LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35029-2019 proposto da:
S.S., D.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CASILINA, 3/U, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TORRIERO, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5724/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito indicata pure, per brevità, RFI), creditrice di D.R. in virtù di due decreti ingiuntivi, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, D.R., D.A. e S.S. per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., o, in subordine, di simulazione dell’atto pubblico di trasferimento a titolo gratuito della quota della metà dell’immobile di proprietà del D., sito in Roma, *****, in favore di S.S. nonché dell’atto di donazione della metà di altro locale uso ufficio in favore di D.A.;
si costituì in giudizio il D. sostenendo che il trasferimento era avvenuto nell’ambito della separazione consensuale nel 2007 ed era stato formalizzato con l’atto notarile del 15/5/2009; dedusse, inoltre, che il credito era venuto meno, poiché in parte era stato soddisfatto ed in parte era stato escluso con sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo;
si costituirono anche S.S. e D.A., deducendo l’inesistenza di rapporti debitori con la società;
il Tribunale adito accolse la domanda revocatoria, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., in considerazione dell’esistenza del credito della società attrice, ancorché litigioso, del pregiudizio delle ragioni del creditore, non avendo il D. altri beni, dell’anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi e della gratuità degli atti stessi;
avverso tale sentenza proposero separati appelli, poi riuniti ex art. 335 c.p.c., D.R., D.A. e S.S., lamentandone l’erroneità sotto plurimi profili;
si costituì la società RFI, eccependo l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell’appello, del quale chiese, comunque, nel merito, il rigetto;
la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5724/2019, pubblicata il 19/09/2019, rigettò gli appelli proposti da D.R., D.A. e S.S. e condannò gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento, in favore di RFI, delle spese di quel grado; la Corte territoriale rilevò, tra l’altro, che il credito fatto valere da RFI, a sostegno della domanda, era consacrato in due d.i., uno dei quali pagato dal D. nelle more del giudizio e l’altro opposto dall’ingiunto, con opposizione rigettata in primo grado e accolta in appello, ed evidenziò che l’accoglimento in secondo grado dell’opposizione non aveva fatto venir meno la qualità di credito litigioso, poiché solo con il giudicato poteva ritenersi definitivamente accertata l’esistenza ovvero l’inesistenza del credito e che, invece, era ancora pendente il giudizio relativo al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che aveva accolto l’opposizione;
avverso la sentenza della Corte di merito e nei confronti di RFI, D.A. e S.S. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito RFI con controricorso, pure illustrato da memoria;
in data 11/09/2020 le ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., copia della sentenza di questa Corte n. 3466/2020;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
avverso la medesima sentenza della Corte di appello n. 5724/2029 risulta essere stato proposto, da D.R., separato ricorso per cassazione, avente NRG 36126/2019 e fissato per l’adunanza camerale del 15 luglio 2021;
con coeva e separata O.I. (con riferimento al ricorso appena richiamato) è stata disposta la riunione del predetto ricorso a quello già attualmente posto all’esame di questo Collegio (NRG 35029/19);
va, pertanto, disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte, rilevato che avverso la medesima sentenza della Corte di appello n. 5724/2029, impugnata con il ricorso all’esame, risulta essere stato proposto, da D.R., separato ricorso per cassazione, avente NRG 36126/2019 e che con coeva e separata ordinanza quel ricorso è stato riunito a quello già attualmente posto all’esame di questo Collegio, rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 maggio 2021, riconvocata, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021