LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6218-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
I.T.N. – INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE – SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DONIZETTI, 10, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO FERRI, GIORGIO MARCO IACOBONE;
– controricorrente –
contro
SPEZIA RISORSE SPA, AGENZIA DEL DEMANIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1059/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
che:
1. La soc. I.T.N (Industrie Tecniche Nautiche) spa, concessionaria di beni demaniali facenti pare del complesso denominato “*****”, impugnava l’avviso di accertamento, notificato in data *****, con il quale l’Ufficio, previa attribuzione in surroga della rendita catastale L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 336, liquidava i tributi, gli interessi ed oneri e irrogava le sanzioni.
2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso disconoscendo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8, le sanzioni.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha rigettato l’appello rilevando che la disapplicazione delle sanzioni trovava giustificazione nella coesistenza di molteplici fonti normative e di differenti interpretazioni delle stesse.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi; si è costituita con controricorso solo I.T.N. spa.
5. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, e dell’art. 112 c.p.c.; si sostiene che la CTR ha erroneamente disapplicato le sanzioni senza che sul punto fosse stato proposto uno specifico motivo di censura.
1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, n. 1; si argomenta che la CTR non si è attenuta ai principi giurisprudenziali in materia limitandosi genericamente ad addurre la complessità tributaria in materia di accertamento catastale; in ogni caso la ricorrente contesta la sussistenza dell’incertezza normativa.
2. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché privo degli elementi necessari alla valutazione della fondatezza dei motivi del gravame.
2.1 Il ricorso contiene l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, delle argomentazioni essenziali sulle quali si fonda la sentenza impugnata, ritualmente prodotta in giudizio, e sulle quali si chiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea compiuta dal giudice di merito.
3. Il primo motivo è inammissibile.
3.1 E’ pacifico che già la Commissione Tributaria di primo grado, ritenendo sussistenti le condizioni di incertezza della normativa 4n materia catastale, ha riconosciuto la non debenza delle sanzioni; non risulta dalla impugnata sentenza né è stato allegato nel ricorso che l’Ufficio nell’atto di appello abbia formulato lo specifico motivo della ultrapetizione della sentenza della CTP e, pertanto la doglianza della mancata corrispondenza tra il chiesto è il pronunciato, è stata inammissibilmente sollevata per la prima volta in Cassazione.
4 Il secondo motivo e’, invece, fondato.
4.1 Va rilevato come la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito l’ambito di applicazione della normativa sulla disapplicazione delle sanzioni prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, precisando che ” per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione” (cfr. Cass. n. 13076 /2015; n. 4394/2014; n. 3113/2014; n. 24670/2007).
4.2 L’impugnata sentenza, senza dar minimamente conto di quali fossero gli elementi e le circostanze specifiche dei fatti indice sopra riportati (ad esempio citazione delle fonti normative, indicazione del contenuto delle sentenze in contrasto tra di loro), sì è limitata ad affermare in modo del tutto generico che ” la coesistenza di molteplici fonti normative, legislative, regolamentari, convenzionali e l’esistenza di differenti interpretazioni delle stesse ha ragionevolmente procurato nel caso di specie una situazione di errore in buona fede.. tale da giustificare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, la non applicazione delle sanzioni”, non facendo, quindi, buon governo dei suesposti principi.
5 In accoglimento del secondo motivo del ricorso va cassata la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il primo, motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Regionale della Liguria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021