Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30267 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33799-2019 R.G. proposto da:

GENERAL SCAVI di C.V. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante C.V., e quest’ultimo personalmente nella qualità di socio accomandatario, rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, dall’avv. prof. Giuseppe Maria CIPOLLA e dell’avv. Filippo VERNA, presso il cui studio legale, sito in Roma, al viale Giuseppe Mazzini, n. 134, sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1175/23/2019 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di LECCE, depositata in data 11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

1. A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della GENERAL SCAVI di C.V. & C. s.a.s., l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della predetta società un avviso di accertamento di un maggior reddito di impresa ai fini IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2007, nonché un avviso di accertamento nei confronti del socio accomandatario C.V. per maggior reddito di partecipazione nella predetta società.

2. In primo grado il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento societario veniva rigettato dalla CTP di Brindisi, mentre veniva accolto quello separatamente proposto dal socio avverso l’atto impositivo emesso nei suoi confronti.

3. Le impugnazioni separatamente proposte dalla società contribuente avverso la statuizione sfavorevole di primo grado e dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado favorevole al socio, venivano riunite dalla CTR che rigettava l’appello della società e accoglieva quello dell’Agenzia delle entrate.

3. La società contribuente ed il socio accomandatario impugnano la predetta statuizione con ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui non replica l’intimata.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente dichiarato, d’ufficio, la nullità dell’intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.

3. E’ principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e successivamente reiteratamente ribadito dalle sezioni semplici (cfr., ex multis, Cass. n. 27337 del 2014; n. 11459 del 2009; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 1047 del 2013; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 2094 del 2015; n. 11727 e n. 13737 del 2016), quello secondo cui “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

4. Seppur sia vero che l’accertamento a carico della società riguarda, oltre all’IRAP, anche l’IVA, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è nel senso che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci, ma qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA e, come nel caso qui vagliato, anche per IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010; conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016).

5. Da quanto detto consegue che la società e tutti i suoi soci, non solo l’accomandatario, ma anche l’accomandante (nella specie, la socia Raffaella Carpino, che nella stessa sentenza della CTR si afferma detenere il 50 per cento della quota societaria), dovevano essere parte dello stesso procedimento e la controversia non poteva essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che alcuni dei soci non abbiano impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, come sembra nel caso di specie, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno o di tutti i soci (nella specie, l’accomandante).

6. In conclusione, premesso che l’esito del giudizio rende del tutto superfluo esaminare ed addirittura riferire i motivi di ricorso per cassazione proposti dai ricorrenti, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione delle parti avanti alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi, giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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