LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7628-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato PAOLO LONGO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3141/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
Ritenuto che:
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.V. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3208/45/2014, depositata in data 16/06/2014, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata, a seguito di accertamenti divenuti definitivi in quanto non opposti, per maggiore IRPEF dovuta in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006, – era stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, avevano sostenuto che gli avvisi di accertamento risultavano notificati con la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), per assoluta irreperibilità del contribuente, “senza avere esperito i tentativi di cui all’art. 140 c.p.c.”.
Con ordinanza nr. 6238/2017 questa Corre accoglieva il ricorso affermando che “sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte (da ultimo, Cass. 7523/16 e 19152/2016) il principio per cui “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nei sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e)” quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune” (Cass. 25436/15, 22796/15, 23332/15, 24260/14, 1440/13, 14030/11, 4925/07, 20425/07, 7268/02);
Nella specie, la C.T.R. si limitava ad affermare, in maniera tautologica, che la notifica degli atti impositivi prodromici era stata illegittimamente effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), senza il rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., così effettuando un’indebita commistione di due procedimenti notificatori, aventi presupposti autonomi, ed oltretutto non spiegando se ricorresse o meno, sulla base di quanto risultante dalle attività espletate dal messo notificatore, l’ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario e non anche quella di irreperibilità assoluta del medesimo.”
Il contribuente riassumeva il giudizio avanti alla CTR della Lombardia la quale con sentenza nr 3141/2019 rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria. L’ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 384, comma 2, nonché dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si lamenta che la CTR non si sarebbe conformata al principio di diritto enunciato dalla Corte in violazione dell’art. 384 e comunque non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente una ipotesi di irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c e non una ipotesi di irreperibilità assoluta in tal modo ignorando le chiare indicazioni risultante dalle relate redatte dal messo notificatore.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonché dell’art. 221 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si rileva che nelle relate di notifica il messo notificatore aveva attestato sino a querela di falso che non avendo rinvenuto il destinatario presso l’abitazione e dopo accertamenti svolti presso l’anagrafe ed in loco dove il destinatario aveva avuto l’ultima residenza aveva depositato l’atto presso la casa comunale.
Si sottolinea che la CTR avrebbe ignorato tali attestazioni la cui veridicità non poteva ai sensi dell’art. 2700 c.c. essere messa in discussione con una prova contraria.
Il primo motivo è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, ove il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1 30 giugno 2020 n. 13248; Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; n. 27112 del 2018; n. 22022 del 2017; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097 e n. 9105; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).
Nella sostanza, quindi, il “minimo costituzionale” di rilevazione del vizio della motivazione presuppone che essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Deve poi considerarsi che, come nota il controricorrente, il giudice del merito, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).
Ciò posto nel caso in esame la decisione soddisfa il minimo costituzionale.
La CTR ha ritenuto che nel caso di specie ricorresse un’ipotesi di irreperibilità relativa alla luce degli elementi probatori offerti dal contribuente il quale aveva dimostrato la sua reperibilità presso il luogo di residenza ove gli era stata notificata la cartella impugnata di primo grado.
Non è neppure configurabile la violazione del disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2.
La Corte con l’ordinanza del 2017 nr. 6238 ha rinviato la pronuncia impugnata avanti a sé in quanto la CTR aveva effettuato una indebita commistione fra i due procedimenti notificatori ex 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, al fine di individuare la corretta disciplina da applicare nel caso concreto alla luce delle attività espletate dal messo notificatore.
In questo quadro la decisione qui impugnata ha considerato sulla base delle risultanze di causa che il procedimento notificatorio in questione dovesse trovare la sua disciplina nell’art. 140 c.p.c.
Il secondo motivo di censura, incentrato sul contenuto della relata (che nella tesi della ricorrente sarebbe idonea ad illustrare le attività di ricerca compiute dall’addetto alla notificazione), è fondato.
Com’e’ noto l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell’atto, indicati all’art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero.
E’ pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all’esattezza delle dichiarazioni riportate nel menzionato atto (cfr. Cass., Sez. 6-1, n. 20214 del 25/07/2019; Cass. 2020 nr 27730).
La relazione di notifica pertanto fa stato fino a querela di falso quanto alle circostanze che il pubblico ufficiale attesti di aver posto in essere o essere avvenute in sua presenza, ma non quanto alle personali valutazioni tratte dallo svolgimento di quei fatti.
Ciò posto dalla trascrizione della relata, riportata nel corpo del ricorso in ossequio al principio di specificità, risulta che il messo notificatore ha dato atto – nelle relate – di aver eseguito ricerche per reperire il contribuente, presso l’anagrafe ed in loco dove il destinatario aveva avuto l’ultima residenza conosciuta e di aver depositato copia dell’atto presso la casa Comunale di Ostuni essendo risultata vana ogni ricerca per individuare la sua effettiva residenza.
Le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull’atto oggetto di impugnativa, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 c.c. e ss., e fanno piena prova (fino a querela di falso) dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza; tale prova non è inficiata dai certificati anagrafici che, attestando formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, palesano solo la divergenza tra i formali dati anagrafici e quanto constato in loco ed in punto di fatto dal pubblico ufficiale (Cass. 19958/18).
Il Giudice di appello non si è conformato a tali principi non considerando il contenuto della relata e l’efficacia probatoria delle attestazioni in essa riportate e la decisione va pertanto cassata e rinviata alla CTR della Lombardia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di questa fase.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo rigetta il primo e cassa la decisione impugnata rinviando alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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