27/05/2020; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6616 del 16/03/2018, ex plurimis).

All’accoglimento del secondo motivo segue la cassazione in parte qua della sentenza, con rinvio al giudice a quo per i necessari accertamenti.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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