LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13510-2020 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTOTENE N. 18, presso lo studio dell’avvocato FABIO FALCONE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTOTENE 18, presso lo studio dell’avvocato FABIO FALCONE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 7435/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 20/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. C.F. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che, per quanto qui rileva, aveva rigettato e, dopo averli riuniti, i suoi ricorsi contro gli avvisi d’accertamento in materia di Irpef ed Iva relative agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, che avevano disconosciuto costi e detrazioni ritenuti afferenti operazioni inesistenti.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.
Il contribuente ha prodotto controricorso al ricorso incidentale e con memoria ha segnalato la pendenza di altro procedimento tra le stesse parti.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l’istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all’accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev’essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza. ” (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021).
Nel caso di specie non sono state evidenziate dal ricorrente principale ragioni che possano giustificare e bilanciare il rinvio ed i ritardi che sarebbero necessari per un eventuale riunione con altro giudizio.
2. Con l’unico motivo di ricorso principale il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per la natura meramente apparente della sua motivazione.
Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo, dopo aver sostanzialmente copiato la decisione di primo grado (il cui testo è a sua volta riprodotto, senza contestazioni, nel ricorso, al fine del relativo confronto), si è limitato a condividerne infine il contenuto soltanto con la seguente formula acritica e di stile: “Per le argomentazioni espresse il collegio si adegua alla decisione emessa dai giudici di prime cure, poiché la ritiene equa e giusta.”, priva di effettivo contenuto motivo.
Il motivo è fondato.
Infatti ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando, come nel caso di specie, il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure. (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018).
3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia della CTR in ordine all’eccepita inammissibilità dell’appello del contribuente, per la carenza di specificità dei motivi, con i quali l’appellante si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni di cui ai ricorsi introduttivi.
Il motivo è infondato.
Infatti, “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso denunciante l’omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dei motivi d’appello, per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice comunque deciso il gravame nel merito).” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021).
Solo per completezza, va comunque aggiunto che l’eccezione è anche infondata.
Infatti, come questa Corte ha già chiarito, la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707).
Inoltre, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., 20/12/2018, n. 32954). L’appello del contribuente, come riprodotto nel controricorso, non si discosta dai parametri di ammissibilità interpretati secondo i predetti principi.
2. Accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla CTR.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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