LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6278-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39-A, presso lo studio dell’avvocato EDMONDO TOMASELLI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7915/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO depositata il 14/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
Ritenuto che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, avviso di accertamento a carico di T.L., titolare dell’omonima ditta, con cui per l’anno di imposta 2010 era stata contestata la carenza di documentazione attestante i requisiti previsti dal TUIR, art. 109, sulla deducibilità dei costi indicati in dichiarazione.
Tale atto era impugnato dal contribuente avanti la CTP di Roma che con sentenza 28836/2016, accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo non dovuta l’imposta sostitutiva pari ad Euro 15.261,00.
Il contribuente proponeva appello avverso tale decisione avanti la CTR del Lazio, la quale con la pronuncia qui gravata lo accoglieva rilevando per gli aspetti che interessano in questa sede che la Ditta contribuente, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non era sottoposto ad alcun divieto in merito al pagamento in contanti posto che la L. n. 136 del 2010, art. 3, come modificata dalla L. n. 217 del 2010, era entrata in vigore in epoca successiva all’accertamento qui in discussione.
Avverso tale decisione l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non resiste la parte contribuente che rimane intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 109 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa del contribuente per il solo fatto che la normativa sui tracciamenti dei pagamenti era entrata in vigore in data successiva all’anno di imposta accertato.
Si sostiene che la CTR avrebbe in tal modo confuso l’obbligo di tracciabilità che attiene alla normativa sull’antiriciclaggio con la prova dei pagamenti che può essere data con ogni mezzo e cioè anche mediante estratto conto da cui risultano le movimentazioni finanziarie riconducibili ai costi disconosciuti.
Si osserva infatti che la contestazione verteva sulla inidoneità della documentazione prodotta dal contribuente a dimostrare la veridicità delle operazioni indicati quali costi e la loro inerenza all’attività svolta sicché sarebbe stata la ditta onerata della relativa prova trattandosi di una componente negativa del reddito.
Con il secondo motivo si denuncia l’omesso fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si lamenta in via subordinata che la CTR avrebbe omesso di considerare che il contribuente aveva prodotto solo in sede giudiziale e per di più parzialmente la documentazione richiesta dall’Amministrazione, documentazione che non era comunque idonea a superare le contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria.
Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.
infatti, secondo l’orientamento costante di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente (vedi, ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 10269 del 26/04/2017; 2020 nr. 25970).
Questa Corte ha già affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. n. 917 del 1986, incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cass., 27/03/2013, n. 7701; Cass., n. 9466/2017). A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cass., 08/10/2014, n. 21184).
Ciò premesso la CTR non si è attenuta ai principi sopra richiamati confondendo l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti che attiene alla normativa antiriciclaggio con la prova dei pagamenti che gravava sul contribuente e poteva essere data con ogni mezzo.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; assorbito il secondo cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021