LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10051-2020 proposto da:
R.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO CAMMARANO;
– ricorrente –
contro
D.N.P., D.N.L., nella qualità di eredi del sig.
D.N.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE PAOLIS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ERMINI;
– controricorrenti –
contro
D.B.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5458/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.
RILEVATO
che:
R.D. ricorre avverso la sentenza n. 5458/2019 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 10 settembre 2019, formulando quattro motivi. Resistono e propongono controricorso D.N.P. e D.N.L., nella qualità di eredi di D.N.A..
D.N.A., con intimazione di sfratto e contestuale citazione per convalida, conveniva in giudizio R.D., dinanzi al Tribunale di Velletri, per sentir dichiarare risolto il contratto di locazione intercorrente con l’intimato ed ottenere la condanna al rilascio dell’immobile e al pagamento dei canoni maturandi e non pagati nonché un decreto ingiuntivo per Euro 1550,00, relativamente ai canoni scaduti.
R.D. chiedeva il rigetto della domanda attorea, contestando di essere succeduto nel contratto locatizio intercorso tra S.L. e D.N.A. e, quindi, eccependo l’inesistenza di un contratto scritto; in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione delle somme versate ad D.N.A. in eccedenza, ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 14, comma 3.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 152/2013, rigettava la domanda di d.N.A. e, in accoglimento di quella riconvenzionale, determinava in Euro 109,04 mensili l’iniziale canone di locazione, condannando D.N.A. alla restituzione di Euro 19.799,97 a titolo di maggiori somme pagate.
D.N.A. impugnava, ex art. 433 c.p.c., la suddetta decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale, con la pronuncia oggetto dell’odierno ricorso, riformava la sentenza di prime cure, condannava, quindi, l’appellato al pagamento di Euro 4.428,20 a favore di D.N.A. e rigettava la domanda di quest’ultimo di condanna alla restituzione delle differenze sui maggiori canoni pagati.
In particolare, la Corte territoriale riteneva accertato che tra le parti fosse intercorso un contratto verbale di riconduzione risalente al giugno 2003, assoggettato alla disciplina di cui alla L. n. 431 del 1998, e non a quella sull’equo canone ed in particolare alla L. n. 431 del 1998, art. 13, in applicazione del quale, sulla scorta della CTU espletata, era emerso che il locatore vantava un credito nei confronti del conduttore di Euro 21.824,16 (per differenza tra il canone versato e quello che il conduttore avrebbe dovuto versare).
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza accolto l’argomentazione con cui l’appellante aveva ritenuto erronea la decisione di prime cure assumendo che il contratto di locazione dovesse essere ricondotto a quello stipulato nel 1998 con lo zio convivente, sicché il canone legale avrebbe dovuto essere applicato solo sino al 30 novembre 2001, quando il contratto era stato rinnovato ai sensi della L. n. 431 del 1998. Detta argomentazione sarebbe stata prospettata da D.N.A. per la prima volta in appello, non sarebbe stata riprodotta nelle conclusioni, sicché avrebbe dovuto essere considerata preclusa dall’art. 437 c.p.c.
2. Con il secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 6 e 79, in correlazione con la L. n. 431 del 1998, art. 14, comma 5. La Corte territoriale ritenendo che al contratto per cui è causa dovesse applicarsi la L. n. 431 del 1988, perché il canone legale avrebbe dovuto applicarsi fino al tacito rinnovo avvenuto nel giugno 2003, avrebbe violato la giurisprudenza che non considera il tacito rinnovo del contratto sottoposto al regime vincolistico come momento ultimo per l’applicazione dell’equo canone, al contrario ritiene che il conduttore sia legittimato a rivendicare l’applicazione, a decorrere dall’origine del contratto e fino alla sua scadenza, del canone legale con la sostituzione imperativa ex art. 1339 c.c. del canone legale a quello pattiziamente previsto.
Non solo: la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che all’originario conduttore era succeduto R.D., parente convivente con il primo, legittimando il successore ad esercitare tutte le azioni contrattuali compresa quale di far valere la ultrattività dell’equo canone.
3.Con il terzo motivo il ricorrente imputa alla sentenza di aver violato e falsamente applicato il D.Lgs. n. 28 del 2010 (mediazione obbligatoria), non essendosi pronunciata sulla eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 437 c.p.c., della L. n. 431 del 1988, art. 13, comma 5 e art. 14, comma 5, in correlazione con la L. n. 392 del 1978, art. 79.
Il ricorrente assume di aver versato in atti un verbale di contestazione della GDF di Frascati ed un ricorso ex art. 447 c.p.c. proposto dall’avente causa del locatore D.N.P. ai suoi danni avente ad oggetto l’immobile per cui è causa, da cui emergeva che il locatore aveva percepito i canoni di locazione così come quantificati dal giudice di prime cure sino al giugno del 2015 (data indicata nel ricorso) e sino al mese di aprile 2018 (verbale della GDF). Trattandosi di documenti probatori di una eccezione estintiva per avvenuto pagamento rilevabile d’ufficio anche se basata su documenti nuovi che, in quanto indispensabili, superavano le preclusioni di cui all’art. 437 c.p.c., la Corte avrebbe dovuto ritenere che il locatore non avesse diritto ad alcuna somma a titolo di mora, l’unico obbligo derivante dalla sentenza di prime cure era quello di pagare il canone nella misura giudizialmente stabilita e la decisine di rideterminare il canone ai sensi della L. n. 431 del 1998, non poteva avere effetti retroattivi.
5. La Corte ritiene che le questioni sottoposte al suo scrutinio meritino la trattazione in Pubblica Udienza perciò dispone il rinvio della causa ex art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Pubblica Udienza ex art. 380 bis c.p.c..
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 1339 - Inserzione automatica di clausole | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 433 - Giudice d'appello | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 437 - Udienza di discussione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 447 - Esecuzione provvisoria | Codice Procedura Civile