Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30228 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8867-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO, 15, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DAVIDE SARTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7365/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 16/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Siracusa ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che aveva accolto il ricorso del contribuente P.G., commerciante in piante e fiori, contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2009, in materia di Irpef ed Iva, sulla base degli studi di settore.

Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito con modifiche nella L. n. 427 del 1993.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nel rigettare il relativo motivo d’appello erariale, ha erroneamente ritenuto carente di motivazione l’accertamento impugnato, in quanto fondato su automatismi derivanti dall’applicazione degli studi di settore, invece che su di una verifica approfondita della situazione relativa al singolo contribuente.

Il motivo è autosufficiente (riproducendo nel corpo del ricorso anche parte dell’accertamento) e non attinge il merito della controversia, ma l’affermazione in diritto sulla quale poggia la ratio decidendi espressa dalla CTR, in ordine alla motivazione dell’accertamento fondato sugli studi di settore.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, “In tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa. Ne consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017, ex plurimis).

Si è quindi ulteriormente precisato che ” In tema di accertamento mediante l’applicazione degli studi di settore, ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l’applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli “standards” previsti, l’Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l’atto impositivo sotto tale profilo.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 13908 del 31/05/2018).

La CTR non ha fatto buon governo di tali principi, poiché ha dichiarato la nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione, con motivazione che lascia intendere che, in generale, lo scostamento dagli studi di settore non basterebbe mai, di per sé solo, a giustificare, quale presunzione semplice, la motivazione dell’accertamento standardizzato.

Il giudice d’appello esprime infatti tale principio in assoluto, non relativamente all’eventuale inadeguatezza della motivazione dell’atto impositivo rispetto al contenuto del contraddittorio preventivo con il contribuente, che pacificamente si è svolto e nel corso del quale lo stesso controricorrente ha rappresentato ragioni – in particolare, per quanto qui riproposto, relativamente alla malattia della moglie – che l’Agenzia ha preso in considerazione nella motivazione dell’avviso, ritenendole insufficienti a giustificare il discostamento.

Ha quindi errato la CTR quando ha affermato, in astratto che, a prescindere dallo svolgimento e dal contenuto del contraddittorio, l’accertamento fondato sugli studi di settore non potesse essere motivato sul rilievo dello scostamento dai parametri, a suo dire insufficiente ex se a fondare una presunzione adeguata al singolo contribuente. Viceversa, preso atto del contraddittorio preventivo e delle specifiche contestazioni in esso sollevate dal contribuente, avrebbe dovuto piuttosto valutare in concreto se la motivazione dell’atto impositivo fosse adeguata in relazione alle circostanze concrete allegate dal medesimo contribuente in quella sede per giustificare lo scostamento della propria posizione reddituale dagli standards previsti.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice d’appello per i conseguenti accertamenti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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