LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 699-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
STOMA ENERGY SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1588/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 20/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato il suo appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto, che aveva accolto il ricorso della contribuente Stoma s.r.l. contro il provvedimento (del 25 maggio 2013) della Direzione regionale delle entrate della Puglia che aveva dichiarato inammissibile l’istanza (datata 25 luglio 2013) di disapplicazione, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37-bis, comma 8, per l’anno d’imposta 2012, della normativa antielusiva relativa alle società non operative, di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30.
La contribuente è rimasta intimata.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per la natura meramente apparente della sua motivazione, in particolare in ordine alla questione, rilevabile d’ufficio e comunque sollevata dall’Agenzia nel merito, dell’ammissibilità, o meno, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, dell’impugnazione del provvedimento erariale che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di disapplicazione.
La CTR, secondo la ricorrente, avrebbe reso una motivazione solo grafica e formale sulle ragioni della ritenuta impugnabilità dell’atto in questione e quindi sull’ammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente.
Il motivo è infondato.
Infatti, “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso sub iudice, nel quale la CTR ha argomentato le ragioni, siano o meno condivisibili, della ritenuta ammissibilità.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 8; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19; del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, comma 1; e dell’art. 100 c.p.c., dai quali deriverebbe l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento erariale e, quindi, dello stesso ricorso introduttivo, anche per difetto d’interesse della contribuente.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Invero, va premesso che “In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, comma 1, secondo cui non sono impugnabili le risposte alle istanze di interpello di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 11, non ha valenza interpretativa né portata di innovazione retroattiva, ridisciplinando per il futuro la materia, e, quindi, non dispone che per l’avvenire. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la retroattiva non impugnabilità del diniego di accoglimento di istanza d’interpello disapplicativo di norme antielusive, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis, comma 8).” (Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 23469 del 06/10/2017).
Pertanto, essendo antecedenti alla data (1 gennaio 2016, D.Lgs. n. 156 del 2015, ex art. 12) di entrata in vigore della predetta novella sia l’interpello, che il provvedimento che l’ha dichiarato inammissibile ed il ricorso che ha impugnato quest’ultimo, la non impugnabilità non deriva dalla previsione del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, comma 1.
Tuttavia, premesso che il provvedimento della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Puglia, impugnato con il ricorso introduttivo, non ha rigettato nel merito l’istanza di interpello D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37-bis, comma 8, applicabile ratione temporis, ma l’ha dichiarata inammissibile (cfr. sentenza impugnata, pag. 7, passim), con un provvedimento che la stessa CTR definisce diverso dall’ipotesi di rigetto, deve ricordarsi che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, “In tema di contenzioso tributario, non è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie il provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità dell’istanza di disapplicazione di norma antielusiva, poiché esso è atto di natura interlocutoria, che non respinge nel merito la stessa, ma ne rileva l’insuscettibilità di ogni plausibile valutazione, e non e’, quindi, assimilabile al provvedimento di rigetto o agli altri atti di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, il quale prevede la impugnabilità dei soli atti amministrativi definitivi con rilevanza esterna.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5843 del 13/04/2012; nello stesso senso cfr. altresì, in motivazione, al punto 2.1, con riferimento alla declaratoria di improcedibilità dell’istanza, Cass. Sez. 6-5, Ordinanza 26 settembre 2019, n. 32425).
Va quindi accolto il motivo e, cassata la sentenza impugnata, decidendo nel merito va dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente.
2. Le spese del merito si compensano e quelle di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l’intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021