LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13516-2018 proposto da:
D.G., G.B., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati SALVATORE CATANIA, NICOLA TODARO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 843/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 13/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che D.G. e G.B. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l’anno 2005.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, il D. e la G. invocano violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe errato nel dare rilievo alle allegazioni dell’Ufficio piuttosto che a quelle riconducibili alla parte contribuente;
che, col secondo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2, e art. 36, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la CTR avrebbe errato nel non richiedere al CTU la determinazione del valore della compravendita al netto della riserva d’area;
che, mediante il terzo, i contribuenti deducono omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR avrebbe omesso di esaminare gli elementi offerti dalla parte contribuente;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che, in data 2 luglio 2021, il D. e la G. hanno proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto;
che va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di D.G. e G.B..
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile