LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35563-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente-
contro
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI DI CRETA N. 25, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA IANNOTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI D’UONNOLO;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 3398/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.
CONSIDERATO IN FATTO
1. S.M. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza di Benevento, che traevano origine da indagini penali effettuate dal Nucleo di Polizia Tributaria Forlì, inerenti una serie di movimentazioni finanziarie da e verso la Repubblica di San Marino, aveva determinato il maggior reddito imponibile, per l’anno 2011, sulla scorta delle movimentazioni bancarie e del disconoscimento di costi recuperando a tassazione le maggiori imposte Irpef ed Iva.
2. La Commissione Tributaria Provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, confermava la fondatezza dell’accertamento limitatamente al maggior reddito per il mancato riconoscimento di costi dedotti.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Sicilia rigettava l’appello ritenendo non provato il presupposto della ripresa fiscale costituito dal trasferimento di fondi tramite bonifici ed assegni per Euro 34.771,82.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 32, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51,artt. 2697,2700,2727 e 2729 c.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e inosservanza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la CTR malgovernato i principi del riparto dell’onere della prova e per aver erroneamente rilevato l’Ufficio non avesse assolto all’onere di dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dell’accertamento.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Presupposto della operatività la presunzione legale “juris tantum”, invocata dall’Agenzia, nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, è che venga fornita la prova da parte dei movimenti in entrata ed in uscita operati dal contribuente su un conto corrente bancario anche intestato a terzi.
2.2 Trattandosi di un elemento costitutivo della pretesa creditoria fatta valere dall’Ufficio è su quest’ultimo che incombe l’onere probatorio secondo i noti principi di cui all’art. 2697 c.c. che trovano conferma nell’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 21509/2010, 1946/2012 e 3978/2017).
2.3 Orbene nella fattispecie che occupa il giudice di merito ha accertato che né nell’avviso di accertamento né tantomeno nel pvc siano stati indicati i beneficiari, gli istituti di credito o i contratti di conto corrente collegati ai trasferimenti di fondi asseritamente effettuati dal contribuente attraverso operazioni di bonifico e di emissioni di assegni per complessive Euro 34.771,82 descritti in una tabella riassuntiva di nessuna rilevanza probatoria.
2.4 Le movimentazione ipotizzate dall’Ufficio non trovano alcun riscontro nell’unico conto corrente intestato al S.V..
2.5 Ne’ è dato comprendere se le indagini penali dalle quali è scaturito la verifica che ha determinato l’emissione dell’impugnato atto impositivo siano approdate ad una formulazione di ipotesi di reato a carico del contribuente.
4. In conclusione il ricorso va rigettato.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi oltre 200,00 per spese rimborso forfettario ed accessori di Legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021