LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12997-2020 proposto da:
***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 04/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. La curatela del fallimento della ***** s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 31/06/2019, depositata il 4 gennaio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha respinto l’appello della ***** s.r.l. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva rigettato il ricorso della stessa contribuente contro l’atto di irrogazione delle sanzioni per aver omesso, negli anni d’imposta 2008 e 2009, le ritenute alla fonte nei confronti di dipendenti e collaboratori della medesima s.r.l. remunerati con somme erogate “fuori busta”.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la ricorrente curatela deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per “omessa pronuncia” sulle eccezioni e difese della contribuente in ordine al merito delle violazioni contestate.
Ritiene il Collegio che il motivo, a prescindere dal riferimento, nella rubrica, all'”omessa pronuncia”, consista, come rivela il corpo del mezzo, nella sostanziale denuncia dell’omissione di un’effettiva motivazione della sentenza impugnata, o comunque della natura meramente apparente della parte motiva dello stesso provvedimento.
In questo senso, infatti, la stessa controricorrente ha esplicitamente interpretato il motivo, difendendosi di conseguenza (cfr. pag. 5 del controricorso).
Nel merito, il primo motivo è fondato e va accolto, con effetto assorbente sul secondo motivo.
Giova ricordare, in tema di carenza assoluta della motivazione della sentenza, che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).”
E’ poi utile premettere, a proposito della motivazione della sentenza d’appello per relationem con quella di primo grado, i principi già espressi da questa corte, secondo i quali:
– “La sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa “per relationem”, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021);
– “La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019);
– “E’ nulla per mancanza, sotto il profilo sia formale che sostanziale, del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall’oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere.” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è stata resa per relationem con quella di primo grado, le cui “motivazioni ” sono state ritenute “condivisibili” dalla CTR, senza che emerga tuttavia una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame, dai quali prescinde del tutto, limitandosi, nella parte relativa allo svolgimento del processo, ad accennarli genericamente e vagamente come riproposizione delle argomentazioni del primo grado e contestazioni di “alcune inesattezze sulle motivazioni”.
Anche il riferimento, nella motivazione, ad una serie di atti (p.v.c.; “controdeduzioni” senza indicazione della parte da cui provengano; “dichiarazioni dei responsabili di una delle associazioni sportive coinvolte”, senza indicare di quale associazione si tratti e quindi senza correlazione con uno specifico rilievo o con una parte di esso) appare generico e decontestualizzato rispetto all’individuazione dei relativi atti ed alla loro effettiva produzione in giudizio. Difetta inoltre l’indicazione (specie per il p.v.c., le controdeduzioni ed il “dibattimento”) anche di quella parte specifica del contenuto degli atti richiamati che dovrebbe sorreggere la decisione, oltre che l’esposizione della ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall’oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere.
Inoltre, e soprattutto, la motivazione risulta nel suo complesso criptica ed obiettivamente incomprensibile (esemplari in tal senso le espressioni, non univoche, “situazione insostenibile”, “aspetti rilevati… ed evidenziati…”, “nel corso del dibattimento sono stati evidenziati tutti questi elementi…”, “sospetta”). Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata può ritenersi sostanzialmente inesistente, in quanto inferiore al c.d. minimo costituzionale, sia se riguardata ex se, come autonoma argomentazione; sia se apprezzata come resa per relationem, tanto rispetto alla sentenza di primo grado che agli atti del processo.
Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.
Il quale potrà eventualmente riunire, nel merito, il relativo giudizio con quelli conseguenti alla cassazione con rinvio, in questa stessa adunanza, delle decisioni (indicate dalla ricorrente) rese dalla medesima CTR ligure (sentenze n. 35/06/2019 e n. 36/06/2019, depositate il 4 gennaio 2019) sugli avvisi d’accertamento relativi, per ciascuno degli anni d’imposta interessati, ai rilievi coincidenti con le condotte sanzionate.
2. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021