LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8323-2020 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IVON POSTERARO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2823/ 2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 31/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. F.G. propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, relativa alla carenza dei versamenti degli acconti in materia di Irpef dell’anno d’imposta 2009.
L’Amministrazione resiste con controricorso.
La proposta formulata dal relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alle parti.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione delle “disposizioni di cui al D.M. n. del 23 aprile 2004, del Ministero dell’economia e finanze in vigore dal 30 aprile 2004.”.
Assume il ricorrente, per quanto è dato estrarre dal contenuto generico del mezzo, che nella sentenza mancherebbe un “accenno al contenuto del D.M. del 23 aprile 2004, art. 9 comma 2” ed a una eventuale disciplina contraria “a quella indicata dal sig. F.”; che la CTR avrebbe recepito acriticamente il “ragionamento” dell’appellante Ufficio e che non sarebbe possibile individuare quale “ragionamento” lo stesso giudice a quo avrebbe seguito per accogliere l’impugnazione erariale, conclusivamente lamentando che “i giudici d’appello non hanno approfondito e quindi non hanno colto quanto sostenuto dal ricorrente”.
Come eccepito dalla controricorrente il motivo è affetto da plurime ragioni d’inammissibilità, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria.
Infatti, sebbene sotto la rubrica della sola censura di un vizio processuale non altrimenti precisato, nel corpo del motivo il ricorrente evoca genericamente e contemporaneamente sia una pretesa violazione di legge, rispetto al citato decreto ministeriale, che un’ ipotetica carenza e/o apparenza della motivazione, con particolare riferimento alla sostenuta mancata indicazione delle norme che potrebbero fondare l’accoglimento dell’appello.
Tali argomentazioni, esposti contemporaneamente, danno luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470).
Si tratta infatti di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e quindi non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.
Inammissibile, perché del tutto generica, è anche la pretesa violazione di legge, che si risolve non nell’illustrazione delle ragioni per le quali sarebbe fondata la tesi, non specificata, del contribuente, ma nell’apodittica rivendicazione della fondatezza a priori di quest’ultima, che il giudice a quo non avrebbe approfondito e compreso.
Non risulta neppure adempiuto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726), in particolare riguardo alla stessa cartella, agli acconti in questione o ai redditi di partecipazione ai quali accenna genericamente il mezzo.
Infatti, come questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire “detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonché dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1235 del 2019, in motivazione).
Inoltre, il ricorso è inammissibile anche perché non attinge, contrastandola puntualmente, la ratio decidendi sostanziale esposta nella motivazione, limare e non inferiore al c.d. minimo costituzionale e quindi non meramente apparente, della sentenza impugnata, secondo la quale l’Ufficio ha calcolato l’acconto dovuto e non pagato in misura corrispondente all’importo indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente dallo stesso contribuente, calcolando di conseguenza le relative rate, mentre i minori importi versati dal ricorrente sono frutto di una pretesa autoriduzione ingiustificata.
2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021