Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30239 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15218-2020 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE CALBOLI N. 5, presso lo studio dell’avvocato CARLO FONTANA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LINEAR ASS.NI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI N. 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18653/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI CHIARA.

RILEVATO

che:

Con sentenza del 2 settembre 2015 il giudice di pace di Roma dichiarava improcedibile ai sensi del Cod. Ass., artt. 145 e 148, una domanda risarcitoria in relazione a danni da sinistro stradale proposta da B.A. nei confronti di Linear Assicurazioni S.p.A. Cod. Ass. ex art. 141, per non essersi l’attrice sottoposta a visita medica presso lo studio medico scelto dalla compagnia assicuratrice.

B.A. proponeva appello, cui controparte resisteva e che il Tribunale di Roma rigettava con sentenza del 2 ottobre 2019.

B.A. ha proposto ricorso, da cui la compagnia assicuratrice si difende con controricorso.

La ricorrente ha depositato anche memoria.

RITENUTO

che:

Il ricorso è composto da quattro motivi.

Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione del Cod. Ass., artt. 145 e 148, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere il giudice d’appello condiviso quanto ritenuto dal primo giudice, reputando “ingiustificato rifiuto” quello dell’attuale ricorrente a sottoporsi a visita medico-legale stragiudiziale.

Il Cod. Ass., art. 148, stabilisce che il danneggiato, nei termini previsti nei suoi commi 1 e 2, salva l’ipotesi del comma 5, non può rifiutare “gli accertamenti strettamente necessari” per valutare i danni alle cose e/o alla persona. Questa disposizione riprenderebbe proprio il dettato degli artt. 1175 e 1375 c.c.: l’attuale ricorrente non avrebbe rifiutato la visita medica, bensì chiesto di effettuarla nello studio medico di cui era dotata l’agenzia di infortunistica cui sia rivolta. Ciò perché, essendo “già lesa nel proprio patrimonio a causa del danno subito”, in tal modo non avrebbe dovuto anticipare anche le spese per l’accompagnamento che le aveva chiesto il suo consulente medico di parte. L’assicurazione avrebbe così violato il proprio obbligo di cooperazione.

Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente e contraddittoria presente nella sentenza impugnata a proposito di tale “asserito rifiuto” dell’attuale ricorrente a sottoporsi alla visita medico-legale.

Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione degli artt. 115 e 116 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa pronuncia su fatto discusso e decisivo: il giudice d’appello non avrebbe tenuto in conto che la sede dell’agenzia di infortunistica stradale era dotata nel suo studio presumibilmente degli strumenti necessari alla visita medico-legale.

Il quarto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 101,102 e 103 c.p.c. in relazione al Cod. Ass., art. 141, art. 144, comma 3, e art. 145, comma 2, per omessa integrazione del contraddittorio nel secondo grado di merito nei confronti del litisconsorte necessario vettore e responsabile civile del sinistro, il che avrebbe reso i giudizi rispettivamente di primo e di secondo grado e le relative sentenze affetti da nullità/inesistenza.

Nel caso in esame, questo collegio ravvisa una novità degna di approfondimenti propria della fattispecie relativa all’obbligo di correttezza del danneggiato, e in particolare se questo sia correlabile in modo automatico e predeterminato alla previa visita medica dettata dal codice assicurativo, nel senso che tale visita debba essere effettuata presso il domicilio dell’assicuratore, oppure se, considerato anche l’obbligo di buona fede di quest’ultimo, il danneggiato possa fruire per la visita, e in tal caso per quali specifici motivi, di un luogo diverso e da lui scelto.

Si ritiene pertanto, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., di dover disporre remissione della presente causa all’apposita sezione semplice per la pubblica udienza.

PQM

Visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c., rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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