Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30232 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34832-2019 proposto da:

C.S., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé

stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE *****, *****, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1381/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

che:

1. C.S. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi l’avviso di intimazione fondato su una cartella di pagamento deducendo la mancanza e/o l’irrituale notifica della prodromica cartella di pagamento e, nel merito, la decadenza del potere di riscossione per decorso dei termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello rilevando che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata in Fasano alla Via Belvedere Comunale n. 1 residenza anagrafica del contribuente entro il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a).

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni si sono costituite depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 59 e 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel non dichiarare l’inesistenza e/o l’invalidità della notifica della cartella di pagamento effettuata presso la residenza anagrafica del contribuente anziché presso il domicilio fiscale eletto con le forme del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 59, comma 2.

1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a), non avendo la CTR proceduto all’accertamento della decadenza dell’Ufficio dall’iscrizione a ruolo.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, recante norme sulla notificazione dell’avviso di accertamento applicabili in quanto compatibili anche alla notifica delle cartelle di pagamento stante l’espresso richiamo contenuto nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 5, stabilisce che ” la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita, secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura, con le seguenti modifiche…c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta al domicilio fiscale del destinatario, d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi degli atti, in tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate..”.

2.2 La nozione di domicilio fiscale della persona fisica residente nello stato è contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, a tenore del quale ” le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio nel comune nella cui anagrafe sono iscritti negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentate agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domiciliazione fiscale, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto.”.

2.3 Il successivo citato D.P.R., art. 59, comma 2, contempla l’ipotesi di un domicilio legale stabilito, su istanza del contribuente, dall’amministrazione privo di collegamento con il Comune di residenza del contribuente. La norma infatti prevede che ” quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall’articolo precedente. Competente all’esercizio delle facoltà nei precedenti commi è l’Intendente di Finanza o il Ministro per le Finanze a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa provincia o in altra provincia. Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all’interessato ed ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato notificato”.

2.4 Nella fattispecie in esame il ricorrente ha prodotto il provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria, comunicato con nota di protocollo 2004/31868, il cui contenuto è stato riportato in ossequio al principio di autosufficienza, di variazione, su proposta dell’interessato, del domicilio fiscale di C.S., in deroga al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 2, in *****, luogo in cui il contribuente esercitava la propria attività professionale.

2.5 Ciò premesso, va rilevato come questa Corte ha affermato che ” laddove vi sia stata, da parte del contribuente, una valida elezione di domicilio, nel comune di domicilio fiscale, stante la precipua funzione della elezione detta in rapporto alla ricezione degli atti tributari, non residua, per l’amministrazione, altra possibilità in sede di notificazione all’indirizzo del dichiarante.”(cfr. Cass. 6114/2011) con la conseguente invalidazione della notificazione dell’atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto 2.6 Tale orientamento trova fondamento nella salvaguardia dei principi di buona fede e correttezza che sono alla base dei rapporti tra privato e fisco e nell’esigenza di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati cos’ come previsto dall’art. 6 statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212).

2.7 E’ stato, infatti, precisato che ” in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del Comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento, essendo appena il caso di evidenziare che il principio sopra riportato non può ovviamente essere letto “a senso unico” (cfr. Cass. 1428/2018, n. 15258/2015 e n. 26715/2013)”

2.8 Il principio dell’obbligatorietà della notifica nel domicilio eletto affermato con riferimento alle dichiarazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58 comma 5, e art. 60, comma 1, lett. d), può trovare, a maggior ragione, applicazione al domicilio fiscale stabilito ex art. 60, comma 2, anche fuori dal comune di residenza da un espresso provvedimento autorizzativo dell’amministrazione finanziaria emesso sulla base della valutazione di motivate ragioni contenute nella richiesta del contribuente che nel caso in esame sono costituite dall’esercizio continuativo dell’attività professionale nel Comune di elezione del domicilio fiscale.

2.9 La CTR, pur dando contezza della sussistenza del domicilio fiscale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 59, comma 2, ha, discostandosi dai principi sopra riportati, ritenuto la validità della notifica presso il domicilio fiscale corrispondente alle risultanze anagrafiche.

3. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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